PDL 154

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 154

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRAGA, LETTA, FASSINO, SCARPA, ZAN, ZANELLA

Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Le sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) parzialmente o totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilo, generalmente un acido carbossilico o solfonico. Le molecole più utilizzate e note di questa famiglia sono l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS), l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e più recentemente i composti ADV e cC6O4. Per le loro proprietà e caratteristiche chimiche i PFAS hanno conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, a causa della loro persistenza e mobilità, e sono stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi. I PFAS sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione (ad esempio in Veneto, a Trissino, lo stabilimento Miteni) e in quelle di attuale produzione e utilizzo (ad esempio ad Alessandria, lo stabilimento Solvay), ma la loro progressiva diffusione riguarda l'intero territorio nazionale. Varie ricerche accreditate hanno permesso di identificare numerosi meccanismi biologici che sottendono le manifestazioni cliniche associate all'esposizione a PFAS: ridotta fertilità maschile e femminile, ritardo del menarca, ridotta densità ossea, riduzione dei parametri antropometrici e genitali indicativi di un'azione inibente sul testosterone. Sulla base di queste evidenze, la comunità scientifica ha riconosciuto gli effetti dei PFAS come interferenti endocrini e metabolici nell'uomo, promuovendo attività di sensibilizzazione con l'obiettivo di considerare tali sostanze suscettibili di approfondimenti tossicologici, normativi e legislativi. La ricerca chimica per individuare alternative ai PFAS non può basarsi su piccole modificazioni di molecole già note. Al contrario, tali molecole devono essere abbandonate e vietate e devono essere individuati sostituti, la cui attività biologica sia valutata ancor prima della loro immissione nella produzione industriale. Pertanto, preso atto degli indirizzi e delle ammonizioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, contenuti nelle Relazioni approvate nel corso della XVII e XVIII legislatura, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, la presente proposta di legge stabilisce che i limiti di scarico in aria, in acqua e nel sottosuolo dei PFAS siano portati allo zero tecnico, al pari di quelli relativi alle acque potabili.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la lavorazione, l'uso, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti che le contengono e detta norme per la cessazione della produzione, del commercio, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione delle medesime sostanze e prodotti, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da PFAS, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da PFAS.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per PFAS i composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile parzialmente o totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilo.

Art. 3.
(Divieti e autorizzazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, sono vietati l'uso, la commercializzazione e la produzione di PFAS e di prodotti contenenti PFAS.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2025 è consentita la produzione di un massimo di 1.000 chilogrammi annui di PFAS, per il loro utilizzo in attività per le quali non sono disponibili prodotti sostitutivi equivalenti, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute.
3. Le imprese interessate ad avvalersi della deroga di cui al comma 2 e quelle che a qualsiasi titolo utilizzano i PFAS prodotti in base a tale deroga presentano istanza al Ministero della transizione ecologica per essere autorizzate alla produzione o all'utilizzo dei PFAS. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, dispone la ripartizione delle quantità di cui al comma 2 tra le imprese interessate e autorizza la produzione o l'utilizzo, determinandone le modalità operative.

Art. 4.
(Valori limite)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il limite massimo dei valori dell'inquinamento da PFAS, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti PFAS, è fissato a zero, inteso come la minima quantità tecnicamente rilevabile.
2. In deroga al comma 1, fino al 31 dicembre 2025 la concentrazione complessiva di PFAS non può superare il valore limite di 5 nanogrammi per metro cubo di aria nei luoghi di lavoro delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, dove si utilizzano, si trasformano o si smaltiscono PFAS, nei luoghi dove si effettuano bonifiche e nelle unità produttive dove le imprese o gli enti autorizzati svolgono attività di trasformazione o di smaltimento dei PFAS o di bonifica delle aree interessate.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 5.
(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)

1. Ciascuna impresa, autorizzata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, che produce o utilizza PFAS, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi o che svolge attività di smaltimento o di bonifica dai PFAS invia annualmente, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali e alle agenzie regionali per la protezione ambientale nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa una relazione che indica:

a) i tipi e i quantitativi di PFAS utilizzati e dei rifiuti di PFAS che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni ai PFAS alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti PFAS;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 4, comma 2, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
4. Nel rispetto dei princìpi di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di PFAS nonché del principio «chi inquina paga», le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali e le agenzie regionali per la protezione ambientale, monitorano lo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini che sono stati esposti a PFAS, nonché le condizioni dell'ambiente, e individuano le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione e i siti che devono essere sottoposti a bonifica.

Art. 6.
(Prodotti sostitutivi dei PFAS)

1. Qualunque nuovo prodotto sostitutivo dei PFAS, prima di essere immesso in produzione, deve ottenere l'omologazione di cui all'articolo 7 e l'approvazione dell'Istituto superiore di sanità (ISS). A tale fine, l'ISS fa eseguire indagini tossicologiche e ogni altra ricerca che ritenga necessaria per escluderne la dannosità per l'uomo e per l'ambiente.
2. La formulazione, gli standard analitici e gli studi di tossicità dei nuovi prodotti approvati dall'ISS ai sensi del comma 1 devono essere resi pubblici.

Art. 7.
(Norme di attuazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che li contengono e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di PFAS.

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