PDL 152

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Prendersi cura di un figlio, di una persona cara non autosufficiente o di un soggetto con disabilità ovvero svolgere, a tempo pieno, un lavoro domestico è attività complessa che richiede energia, tempo e risorse.
L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ci ha fatto comprendere che il lavoro di cura è bisogno collettivo e insieme bene sociale, rendendoci però consapevoli anche dei punti di debolezza e delle fragilità strutturali che impediscono, nel nostro Paese, di assumerlo come paradigma di interesse generale.
Bisogna ripensare le priorità collettive e progettare un cambiamento radicale delle relazioni, del lavoro e del modello sociale nell'ottica di una promozione delle politiche di welfare, del rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra lavoro e vita familiare e della redistribuzione dei carichi di lavoro all'interno della famiglia stessa.
Oggi il lavoro di cura è, soprattutto, a carico della donna divenendo, spesso, fonte di disuguaglianze. Occorre, quindi, promuovere una maggiore condivisione delle responsabilità familiari e di cura tra i due sessi sottolineando, con vigore, il valore sociale e pubblico dell'attività di cura, riconoscendolo anche ai fini previdenziali.
In diverse realtà familiari, tuttora, non si può contare su una rete di servizi sociali che consenta ai genitori o agli altri componenti della comunità familiare di affrontare con serenità gli impegni professionali e quelli legati alle responsabilità genitoriali o più in generale di cura.
Donne e uomini, ma prevalentemente donne, per scelta, molto più spesso per necessità e forza maggiore, «scelgono» di dividersi tra il lavoro e l'attività di cura o di rinunciare alla propria professione per occuparsi delle faccende domestiche, dei figli e di tutto ciò che riguarda la gestione della famiglia e dei propri cari. In questo periodo di crisi prolungata, questi fenomeni si sono ampliati a dismisura, così come i problemi e le difficoltà che accompagnano il lavoro di cura come quello domestico. Non è casuale che, fra i posti di lavoro persi nel 2020, la componente femminile raggiunga il 60 per cento. È allora urgente, come emerso più volte dal dibattito istituzionale e nel Paese, intervenire, con azioni positive e provando a cambiare l'approccio culturale che individua nella donna «l'angelo del focolare», sull'organizzazione sociale così come su quella familiare.
La presente proposta di legge, azione positiva nel senso sopra richiamato, si prefigge di introdurre alcune misure di carattere previdenziale in favore della madre lavoratrice e del padre lavoratore, del caregiver familiare e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
Si tratta di un intervento settoriale e specifico in attesa di un quadro legislativo di portata più ampia che affronti, in maniera coerente e integrata, tali problemi auspicando, al contempo, che le risorse europee del Recovery Plan siano indirizzate verso la promozione di politiche sociali che sappiano valorizzare, pienamente, il lavoro di cura e quello domestico e insieme porre le basi per una effettiva redistribuzione degli stessi in capo ai componenti del nucleo familiare.
La presente proposta di legge si compone di sei articoli.
Con l'articolo 1 sono apportate modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2022, ai fini dell'accesso sia alla pensione di vecchiaia che a quella anticipata, i requisiti anagrafici sono ridotti, per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi e, per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (aggiuntivi per le donne rispetto a quelli riconosciuti in virtù della maternità).
Lo stesso meccanismo è previsto dall'articolo 2 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata cosiddetta «opzione donna» e dall'articolo 3 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti «precoci».
L'articolo 4 riconosce al caregiver familiare – individuato dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, – considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiving familiare che determinano un'aspettativa di vita ridotta, il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività come caregiver familiare.
L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, che disciplina il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari e, in particolare, l'articolo 3, stabilendo una diminuzione del numero degli anni di contributi da versare, ossia tre anni (e non cinque anni), necessari ai fini del conseguimento della pensione di inabilità e di vecchiaia.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria della legge.
Non essendo venute meno, anzi essendosi addirittura accentuate, le ragioni che hanno meritoriamente indotto la deputata Romina Mura a farsi promotrice di questa proposta di legge nella scorsa legislatura (atto Camera n. 2776), la si ripresenta in questa legislatura, con l'auspicio che possa essere affrontata con la dovuta attenzione, al fine di offrire finalmente una risposta concreta ed efficace ai tanti cittadini che, oltre della prestazione lavorativa, si fanno carico della cura di una persona cara non autosufficiente o di un soggetto con disabilità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riconoscimento previdenziale del lavoro di cura dei genitori)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia i requisiti anagrafici di cui al comma 6 del presente articolo sono ridotti, per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata i requisiti di anzianità contributiva di cui al comma 10 del presente articolo sono ridotti, per le donne lavoratrici, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e, per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di riconoscimento del lavoro di cura per l'accesso alla misura «opzione donna»)

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, i requisiti di anzianità contributiva e anagrafica di cui al primo periodo sono ridotti di un anno per ogni figlio, per le lavoratrici dipendenti e autonome, fino a un massimo di due anni».

Art. 3.
(Introduzione del comma 199-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riconoscimento del lavoro di cura per i lavoratori precoci)

1. Dopo il comma 199 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

«199-bis. A decorrere dall'anno 2023, il requisito contributivo di cui al comma 199 è ridotto, per le donne lavoratrici, di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni, e, per i genitori lavoratori, di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 4.
(Tutela previdenziale dei caregiver familiari)

1. Ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto il diritto di accedere al pensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di trenta anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, o al compimento di sessanta anni di età anagrafica e al raggiungimento di almeno venti anni di attività di caregiver familiare, considerate le particolari condizioni usuranti dell'attività di caregiving familiare che determinano un'aspettativa di vita ridotta.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di prestazioni del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «cinque anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) alla lettera b), le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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