PDL 1514

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1514

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCANI, CASU, BRAGA, BAKKALI, BOLDRINI, BONAFÈ, CURTI, FERRARI, GHIO, GIRELLI, GRIBAUDO, MARINO, PELUFFO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA, SERRACCHIANI, TABACCI

Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale

Presentata il 25 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'innovazione digitale ha nell'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) uno degli esiti più evidenti degli ultimi anni.
Il Parlamento europeo ha recentemente discusso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e che modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final).
Una quota sempre maggiore di contenuti audiovisivi ed editoriali in genere è frutto di elaborazioni generate dall'intelligenza artificiale, compresi i cosiddetti «deep fake», ovvero i contenuti audio, immagine o video manipolati o sintetizzati in modo da farli apparire falsamente autentici o veritieri utilizzando le tecniche di IA, tra cui l'apprendimento automatizzato (machine learning) e profondo (deep machine learning).
Il crescente ricorso a questi contenuti prodotti mediante sistemi di IA pone diverse criticità legate all'autenticità, alla verifica delle fonti, alla tutela del diritto d'autore e della propria immagine, al contrasto della disinformazione e alla responsabilità per diffamazione.
In attesa di un quadro regolatorio complessivo, anche in attuazione dei regolamenti europei, appare urgente rendere univocamente e immediatamente trasparente e riconoscibile agli utenti la natura non umana, e dunque artefatta e manipolata, dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, anche attraverso l'etichettatura immediatamente riconoscibile (label) o il tracciamento tramite filigrana (watermark).
La presente proposta di legge introduce l'obbligo per i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, di assicurare agli utenti l'immediata riconoscibilità di tali contenuti, anche prevedendo l'adozione di un'etichettatura univoca, ad esempio «AI made/prodotto da IA», secondo le modalità definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per «contenuti prodotti mediante sistemi di IA» tutti i contenuti editoriali, compresi i testi, i video, le immagini e le voci, che sono creati, generati o sintetizzati, in tutto o in parte, da sistemi basati sull'intelligenza artificiale, ivi compresi gli algoritmi di apprendimento automatizzato e le reti neurali artificiali.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di trasparenza, identificazione e responsabilità)

1. Tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l'apposizione di etichette e di filigrana.
2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all'inizio e alla fine del contenuto, un'etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.

Art. 3.
(Monitoraggio e sanzioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è responsabile del monitoraggio e dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e stabilisce, con il medesimo regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, gli strumenti per la segnalazione e la rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione del medesimo articolo 2.
2. Nei casi di violazione delle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall'articolo 67, comma 9, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

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