PDL 1541

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1541

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche agli articoli 12, 13 e 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria mediante l'uso dell'arco

Presentata il 13 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende abolire la caccia con l'arco attualmente prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma di fatto autorizzata soltanto in alcune regioni.
Le ragioni a sostegno dell'eliminazione di tale anacronistica tecnica di caccia, capace di produrre inutili e gravi sofferenze per gli animali, peraltro residuale in quanto sostituita nella maggior parte dei casi da altre pratiche meno cruente autorizzate nei piani di controllo della fauna selvatica, sono molteplici. La caccia con l'arco infatti non solo è priva di efficacia rispetto all'obiettivo del contenimento, ad esempio, degli ungulati, evidentemente per il numero esiguo di cacciatori esperti nella tecnica di tiro, ma è anche pericolosa per l'incolumità pubblica.
Invero, ferme restando le ragioni etiche a sostegno della contrarietà alla pratica della caccia in generale e di tale forma in particolare per via delle immotivate sofferenze inflitte agli animali colpiti dalle frecce, la difficoltà di gestione dell'arco aumenta i pericoli per l'incolumità pubblica: oltre a comportare un'assurda e lenta agonia per l'animale che non trova la morte immediata, l'utilizzo imperito dello strumento in questione aumenta, anche per le persone, il rischio di essere colpite o attaccate da un animale ferito. La caccia con l'arco, insomma, richiede precisione e competenze elevate per poter efficacemente ridurre i rischi sia per gli animali che per le persone e garantire un prelievo sostenibile.
Considerata l'urgenza di abolire su tutto il territorio nazionale tale cruenta modalità di esercizio dell'attività venatoria, rispetto alla quale si registra una forte contrarietà da parte dell'opinione pubblica, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, le parole: «con l'arco o» sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «dell'arco e» sono soppresse;

c) all'articolo 22, comma 11, le parole: «dell'arco e» sono soppresse.

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