PDL 1518

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, ZINZI, BARABOTTI, CAVANDOLI

Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e altre disposizioni per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione

Presentata il 27 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Ai sensi della legislazione vigente, sono previste due diverse tipologie di condotta illecita qualificabili come blocco stradale: la prima identificata come l'azione del deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata; la seconda come l'azione di ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quali, ad esempio, lasciare sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.
Il riconoscimento del blocco stradale come fattispecie di illecito penale è stato reintrodotto dall'articolo 23 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, cosiddetto «decreto sicurezza del 2018», così configurando come ipotesi di reato l'ostacolo alla libertà di circolazione e movimento delle persone, sia su strada sia su ferrovia.
Purtroppo, è da tempo che si assiste alle intemperanze di gruppi di sedicenti attivisti ambientalisti ed ecologisti che impediscono, con il proprio corpo, l'ordinata circolazione stradale, soprattutto nelle «ore di punta», provocando grande disagio fra gli automobilisti. L'ultimo, in ordine temporale, è il blitz degli ambientalisti del gruppo «Ultima generazione» che hanno bloccato lo scorso 19 ottobre, in entrambe le direzioni, l'autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanze dell'imbocco dell'autostrada stessa in corso Giulio Cesare a Torino; si ricorda inoltre il blocco del traffico all'ingresso di Milano in viale Fulvio Testi, una delle principali strade di accesso in città, dello scorso 20 settembre 2023, quello a Roma, sul raccordo anulare, qualche mese prima, e, andando a ritroso nel tempo, i vari blocchi occorsi sempre a Roma su alcune principali strade della capitale, tra ottobre e novembre del 2022.
La presente proposta di legge è volta a impedire una simile condotta perniciosa per la comunità, estendendo le norme penali previste per il blocco stradale e ferroviario anche a quello provocato con il proprio corpo, qualificato ad oggi solo come illecito amministrativo. Per la medesima condotta è prevista la possibilità di disporre l'arresto obbligatorio in flagranza e il cosiddetto «Daspo urbano».
L'intervento del legislatore si rende necessario al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione, pur nel rispetto di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero.
L'articolo 1, dunque, intervenendo sul decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sostituisce la pena della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro, ad oggi prevista in caso di impedimento della libera circolazione su strada con il proprio corpo, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, sia che l'ostruzione sia effettuata su strada ordinaria che ferrata.
Con l'articolo 2 si riconosce al questore la facoltà di adottare il Daspo urbano nei confronti dei manifestanti che bloccano le strade, mentre con l'articolo 3, che interviene sull'articolo 380 del codice di procedura penale, si prevede anche per tali fattispecie l'arresto obbligatorio in flagranza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)

1. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «o ferrata»;

b) le parole: «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni».

Art. 2.
(Modifiche alla disciplina del divieto di accesso a determinate aree, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

1. Nei casi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, il questore può adottare, previo contraddittorio, i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 3.
(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«m-sexies) delitti di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66».

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