PDL 1570

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1570

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIRELLI, FURFARO, MALAVASI, CIANI, STUMPO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso

Presentata il 27 novembre 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La clownterapia o terapia del sorriso rappresenta un particolare tipo di assistenza in ambito sanitario: alcune tecniche prese dal circo e dal teatro di strada vengono utilizzate con lo scopo di trasformare il reparto o la camera d'ospedale in un ambiente magico, in cui la risata permette di alleviare la sofferenza e di stimolare il dialogo. L'operatore che pratica la clownterapia, cosiddetto «clown dottore», nella sua formazione apprende tecniche artistiche e alcune nozioni di psicologia, in particolare di psicologia dell'età evolutiva e relazionale, al fine di poter rendere un intervento mirato a seconda del paziente. Il clown dottore, inoltre, prova a stabilire con gli spettatori un rapporto umano di fiducia e confidenza, idoneo a far dimenticare la quotidianità della vita ospedaliera, a profitto della fantasia e dell'immaginazione.
L'importanza di questa figura non è rivolta solo al paziente, ma anche a tutta la sua famiglia, proprio perché i miglioramenti del malato vengono vissuti e condivisi anche da coloro che lo circondano con amore e affetto.
La clownterapia è praticata da soggetti appartenenti ad enti privati (associazioni, cooperative, fondazioni, eccetera) che scelgono il clown come figura per relazionarsi con persone ospedalizzate o in difficoltà e sono appositamente formate per operare nel settore socio-sanitario, attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale, dall'arte della clownerie, dalla microprestidigitazione e dal teatro. Il loro lavoro è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere o anche in case di riposo, case famiglia, centri diurni, centri di accoglienza, per alleviarne lo stato d'ansia e la sofferenza e quindi per migliorare contemporaneamente la funzionalità del sistema immunitario.
La clownterapia risponde a una necessità e a un desiderio di pazienti di ogni età di mantenere l'allegria, l'umorismo e l'umanità delle relazioni anche nelle situazioni in cui è facile perderle, come nei lunghi periodi di ospedalizzazione.
Quando i clown dottori si presentano nelle corsie di un ospedale, l'atmosfera che si respira cambia notevolmente: adulti e bambini ridono e si dimenticano, anche solo per un momento, della loro malattia, con importanti ricadute benefiche sull'andamento della degenza.
La nascita del clown dottore come figura tecnica socio-sanitaria con metodi e obiettivi definiti è avvenuta oltre trent'anni fa a New York. Era il 1986 quando il clown Michael Christensen del Big Apple Circus di New York partecipò a un evento nel Babies & Children's Hospital del Columbia-Presbyterian Medical Center di New York, in occasione dell'Heart Day, giornata dedicata ai bambini che devono sottoporsi a chirurgia cardiaca.
A partire da quell'incontro a cui Christensen partecipò nei panni di Dr. Stubs, il suo personaggio clown, si avviò un dialogo con il primario di pediatria che sfociò nella creazione della prima Clown Care Unit. La clownterapia era nata e negli anni successivi iniziò a diffondersi rapidamente a livello internazionale.
Oggi esiste una branca della medicina, la psiconeuroendocrinoimmunologia (Pnei) che evidenzia una diretta correlazione tra le emozioni e il sistema immunitario, nervoso ed endocrino.
Da allora ad oggi la clownterapia si è diffusa nelle cliniche di molti Paesi nel mondo e sono ormai acclarate le straordinarie potenzialità del suo affiancamento alle terapie convenzionali, portando a miglioramenti nei pazienti ricoverati negli ospedali che operano con tali pratiche, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello più strettamente terapeutico e riabilitativo.
Con la presente proposta di legge si vuole riconoscere l'importante ruolo svolto dai singoli o dalle associazione che operano in questo ambito, individuando altresì il percorso formativo che questi soggetti devono seguire.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge riconosce la clownterapia quale trattamento in ambito sanitario a supporto, integrazione e completamento delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio, l'utilizzo e la diffusione, con particolare riguardo alle strutture ospedaliere, alle strutture sanitarie pubbliche e private, alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze socio-sanitarie assistenziali, alle case di cura, alle case di riposo, alle comunità di accoglienza, alle missioni umanitarie in Italia e all'estero.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «clownterapia» o «terapia del sorriso»: l'attività del personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati svolta in ambito sanitario con funzione terapeutica attraverso l'utilizzo del sorriso e del pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale al fine di stimolare uno stato di benessere psicofisico;

b) «clown di corsia»: l'operatore che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e psicofisiche all'interno delle strutture di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Formazione)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lo Stato disciplina la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito della clownterapia.
2. La qualifica professionale di clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto di standard formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all'articolo 4.
3. I corsi di formazione teorica e pratica sono organizzati dai soggetti e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i soggetti autorizzati all'organizzazione nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, individuando in particolare:

a) le materie oggetto del percorso formativo, prevedendo specifiche lezioni su:

1) origini e storia della clownterapia;

2) tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;

3) tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;

4) tecniche di mimo, giocoleria comica e micromagia;

5) compiti e tecniche del clown di corsia;

6) gestione emotiva e sostegno psicologico degli utenti;

7) norme igieniche e comportamenti da adottare;

b) la durata dei corsi e il numero complessivo di ore di lezione, suddivise in attività di studio e di tirocinio;

c) i requisiti per l'accesso ai corsi;

d) le modalità di svolgimento della prova finale;

e) le modalità per la costituzione della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale di cui alla lettera d) nonché i requisiti professionali dei membri della commissione medesima;

f) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture o enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Progetti di clownterapia)

1. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 7 nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Le regioni e le province autonome ogni anno, sulla base dei requisiti definiti dal decreto di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse cui all'articolo 7, provvedono tramite un bando pubblico a promuovere e a finanziare progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti è redatta tenendo conto del numero di soggetti fruitori del servizio e della loro tipologia.

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

1. Ogni anno il Ministro della salute, sulla base dei dati trasmessi da ciascuna regione e provincia autonoma, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando le associazioni coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le risorse alle stesse assegnate.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le regioni e le modalità di attuazione della presente disposizione.

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