PDL 1506

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1506

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARBAGALLO, BRAGA, SIMIANI, IACONO, MARINO, PROVENZANO, PORTA

Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

Presentata il 20 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il Parco dell'Etna, il primo ad essere istituito tra i parchi siciliani con il decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 1987, con i suoi 59.000 ettari, ha il compito primario di proteggere un ambiente naturale unico e lo straordinario paesaggio che circonda il vulcano attivo più alto d'Europa nonché di promuovere lo sviluppo ecocompatibile delle popolazioni e delle comunità locali.
Si ricorda, inoltre, che il sito «Monte Etna» è inserito, dal 2013, nella World Heritage List, la lista dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO, ed è patrimonio dell'umanità in quanto: «L'Etna è uno dei più attivi vulcani iconici del mondo e uno straordinario esempio di processi geologici continui e formazioni vulcaniche. Lo strato vulcano è caratterizzato dalla quasi continua attività eruttiva dai crateri del suo vertice e abbastanza frequenti eruzioni e colate laviche dai crateri e fessure sui suoi fianchi. Questa eccezionale attività vulcanica è stata documentata da esseri umani per almeno 2.700 anni ed è una delle più lunghe registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico. Il vario e accessibile assemblaggio di caratteristiche vulcaniche come la vetta dei crateri, i coni di cenere, le colate di lava, le grotte laviche e la depressione della Valle del Bove hanno reso il Monte Etna una destinazione privilegiata per la ricerca e l'educazione. Oggi l'Etna è uno dei vulcani del mondo meglio studiati e monitorati e continua a influenzare la vulcanologia, la geofisica e altre discipline di scienze della terra. La notorietà, l'importanza scientifica e culturale e il valore educativo sono di importanza globale».
Per questi motivi, la presente proposta di legge istituisce il Parco nazionale dell'Etna, esigenza giustificata dalla necessità di valorizzare ulteriormente la straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi in questione, di dotarli di una gestione e di contributi adeguati, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali, dalla notorietà nel mondo del vulcano Etna.
La presente proposta di legge stabilisce quindi una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco naturale regionale. Prevede, inoltre, che la perimetrazione definitiva sia realizzata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti la Regione Siciliana e gli enti locali interessati. Ciò potrà anche consentire di rivedere le scelte della Regione Siciliana, valutandone eventualmente una sua estensione.
Come già avvenuto in passato per altri parchi, la presente proposta di legge prevede un passaggio, senza soluzione di continuità, tra Parco naturale regionale e Parco nazionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Etna)

1. È istituito, d'intesa con la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Parco».
2. È istituito l'Ente di gestione del Parco, di seguito denominato «Ente Parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Ente Parco nazionale dell'Etna».
4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del presidente della Regione Siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco e adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
6. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Fino alla nomina degli organi di cui all'articolo 2, la gestione provvisoria del Parco è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi, nella città metropolitana di Catania.

Art. 2.
(Organi)

1. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Entro due mesi dalla data della sua costituzione, il consiglio direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione Siciliana, dalla città metropolitana di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.
(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della Regione Siciliana e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente Parco;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari di cui alla lettera a) del comma 1 sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 4.
(Convenzioni)

1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione Siciliana per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione)

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie e in materia di personale)

1. Il personale dell'Ente Parco naturale regionale dell'Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell'Ente Parco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'Ente Parco, è collocato in posizione di comando presso l'Ente Parco naturale regionale dell'Etna può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessoria che costituisce assegno personale non assorbibile.
4. Fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco rimangono in carica i dirigenti dell'Ente Parco naturale regionale dell'Etna.
5. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente Parco naturale regionale dell'Etna.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini del funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, di cui una quota, pari ad almeno la metà, è destinata a garantire l'integrale copertura della pianta organica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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