PDL 1547

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARCHETTI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, DI MATTINA, FURGIUELE, GIAGONI, PIERRO, ZINZI

Introduzione dell'articolo 252-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riconversione industriale dei siti inquinati regionali di preminente interesse pubblico

Presentata il 15 novembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Sul territorio italiano vi sono oltre sedicimila aree potenzialmente contaminate che rientrano nelle competenze amministrative delle regioni come siti di interesse regionale e tra questi circa cinquemila hanno avviato le attività di bonifica. Oltre a tali aree ci sono quaranta siti di interesse nazionale (SIN) da bonificare, individuati in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e alla pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali, la competenza della cui bonifica è in capo allo Stato.
Dall'esame del contenuto del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, – e in particolare del titolo V della parte quarta, recante la disciplina della bonifica di siti contaminati –, non risultano presenti disposizioni finalizzate ad agevolare la riconversione industriale dei siti regionali inquinati. Diversamente, l'articolo 252-bis del medesimo decreto legislativo, rivolto ai SIN, prevede espressamente la possibilità di sviluppare un progetto di bonifica che sia direttamente funzionale a quello di riconversione industriale, consentendo la trattazione integrata delle due fasi fondamentali di un processo di riqualificazione industriale – vale a dire la bonifica e la riconversione – e determinando un notevole risparmio di tempo e di costi nell'attuazione degli interventi. Lo stesso articolo prevede inoltre l'erogazione di contributi pubblici per il finanziamento del progetto di messa in sicurezza o bonifica, nonché per il processo di riconversione industriale, al fine di rilanciare il valore attrattivo del sito in un'ottica di investimento.
Risulta chiaro, pertanto, come il legislatore abbia già approfondito i meccanismi e le sinergie applicabili per agevolare il processo di riconversione industriale di siti di interesse nazionale contestualmente interessati da attività di bonifica; per tale ragione è sensato ritenere che una proposta normativa che applicasse il medesimo schema di funzionamento anche alle regioni risulterebbe alquanto valida.
Per i siti rimessi alla competenza amministrativa delle regioni non sono ancora disponibili strumenti normativi che consentano di agevolare i processi di bonifica e di riconversione industriale nonostante l'evoluzione normativa abbia dimostrato che, in via generale, vi sia un progressivo trasferimento degli strumenti di semplificazione amministrativa e supporto economico, previsti per i SIN, ai siti di competenza regionale.
La presente proposta di legge è finalizzata a sviluppare gli aspetti tecnici di una proposta di modifica normativa che abbia come finalità l'estensione ai siti di competenza regionale, coinvolti in procedimenti di bonifica, di alcuni strumenti di agevolazione e semplificazione amministrativa già previsti e vigenti per i siti di interesse nazionale.
A tal fine, la presente proposta di legge introduce nel codice dell'ambiente un nuovo articolo che ricalca quanto l'articolo 252-bis prevede con riferimento ai SIN, con lo scopo di applicare ai siti regionali norme analoghe, modificate e adattate nei relativi contenuti.
Non sono oggetto della presente proposta di legge strumenti di supporto economico e finanziario, che restano a carico delle regioni.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 252-bis è inserito il seguente:

«Art. 252-ter. – (Riconversione industriale dei siti inquinati di preminente interesse pubblico) – 1. Le regioni possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di successiva riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse regionale contaminati, individuati nei piani regionali di bonifica, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali non contaminate.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico-finanziario disponibili e attribuiti;

f) le cause di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno e di risoluzione dell'accordo;

g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello regionale;

l) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilità.
4. I soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248.
6. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. La regione può agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati dalla regione competente per territorio sulla base delle determinazioni assunte in conferenza di servizi indetta dalla stessa regione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

torna su