PDL 1528

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1528

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, GIANASSI, LACARRA

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sospensione di diritto da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali

Presentata il 6 novembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna. Nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi standard in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale. Non appare quindi condivisibile il referendum abrogativo del citato testo unico promosso dai Radicali Italiani, su cui sono intervenute le deliberazioni di vari consigli regionali.
Tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo unico siano tra loro disomogenee. Da un lato, esse configurano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva, cosa che le rendono tuttora frutto di una scelta ragionevole.
Dall'altro, sulla base della casistica degli ultimi anni, è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità, da una parte, e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto testo unico, le quali prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale. In tali casi risulta pertanto opportuno effettuare un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali) – 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, alinea, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'eccezione dell'articolo 314, primo comma, del codice penale.
2. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, alinea, decade da essa di diritto in caso di condanna definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere a), b), e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, di condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, alinea, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'eccezione dell'articolo 314, primo comma, del codice penale»;

2) i commi da 2 a 6 sono abrogati;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, alinea, decade da essa di diritto in caso di condanna definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 10, di condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo o di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

torna su