PDL 1496

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE PALMA, DALLA CHIESA, D'ATTIS, CAROPPO, GATTA

Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi

Presentata il 18 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Guardare al passato per fare meglio nel presente e nel futuro è una pratica che può aiutare a non dimenticare ma, soprattutto, a non ripetere gli errori e gli orrori di un agire umano che ha inferto ferite nella storia nazionale e mondiale e tracciato solchi di dolore nella vita di popoli e di singoli esseri umani.
Per questo, da anni, si è deciso di celebrare la Giornata della memoria, per non dimenticare la Shoah, e la Giornata del ricordo, per non dimenticare le foibe e le vicende del confine orientale dell'Italia, e per evitare che tali terribili eventi possano riproporsi ancora.
Per non dimenticare, è importante che si intervenga soprattutto sui più giovani.
Il ricorso alla testimonianza e al racconto di chi è stato direttamente coinvolto dagli eventi assume un ruolo fondamentale nell'ambito della didattica e della formazione. L'incontro con un testimone è portatore di concretezza ed emozioni, assume un ruolo basilare perché crea empatia e permette a studentesse e a studenti di entrare in un contatto quasi fisico con i fatti. Ancor più rilevanza assume la possibilità che i ragazzi entrino in contatto con i luoghi ove tali fatti si sono svolti, poiché ciò aiuta a intraprendere un cammino di conoscenza in grado di piantare un seme che impedisca che vicende simili si ripetano nel territorio nazionale ma anche nel resto del mondo.
Questo può essere tanto più vero oggi che i giovani sono esposti continuamente a sollecitazioni ed emozioni anche forti ma effimere ed entrano in contatto, attraverso la rete internet, con notizie e informazioni la cui veridicità non sempre sono in grado di valutare, e che si mischiano con immagini che non sono reali.
La visione diretta dei luoghi può diventare il canale per mantenere vivi la memoria e il ricordo dei fatti, perché anche i luoghi possono parlare.
Tutto ciò vuole essere la premessa per sostenere e promuovere l'importanza che può avere, per le giovani generazioni, l'esperienza di un viaggio quale vero e proprio cammino formativo, in quanto, attraverso la visita dei luoghi, sarà possibile per loro conoscere meglio i fatti, indagarne le cause, porsi interrogativi e cercare risposte.
La presente proposta di legge mira a sottolineare l'importanza didattica dei «viaggi per non dimenticare» e intende incentivarli, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento.
A tal fine, pur nella consapevolezza del fatto che già molti istituti scolastici realizzano simili progetti, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, destinato alle scuole secondarie di secondo grado per il finanziamento di viaggi ai luoghi delle foibe, per conoscere le vicende del confine orientale e i fatti che hanno portato all'esodo della popolazione giuliano-dalmata da quelle terre.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 30 marzo 2004, n. 92, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai luoghi delle foibe e ai territori del confine orientale, cosiddetti “viaggi del ricordo”, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e delle complesse vicende storiche del confine orientale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità di ripartizione e di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e i tipi di spese finanziabili.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

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