PDL 1526

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1526

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARATTIN

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riordino delle competenze della Società italiana degli autori ed editori e di tutela della concorrenza nell'intermediazione e nella gestione dei diritti d'autore

Presentata il 3 novembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La riforma del settore della gestione del diritto d'autore è diventata un'esigenza quanto mai importante in un contesto in cui a voce sempre più alta si chiede una liberalizzazione effettiva del mercato.
Nel soddisfare tale richiesta è tuttavia necessario tenere conto di numerosi elementi di complessità e delle reali esigenze dei più deboli tra i soggetti operanti nell'industria della cultura e della creatività, che – è utile ricordare – non comprende esclusivamente la musica e il cinema, ma anche la letteratura, il teatro, la lirica, le arti figurative e altro. Va tenuto conto anche del fatto che anche all'interno delle industrie più forti esistono soggetti deboli.
Secondo il XIII rapporto «Io Sono Cultura», prodotto nel 2023 dalla Fondazione Symbola e dall'Unioncamere, l'intera filiera culturale, nella quale operano soggetti privati, pubblici e del Terzo settore, nel 2022 ha generato complessivamente un valore aggiunto pari a 95,5 miliardi di euro, in aumento del 6,8 per cento rispetto all'anno precedente e del 4,4 per cento rispetto al 2019. I lavoratori occupati sono circa 1,5 milioni, dei quali più di 850.000 occupati direttamente e il resto operante nei settori la cui produzione è collegata allo sviluppo di attività creative (cosiddetti «creative driven»). Da un calcolo limitato ai lavoratori dell'industria più strettamente creativa (musica e audiovisivo, arte performativa e altro) risulta che le persone impiegate sono almeno 500.000. Se si prende in considerazione quanto è riferito alla sola Società italiana degli autori ed editori (SIAE), che al momento rimane la principale società di gestione dei diritti d'autore, i dati sono eloquenti: oltre 87.000 autori ed editori iscritti, oltre 62 milioni di opere tutelate e 559 milioni di euro di compensi per diritto d'autore corrisposti nel 2017.
Tutta la filiera della creatività italiana è peraltro fortemente interconnessa e la modifica di un elemento deve quindi essere effettuata in modo attento e puntuale. Per questo motivo, nella presente proposta di legge si è scelto di intervenire con pochi ma significativi cambiamenti per innovare il sistema e aprire il mercato dei diritti, senza però sconvolgere l'attuale sistema di intermediazione e senza introdurre sovrastrutture amministrative inutili.
L'articolo 1 della proposta di legge dichiara che le modifiche da essa apportate alla legislazione vigente mirano a garantire un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti d'autore, considerando centrale lo sviluppo della creatività, nel rispetto della normativa europea. Si provvede, dunque, al riordino delle competenze attribuite alla SIAE, al fine di prevenire abusi di posizione dominante e comportamenti potenzialmente lesivi della concorrenza; si stabiliscono, inoltre, misure dirette a promuovere e a tutelare la concorrenza nel settore dell'intermediazione e della gestione dei diritti d'autore nonché a prevenire disfunzioni nel sistema liberalizzato che possano limitare la tutela di alcuni comparti commercialmente più deboli.
L'articolo 2 modifica alcune disposizioni della legge n. 633 del 1941, attribuendo alcuni compiti della SIAE ad amministrazioni centrali dello Stato. Sono demandate a decreti, rispettivamente, del Ministro della cultura e del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina della recitazione delle opere letterarie effettuata senza scopo di lucro all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici e la determinazione di compensi ridotti per esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni nelle sedi di centri di assistenza o di organizzazioni di volontariato. Sono inoltre attribuite al Ministero della cultura la competenza relativa alla determinazione dei compensi dovuti per la riproduzione parziale, per uso personale, di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo (cosiddetta «copia privata letteraria») e al Ministero delle imprese e del made in Italy la tenuta del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, nel quale sono iscritti i nomi dei titolari dei diritti esclusivi di utilizzazione economica. Si dà infine seguito a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera f), numero 5), della legge n. 175 del 2017, che indicava l'obiettivo del superamento progressivo dello strumento del contrassegno della SIAE per la registrazione delle opere musicali.
L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 al fine di assicurare un'effettiva concorrenza nel settore del diritto d'autore. Nel quadro della liberalizzazione, dispone, in particolare, che la SIAE eserciti le attività di intermediazione per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di una presunzione legale di rappresentanza, anche per conto degli aventi diritto non iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente. Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, la proposta prevede che i proventi non distribuibili siano utilizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 35 del 2017 per attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti nonché per attività di sostegno in favore di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio. La disposizione è volta, da un lato, a far sì che sia preservata la funzione di monitoraggio e individuazione dei cosiddetti «apolidi», dall'altro a garantire una rapida corresponsione dei diritti agli stessi. Nel caso di un'opera creata con il contributo di più autori – con riferimento alla quale il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori – ciascun autore ha il diritto di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori, al fine di salvaguardare espressamente quanto previsto dall'accordo che l'autore aveva preso con l'editore dell'opera oggetto di comunione. Per disincentivare la pratica che favorisce le differenze tra autori grandi e autori piccoli, agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti è precluso lo svolgimento di attività editoriale, di attività di acquisto e rivendita dei diritti e di attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio, compresa la formazione di liste di brani musicali personalizzate. La norma specifica i criteri generali a cui gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti devono attenersi e che la SIAE non può rifiutare il mandato conferito da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti legittimati all'intermediazione del diritto d'autore. In caso di mancato accordo tra la SIAE e uno degli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti interessati al mandato, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni finali, disciplinando l'entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche al fine di consentire al governo di adeguare il regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e alla SIAE di adeguare il proprio statuto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge mira a garantire un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti d'autore, favorendo altresì lo sviluppo della creatività, nel rispetto della normativa europea. In particolare, essa:

