PDL 1549

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1549

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANZI, MALAVASI, BAKKALI, BRAGA, AMENDOLA, BERRUTO, CARÈ, CURTI, DI BIASE, DI SANZO, FASSINO, FORATTINI, GHIO, GIRELLI, MARINO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA, SERRACCHIANI, SIMIANI, VACCARI

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

Presentata il 15 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La richiesta di servizi di inclusione scolastica è in costante aumento, determinando la conseguente difficoltà a rendere esigibile quello che, ormai da tempo, è stato riconosciuto come un diritto soggettivo fondamentale. Per far fronte a tale richiesta il sistema ha prodotto risposte spesso frammentate e scomposte sia dal punto di vista della qualità e della quantità dei servizi resi, sia con riguardo all'omogeneità delle condizioni lavorative del personale impiegato, con particolare riferimento alle condizioni di precarietà del lavoro, di formazione professionale e di applicazione contrattuale. A conferma del dato di crescita della richiesta di questi fondamentali servizi da rendere a un'utenza evidentemente debole, nel 2020 l'Istat, con il rapporto «L'inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell'offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno», ha rilevato che nell'anno scolastico 2018/2019 gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ammontavano a circa cinquantasette mila unità. La frammentarietà richiamata, accanto all'aumento del numero degli assistiti e del personale educativo, determina una significativa disarticolazione dell'erogazione dei servizi di inclusione scolastica, che risulta essere fortemente disomogenea nel territorio nazionale. Tale disomogeneità riguarda la copertura delle ore di assistenza durante il percorso scolastico, le diverse forme di affidamento dei servizi in questione a enti del Terzo settore (in particolare alle cooperative sociali) o attraverso l'erogazione diretta di risorse agli istituti scolastici, oltre che la stessa disciplina del profilo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori ivi operanti, con conseguenti ripercussioni sul loro inquadramento contrattuale e, in linea generale, sulla relativa stabilità occupazionale e salariale, messa in crisi, in parte, anche dalla sospensione della retribuzione nei periodi di interruzione delle attività scolastiche. La mancanza di una disciplina normativa che conferisse ai servizi di inclusione scolastica l'auspicata omogeneità ha condotto dunque alla proliferazione di disposizioni normative, prodotte a livello comunale e regionale, molto differenti tra loro, le quali necessitano pertanto di essere ricondotte a unità, specie dal punto di vista della definizione dei profili professionali nonché dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi stessi. Il 12 settembre 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Per quanto attiene alla definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, il citato decreto legislativo n. 96 del 2019 ne ha trasferito condivisibilmente la competenza dalla Conferenza Stato-regioni, come antecedentemente previsto, alla Conferenza unificata, alla quale partecipano anche i comuni attraverso l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Sebbene in quella sede si prevedesse per l'appunto che, con intesa in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo fossero individuati i criteri per garantire una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali del personale menzionato, tale intesa a tutt'oggi non risulta essere stata raggiunta. Anche alla luce di questi interventi normativi, non è più rinviabile il pieno riconoscimento professionale del personale impiegato nei servizi di inclusione scolastica per l'autonomia e la comunicazione, il che rappresenta la finalità precipua della presente proposta di legge. Tale riconoscimento deve avvenire in coerenza con quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al comma 594 dell'articolo 1 definisce l'ambito dei servizi in cui opera la figura dell'educatore professionale. È opportuno, quindi, che per tali servizi si preveda la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario, salvaguardando le competenze specifiche degli assistenti per la comunicazione (come la lingua dei segni italiana-LIS e la tiflodidattica), ferme restando le diverse competenze del personale scolastico, in stretta collaborazione fra le diverse componenti del gruppo di lavoro chiamato a garantire l'inclusione dell'alunno con disabilità. Al fine di procedere alla definizione di tale profilo professionale e alla luce della richiamata disomogeneità delle figure professionali ad oggi impiegate nei servizi di inclusione scolastica, occorre offrire una forte salvaguardia ai lavoratori che operano in questi ambiti. Tale salvaguardia richiede anzitutto che i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del riconoscimento della figura professionale dell'educatore per i detti servizi, abbiano svolto l'attività di assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, con diverso titolo di studio o formazione professionale, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possano continuare a esercitare detta attività. Per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche in caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.
3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;

b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;

c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;

d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;

e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;

f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;

g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;

h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;

i) partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti curriculari, con i referenti delle strutture sanitarie o dei centri convenzionati, con il servizio sanitario nazionale e con i servizi territoriali che hanno in carico l'alunno con disabilità;

l) partecipa alla redazione del PEI, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica;

m) cura la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

4. È garantita la formazione in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità.
5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa, è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.
6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Art. 2.
(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)

1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 600, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza negli ambiti professionali di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, nei servizi di inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.
3. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale ai sensi del comma 2, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

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