PDL 1544

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MIELE, BAGNAI, FURGIUELE, MONTEMAGNI, PIERRO

Modifica all'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente il conferimento al diploma di liceo musicale e coreutico del valore di titolo di preferenza per l'accesso ai corsi di diploma di primo livello presso gli istituti di alta formazione musicale e coreutica

Presentata il 14 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'introduzione, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, del liceo musicale e coreutico ha sancito l'avvio del processo di integrazione e continuità dei percorsi formativi in campo musicale. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il percorso del liceo musicale e coreutico, nelle rispettive sezioni, «è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura» e guida lo studente a maturare e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Nel corso di studi lo studente acquisisce, inoltre, la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.
Questi rappresentano, incontrovertibilmente, gli obiettivi di base da cui parte l'insegnamento terziario proposto dal sistema italiano dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); infatti, i corsi di diploma accademico di primo livello hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche e l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private, autorizzate dal Ministero dell'istruzione e del merito al rilascio di titoli aventi valore legale, che rilasciano titoli equipollenti alle lauree universitarie e, appartenendo al sistema della formazione superiore, sono comunque definite come istituzioni di livello universitario. Attualmente l'offerta formativa delle istituzioni AFAM comprende: corsi di studio di 1° ciclo (corsi di primo livello), al termine dei quali si rilascia un titolo denominato «diploma accademico di primo livello» (DA1); corsi di studio di 2° ciclo (corsi di secondo livello), al termine dei quali si rilascia un titolo denominato «diploma accademico di secondo livello» (DA2); corsi di studio di 3° ciclo (cosiddetti «corsi di formazione alla ricerca», che corrispondono ai dottorati di ricerca delle università).
Per accedere ai corsi di diploma accademico di primo livello è necessario che lo studente sia in possesso di un diploma finale di scuola secondaria superiore (quinquennale) o di un titolo estero comparabile e che abbia superato le prove di accesso eventualmente previste al fine di verificare l'adeguatezza della preparazione iniziale, secondo le modalità stabilite nei regolamenti didattici in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari.
Nella realtà di fatti, è noto che gli AFAM sono a numero chiuso e che non sempre l'esame di ammissione si è dimostrato strumento valido per la selezione dei candidati (basti pensare, ad esempio, che Giuseppe Verdi non superò l'esame di ammissione). La presente proposta di legge si propone di superare tali criticità, garantendo agli studenti in possesso di un diploma di liceo musicale e coreutico l'accesso privilegiato all'istituto AFAM prescelto, al fine di valorizzare il percorso di studi portato avanti dal candidato già durante i cinque anni di scuola secondaria di secondo grado.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il possesso di un diploma di liceo musicale e coreutico di cui agli articoli 7 e 13, commi 6 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello presso gli istituti di alta formazione musicale e coreutica di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Nel rispetto dell'autonomia e della discrezionalità di ciascun istituto nella determinazione dei criteri di ammissione ai corsi nonché del numero di posti messi a bando, il possesso del diploma di cui al presente comma concede allo studente un punteggio maggiorato pari alla metà di quello necessario per accedere al corso di studio prescelto».

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