PDL 153-202-844-1104-1128-1395-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 153-202-844-1104-1128-1395-A

PROPOSTE DI LEGGE

153

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 13 ottobre 2022

202

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, CATTOI, GIACCONE, GIAGONI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 13 ottobre 2022

844

d'iniziativa del deputato GATTA

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Presentata il 31 gennaio 2023

1104

d'iniziativa della deputata BARZOTTI

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche

Presentata il 18 aprile 2023

1128

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, LUCASELLI

Delega al Governo per la modifica della normativa sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti

Presentata il 2 maggio 2023

e

1395

d'iniziativa della deputata TENERINI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche

Presentata il 12 settembre 2023

(Relatore: GIACCONE )

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 24 gennaio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 153-202-844-1104-1128-1395. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche»;

rilevato che:

il testo unificato riconosce e disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, di: richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi; richiedere un periodo di congedo per cure di 45 giorni; accedere prioritariamente al lavoro agile al termine del periodo di congedo; chiedere un cambio di mansione durante il periodo di follow up; fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti,

il provvedimento riconosce altresì ai lavoratori autonomi affetti da tali malattie la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare;

il testo unificato, inoltre, integra la composizione delle Commissioni mediche ASL chiamate ad accertare lo stato di invalidità, istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche e detta disposizioni attuative con particolare riferimento all'individuazione delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, che danno diritto alle misure previste dalla riforma e alla definizione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle ore di permesso;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

in tal senso si è in più occasioni espressa la Corte costituzionale per la quale rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (così la sentenza n. 50 del 2005) e per la quale, più ampiamente, «la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)» (così la sentenza n. 384 del 2005);

inoltre, premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, possono dirsi investite altresì le materie inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la previdenza sociale, anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame dell'emendamento approvato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2024 della Commissione di merito,

condivisa la finalità del provvedimento di favorire e tutelare la conservazione del posto di lavoro, nonché il riconoscimento di un periodo di congedo e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

preso atto che non vi sono disposizioni di specifico interesse in relazione ai profili di competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche», come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'emanazione di un successivo atto di normazione secondaria del Ministro dell'università e della ricerca, volto a stabilire i requisiti necessari per il conferimento di tali premi, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche» (C. 153 Serracchiani e abb.), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

preso atto di quanto specificato all'articolo 2, comma 2, in materia di fruizione di ore di permesso aggiuntive da parte del lavoratore, secondo cui nel settore privato il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 153 Serracchiani e abbinate, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche», quale risultante dalla proposta emendativa approvata;

condivise le finalità e le misure introdotte dal provvedimento in esame a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, in primo luogo la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo, oltre all'incremento, rispetto alla legislazione vigente, delle ore di permesso per visite, esami strumentali e cure mediche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Per le malattie di cui al comma 1 del presente articolo, il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è esteso a quarantacinque giorni.
6. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (follow up), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate ai sensi dell'articolo 5, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

3. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (follow up). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.
(Integrazione delle commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992 nel caso di lavoratori affetti da malattie oncologiche)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui gli accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche le commissioni mediche di cui al primo periodo sono integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale da cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici».

Art. 4.
(Istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Disposizioni attuative)

1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, le medesime disposizioni si applicano previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2, individuando in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione e le modalità di controllo e revoca dei benefìci irregolarmente fruiti.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.

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