PDL 1543

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1543

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LATINI, LOIZZO, MIELE, SASSO, CARLONI, MARCHETTI, BAGNAI, MATONE, OTTAVIANI, CAPARVI, BATTISTONI

Istituzione della Scuola superiore dell'Italia centrale

Presentata il 14 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge concerne l'istituzione della Scuola superiore dell'Italia centrale finalizzata al perseguimento dell'eccellenza e alla promozione dell'internazionalizzazione della didattica e della ricerca, con l'obiettivo di sperimentare percorsi innovativi negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca scientifica e della formazione avanzata. La Scuola si propone di offrire programmi di studio altamente specializzati e si focalizza su alcuni ambiti disciplinari di carattere strategico per i territori del Centro Italia collegati ai percorsi di ricerca dell'ecosistema dell'innovazione per l'Italia centrale facenti parte del progetto Vitality. La linea prioritaria dell'ecosistema prevede: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l'economia diffusa nel centro Italia con territori accomunati da caratteristiche socioeconomiche, urbane e territoriali simili (bassa densità di popolazione, significativo valore storico, ambientale e paesaggistico; settore produttivo costituito prevalentemente da piccole e medie imprese). La creazione della Scuola superiore dell'Italia centrale svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo innovativo del territorio stimolando processi di creazione di conoscenza in materia di tecnologie digitali, scienze dei materiali e nanotecnologie, ingegneria, architettura e design, fisica, tecnologie energetiche, scienze mediche e biotecnologie, ingegneria biomedica, scienze psicosociali e della comunicazione, diritto comparato della globalizzazione e diritto internazionale. La Scuola si caratterizzerà per un approccio interdisciplinare e internazionale con una particolare attenzione nel favorire la mobilità del corpo docente e della comunità studentesca. In tale ottica, la Scuola si pone anche l'obiettivo di approfondire il complesso fenomeno della globalizzazione sotto il profilo giuridico, politico, ed economico nonché il ruolo dell'evoluzione tecnologica, dell'economia e del diritto nell'odierno contesto mondiale. Il progetto prevede la selezione degli studenti e delle studentesse basata esclusivamente sul merito e richiede la soddisfazione di elevati livelli di profitto per tutto il percorso formativo.
L'istituzione della Scuola comporta anche la realizzazione di alloggi specifici per garantire la residenzialità e dare vita a un laboratorio di dialogo fra universitari e dottorandi di discipline diverse e a luoghi di impulso della cultura dell'innovazione.
La presente proposta di legge prevede, inoltre, che la Scuola superiore dell'Italia centrale organizzi corsi di dottorato di ricerca di alto profilo anche internazionale e corsi ordinari collegati a corsi di laurea o di laurea magistrale attivati dagli atenei con cui la Scuola stabilisce specifiche convenzioni; inizialmente tali corsi saranno attivati dai tre atenei promotori dell'iniziativa, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi dell'Aquila, e successivamente l'esperienza potrà essere estesa a tutti gli atenei del Centro Italia.
Per i corsi di dottorato di ricerca, si prevede di attivare nel primo anno tre corsi con otto allievi e dal secondo anno cinque corsi con otto allievi. La durata del corso di dottorato è di tre anni. Al termine del terzo anno di dottorato gli studenti previsti saranno centoquattro, mentre, ipotizzando una eventuale stabilizzazione, al termine del quinto anno il numero totale di dottorandi sarà pari a centoventi. Si prevede inoltre l'attivazione di corsi ordinari afferenti ai tre atenei fondatori, limitrofi e identificativi dell'area del Centro Italia. Ciascun corso, di durata triennale, prevede dieci allievi per anno: il primo anno saranno attivati due corsi, il secondo anno quattro e dal terzo anno sei corsi ciascuno con otto allievi. A regime, dopo cinque anni, si prevedono centottanta studenti iscritti a corsi ordinari.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo unico della presente proposta di legge l'offerta formativa della scuola è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore nominato dal Ministro dell'università e della ricerca composto da tre membri, uno per ciascuna delle università fondatrici, e da due esperti di elevata professionalità individuati dal medesimo Ministro. Il comitato cura l'attuazione del piano strategico; coordina le attività previste nel piano; formula pareri e proposte agli organi accademici delle università partecipanti; svolge tutte le funzioni necessarie per l'istituzione della scuola. Si specifica inoltre che l'istituzione del comitato ordinatore non comporta alcun onere in quanto non sono previsti compensi o rimborsi di spese per la partecipazione alle sue attività. Al termine del triennio di sperimentazione, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'ANVUR, la Scuola superiore dell'Italia centrale acquisisce carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di esito negativo, le attività didattiche e di ricerca della scuola saranno portate a termine dalle tre università fondatrici.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rafforzare l'eccellenza scientifica e lo sviluppo delle conoscenze del nostro Paese, di concorrere al generale progresso del sistema universitario nonché di promuovere l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità per l'economia diffusa nel Centro Italia, l'Università Politecnica della Marche, quale soggetto promotore, in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi dell'Aquila, istituisce, in via sperimentale, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2024/2025 al 2026/2027, la Scuola superiore dell'Italia centrale, con sede ad Ascoli Piceno.
2. La Scuola superiore dell'Italia centrale organizza:

a) corsi di dottorato di ricerca di alto profilo, anche internazionale;

b) corsi ordinari collegati a corsi di laurea o di laurea magistrale attivati, nel triennio di sperimentazione, dalle università partecipanti di cui al comma 1 e, successivamente, da tutte le università del Centro Italia sulla base di specifiche convenzioni.

3. L'offerta formativa di cui al comma 2 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e composto da tre membri designati dalle università partecipanti di cui al comma 1 e da due esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore svolge le funzioni necessarie per l'istituzione della scuola, cura l'attuazione del piano strategico e ne coordina tutte le attività discendenti nonché formula ai competenti organi delle università partecipanti le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
4. Per le attività della Scuola superiore dell'Italia centrale è autorizzata la spesa di 6,938 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,023 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,709 milioni di euro per l'anno 2026, di 46,930 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,093 milioni di euro per l'anno 2028.
5. A decorrere dal terzo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 1, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore dell'Italia centrale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della scuola sono portate a termine dalle università partecipanti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e secondo le indicazioni del comitato.

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