a) provvede al riordino delle competenze attribuite alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), al fine di prevenire abusi di posizione dominante e comportamenti potenzialmente lesivi della concorrenza;

b) stabilisce misure dirette a promuovere e tutelare la concorrenza nel settore dell'intermediazione e della gestione dei diritti d'autore.

Art. 2.
(Riordino delle competenze della SIAE)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, terzo comma, le parole: «in base a protocolli di intesa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della cultura»;

b) all'articolo 15-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura»;

c) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole: «periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori “(S.I.A.E.)” sono sostituite dalle seguenti: “mediante la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti del diritto d'autore”»;

d) all'articolo 73-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le utilizzazioni indicate e disciplinate dall'articolo 15-bis, la misura del compenso è determinata con il decreto previsto dal comma 1 del medesimo articolo»;

e) all'articolo 103, terzo comma, primo periodo, le parole: «Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero delle imprese e del made in Italy è affidata»;

f) all'articolo 171-bis:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, in violazione delle norme sul diritto d'autore,» e le parole: «non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE» sono soppresse;

g) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: «, qualsiasi supporto» sono sostituite dalle seguenti: «o qualsiasi altro supporto» e le parole da: «, od altro supporto per il quale è prescritta» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «o qualsiasi altro contenuto in violazione delle norme sul diritto d'autore»;

h) all'articolo 171-sexies, comma 2, primo periodo, le parole da: «, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE» fino alla fine del periodo sono soppresse;

i) l'articolo 171-septies e l'articolo 181-bis sono abrogati;

l) all'articolo 181-ter:

1) al comma 1, le parole: «al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 5», le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura» e le parole: «ai commi quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 5»;

2) al comma 2, le parole: «con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro della cultura».

