PDL 1531

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
STEFANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BOF, COMAROLI, DI MATTINA, MARCHETTI

Istituzione di un elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, al fine dell'attribuzione di forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali

Presentata il 7 novembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! La rigenerazione urbana rappresenta una modalità di valorizzazione dei luoghi identitari presenti nel territorio nazionale e, al contempo, ne rafforza il tessuto sociale. Il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare a scala urbana mirano, infatti, a garantire qualità e sicurezza dell'abitare dal punto di vista sociale e ambientale, soprattutto nelle aree degradate. Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo del suolo a tutela della sostenibilità ambientale.
Per contrastare l'urbanizzazione disordinata e l'invecchiamento delle infrastrutture, ivi comprese le correlate problematiche di degrado urbano e di impatto ambientale negativo, gli interventi di rigenerazione urbana messi in atto dai comuni assumono, dunque, un ruolo centrale e prioritario.
La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di favorire la realizzazione di investimenti pubblici orientati alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente alle politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio.
Per tali finalità, la presente proposta di legge disciplina, all'articolo 1, l'istituzione di un elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e il riconoscimento di forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, nell'ottica di riconoscere e premiare gli enti locali che dimostrano un impegno significativo nell'ambito della rigenerazione urbana. Ai fini della individuazione dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, la presente proposta di legge rimanda ai parametri di virtuosità previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, vale a dire: la prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; il rispetto del patto di stabilità interno; l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; l'autonomia finanziaria; l'equilibrio di parte corrente; il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; il rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto dell'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto dell'evasione fiscale; il rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e quelle accertate; l'operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Per ottenere la qualificazione di ente locale virtuoso è, altresì, richiesto l'avviamento di azioni, iniziative e progetti volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nonché a contrastare il consumo del suolo.
L'articolo 2 della presente proposta di legge attribuisce al Ministero dell'interno il compito di istituire l'elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, prevedendo altresì che l'iscrizione nel medesimo elenco nazionale determina il riconoscimento, in favore dei comuni virtuosi iscritti, di forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali.
L'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei comuni virtuosi, la determinazione delle forme di premialità e la definizione delle ulteriori modalità attuative delle disposizioni della presente proposta di legge sono effettuate, ai sensi dell'articolo 3, mediante l'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
In ragione di quanto sopra esposto, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto, finalità e definizione)

1. La presente legge disciplina l'istituzione di un elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e il riconoscimento di forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, al fine di favorire la realizzazione di investimenti pubblici orientati alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente alle politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi e di contrasto del nuovo consumo di suolo e dell'abusivismo edilizio.
2. Ai fini di cui alla presente legge per «comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana», di seguito denominati «comuni virtuosi», si intendono i comuni che rispettano i parametri di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che hanno avviato azioni, iniziative e progetti volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nonché a contrastare il consumo del suolo.

Art. 2.
(Elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale dei comuni virtuosi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, come definiti dal comma 2 del medesimo articolo 1.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno ed è aggiornato con cadenza biennale.
3. L'iscrizione dei comuni virtuosi nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è suddivisa in base alle classi demografiche previste dall'articolo 156 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è ammessa, previa presentazione di una apposita istanza di iscrizione effettuata tramite piattaforma digitale, per i comuni virtuosi che abbiano il possesso dei requisiti individuati dalle linee guida da adottare ai sensi dell'articolo 3.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 determina il riconoscimento in favore dei comuni virtuosi iscritti di forme di premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, secondo quanto disposto dalle linee guida da adottare ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.
(Linee guida)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida recanti l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei comuni virtuosi, la determinazione delle forme di premialità di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la definizione delle ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alla presente legge.

torna su