PDL 1494

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1494

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLO EMILIO RUSSO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di diffamazione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Presentata il 18 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è diretta a riformare la legge 8 febbraio 1948, n. 47, cosiddetta «legge sulla stampa», il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sul commercio elettronico, il codice penale e il codice di procedura penale in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di diffamazione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché a introdurre disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Detto in maniera diretta questo intervento normativo vuole riproporre la questione della possibilità che un giornalista possa finire in carcere per aver dato una notizia poi considerata diffamatoria.
Il tema è estremamente delicato, come dimostra la circostanza che nelle precedenti legislature il Parlamento ha avviato l'esame di una riforma normativa in tal senso, senza mai però giungere alla conclusione definitiva dell'iter legis.
La riforma della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, nelle ultime tre legislature ha rappresentato una sorta di «fiume carsico» che emerge in superficie e all'attenzione della politica sulla scorta dell'emozione a seguito di fatti eclatanti, come il caso di un direttore o di un giornalista famoso che rischia concretamente di finire in carcere, per poi inabissarsi per un lungo periodo, quando il clamore, per diversi motivi, viene meno. La presentazione della presente proposta di legge nel corso del primo anno della legislatura in corso è volta a consentire alle Camere di condurre un esame approfondito e il più possibile equilibrato, al fine di arrivare finalmente a una riforma ormai attesa da troppo tempo.
L'articolato proposto tiene conto del dibattito svolto e dei precedenti progetti di legge elaborati dalle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel corso delle ultime cinque legislature e, in particolare, del testo del disegno di legge (atto Senato n. 812) che la II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica ha approvato nella XVIII legislatura.
Una legge di riforma delle disposizioni suindicate in materia di diffamazione deve contemperare due esigenze: da un lato, assicurare sempre un'effettiva tutela della persona offesa dalla notizia diffamatoria e, dall'altro lato, garantire che la disciplina prevista per il giornalista non interferisca con la libertà di stampa e di critica e con il diritto di cronaca.
L'articolo 1 della presente proposta di legge sostituisce integralmente l'articolo 1 della citata legge n. 47 del 1948 recante disposizioni sulla stampa. In particolare, un'importante novità introdotta è rappresentata dall'estensione dell'ambito di applicazione della medesima legge n. 47 del 1948 anche alle testate giornalistiche on line registrate, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive. Si prevede inoltre la sostituzione integrale dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948 concernente le rettifiche e le smentite. Si tratta di una disciplina che dovrebbe favorire l'immediata riparazione del torto subìto garantendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza attendere i tempi lunghi di un processo. In particolare per i quotidiani on line si prevede un termine estremamente breve di dodici ore per la pubblicazione della rettifica o della smentita, tenuto conto che il tempo della presenza sul web è assolutamente dilatato rispetto alla stampa tradizionale, e dunque una notizia che si rivela falsa deve essere corretta o eliminata nel più breve tempo possibile.
La rettifica deve essere pubblicata gratuitamente, senza commento, senza risposta, senza titolo e con il chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio.
Sono previsti i casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbano essere pubblicate e ciò accade quando le stesse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.
È previsto che il direttore o il responsabile abbiano l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo, della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.
Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche on line, nonché la disciplina della rettifica per la stampa non periodica.
Come già anticipato, è prevista una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
L'articolo 2 reca modifiche al codice penale che costituiscono la seconda parte qualificante della proposta di legge. In particolare, si prevede una modifica dell'articolo 57 del codice penale, che riguarda i reati commessi con il mezzo della stampa, con la diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. È comunque specificata la responsabilità a titolo di colpa di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, qualora lo stesso ometta di esercitare sul contenuto il controllo necessario a impedire che dalla pubblicazione, trasmissione o messa in rete siano commessi reati.
Quanto ai reati di ingiuria e di diffamazione, di cui, rispettivamente, agli articoli 594 e 595 del codice penale, a partire dalla XIV legislatura è stata sempre proposta l'abolizione della pena detentiva non solo per la sua scarsa deterrenza, ma anche per un'applicazione giurisprudenziale che ingenerava la sensazione di irrogazione della pena connotata da rilevante discrezionalità.
Si propone quindi l'eliminazione della pena detentiva e, nel contempo, l'aumento dell'importo della multa per il solo reato di diffamazione, essendo stato depenalizzato il reato di ingiuria con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Un'ulteriore rilevante novità è contenuta nell'articolo 3 della proposta di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge. Si tratta dei primi passi per l'affermazione anche nel nostro Paese del «diritto all'oblio» già applicato in molti Paesi. È comunque disciplinata la facoltà di richiedere al giudice l'ordine di rimozione o il divieto di diffusione, nonché la facoltà che tali mezzi di tutela possano essere esercitati dagli eredi o dal convivente, in caso di morte dell'interessato.
L'articolo 4 inserisce un nuovo articolo 17-bis al citato decreto legislativo n. 70 del 2003 sul commercio elettronico, prevedendo l'adozione di procedure di notifica e rimozione relativamente ai prestatori di servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16 dello stesso decreto legislativo.
L'articolo 5 modifica in più punti il codice di procedura penale e, in particolare, all'articolo 200 relativo al segreto professionale, introduce il riferimento al giornalista pubblicista.
In definitiva la presente proposta di legge, nel suo complesso, tende a realizzare il bilanciamento sopra richiamato: da un lato, l'intervento non deve incidere sulla libertà della stampa e sulla libertà della critica e, dall'altro lato, è necessario garantire alla persona offesa nella propria dignità la tutela del proprio diritto, anche alla luce della continua evoluzione delle tecnologie di informazione e diffusione delle notizie.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1.Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani on line di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle redazioni degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio previsti dall'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, decimo comma, della presente legge»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Rettifiche e smentite)

1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la dicitura “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi terzo, quarto, quinto e sesto.
2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.
5. Per i quotidiani on line di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro dodici ore dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, ovvero nella pagina iniziale del sito internet, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano on line di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito medesimo, fermo restando l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o siano state pubblicate in violazione di quanto disposto dal primo al sesto comma, ovvero qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate dal primo al sesto comma del presente articolo. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono comma del presente articolo si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo»;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Risarcimento del danno)

1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al secondo comma dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita»;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Pene per la diffamazione)

1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al secondo comma dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.
2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del primo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.
5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale»;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenza)

1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 57 e 595 del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57.
(Reati commessi con il mezzo della stampa periodica o di altri prodotti editoriali registrati)

1. Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui al medesimo articolo 1, secondo comma, della legge n. 47 del 1948, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»;

b) all'articolo 595, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
3. Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

Art. 3.
(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo periodo, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Adozione di procedure di notifica e rimozione)

1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.
2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata, contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.
3. Il prestatore, ricevuta la notifica, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organo è finanziato dai gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.
4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.
5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.
6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.
7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.
8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.
9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.
10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati».

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 200, 321 e 427 del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 200 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 321 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati»;

c) al comma 3 dell'articolo 427 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

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