2. All'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» e le parole: «, sulla base degli indirizzi stabiliti» sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore del diritto d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fatto salvo quanto previsto dall'accordo con l'editore dell'opera oggetto di comunione, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di ciascun autore di affidare la gestione dei propri diritti a un soggetto diverso da quello scelto dagli altri autori della medesima opera»;

b) la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: «Attività di intermediazione per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore»;

c) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente,»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti non possono svolgere, in qualunque forma, diretta o indiretta, anche in misura non prevalente, attività editoriale o attività di acquisto e rivendita dei diritti d'autore sulle opere né attività concernenti la realizzazione di progetti di musica per la vendita al dettaglio, compresa la formazione di liste di brani musicali personalizzate»;

3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri non pregiudica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del primo comma non pregiudicano»;

4) al settimo comma, le parole: «saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati non distribuibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Essi sono utilizzati per i fini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 35 del 2017 nonché per attività di sostegno in favore di giovani e di soggetti in condizione di grave disagio»;

5) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) esercita le attività di cui al secondo comma per conto dei propri associati o mandanti nonché, in virtù di presunzione legale di rappresentanza, anche per conto e nell'interesse degli aventi diritto non iscritti ad alcuno degli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al primo comma.
Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti operanti nel settore dei diritti d'autore che intendono svolgere l'attività di intermediazione e di amministrazione dei diritti sono tenuti in ogni caso a:

a) assicurare la trasparenza mediante la pubblicazione, nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti ai quali sono attribuiti gli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, del valore economico dei diritti amministrati, del bilancio d'esercizio e delle condizioni di adesione e di mandato;

b) istituire la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

c) mantenere almeno una sede operativa attiva nel territorio dello Stato;

d) prevedere e mantenere un capitale sociale minimo non inferiore a 300.000 euro interamente versati;

e) adottare un modello di organizzazione, di gestione e di controllo conforme alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) rispettare criteri di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei proventi nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni posti a carico dei medesimi titolari;

g) operare nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

h) assicurare che le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso garantiscano ai titolari dei medesimi diritti un'adeguata remunerazione e siano ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e degli altri materiali protetti nonché del valore economico del servizio fornito;

i) garantire che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'importo dei proventi acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare dei costi e delle provvigioni trattenuti dall'entità di gestione indipendente;

l) procedere, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative che devono essere approvate singolarmente per ciascun caso dai rispettivi organi di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare tale termine per ragioni oggettive;

m) affidare la revisione legale a una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica l'integrale rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale, con efficacia di pubblicità legale, e mantenendo costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che risultano soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal presente articolo»;

d) dopo l'articolo 180-ter è inserito il seguente:

«Art. 180-quater. – 1. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) non può rifiutare il mandato conferito da altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti legittimati all'intermediazione del diritto d'autore ai sensi del primo comma dell'articolo 180.
2. Il mandato di cui al comma 1:

a) può essere limitato a una o più delle categorie di diritti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

b) è stipulato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

c) ripartisce tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e gli altri soggetti legittimati all'intermediazione conferenti il mandato stesso le provvigioni dovute dagli aventi diritto, in modo che tali provvigioni non risultino duplicate per il solo effetto dell'esistenza del mandato in assenza di ragioni oggettivamente giustificate. Nel caso di mancato accordo tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e uno degli organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti interessati al mandato, i criteri essenziali del mandato sono stabiliti, su istanza della parte più diligente, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La citata Autorità tiene conto dei criteri internazionali, ove applicabili, nonché, in ogni caso, delle seguenti categorie di diritti:

1) diritto di pubblica esecuzione;

2) diritto di comunicazione al pubblico effettuata con qualsiasi mezzo;

3) diritto di registrazione, di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

4) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualsiasi supporto riproduttore di suoni, di voci e di immagini;

5) diritti di sfruttamento che in futuro possano derivare dallo sviluppo tecnico o da una modifica della legislazione vigente in materia».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre amministrazioni pubbliche esercitano le funzioni loro attribuite dalle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Il decimo comma dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 5), della presente legge, si applica anche con riguardo agli organi in carica alla data di acquisto dell'efficacia della medesima disposizione.
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la SIAE provvede a modificare il proprio statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.

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