PDL 1488

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, BERRUTO, ONORI

Disposizioni per il riconoscimento delle associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana da parte del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico

Presentata il 17 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Lo sport italiano, alle sue origini, nacque adattando alle condizioni economiche e sociali nazionali quelle esperienze estere che avevano portato a fondare le cosiddette società sportive al di fuori dei confini nazionali. La prima società italiana nasce a Torino, quasi sfidando le norme antiassociazionistiche del tempo. Siamo nel 1844. La «Ginnastica Torino» creò un vero e proprio modello italiano, molto distante sia dal modello britannico che considerava lo sport quale integrazione al sistema scolastico, sia da quello tedesco e mitteleuropeo che consideravano la ginnastica quale momento preparatorio all'addestramento militare.
Da un censimento fatto negli anni scorsi, risultano ancora in attività almeno centocinquanta società sportive che hanno visto la propria nascita tra la metà e la fine dell'800. Si tratta di un patrimonio quasi esclusivo del nostro Paese, rappresentativo di una tradizione e di una ricchezza da difendere e da proteggere poiché, quasi sempre, queste società sono strettamente intrecciate con la storia quotidiana delle città in cui sono sorte, dal cui gonfalone, generalmente, mutuano i colori sociali. Una delle principali ondate di emigrazione italiana avvenne nel XIX e nel XX secolo. La più significativa cominciò verso la metà del XIX secolo e continuò fino all'inizio del XX secolo. Migliaia di italiani emigrarono verso Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Brasile, l'Australia e altri. Questo periodo di emigrazione intensiva è spesso ricordato come «Grande emigrazione». Nei Paesi di approdo i nostri emigranti portarono con sé la terra natìa al punto da fondare ovunque società sportive con una denominazione italiana, proprio per sentirsi più vicini alla patria lasciata. Ancora oggi quelle società sono attive e continuano a sentirsi e a dichiararsi italiane. Ed è per questo che con la presente proposta di legge, composta di due articoli, si prevede il riconoscimento, anche se solo simbolico, delle società o associazioni sportive costituite all'estero da italiani o da soggetti di origine italiana e la loro iscrizione in una sezione speciale dei registri del CONI e del CIP, per fare in modo di consolidare ancora di più il legame che le comunità italiane all'estero continuano ad avere con il nostro Paese.
L'articolo 1 disciplina i presupposti per il riconoscimento delle società o associazioni sportive.
L'articolo 2 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento e per l'iscrizione nella sezione speciale dei registri del CONI e del CIP.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento delle società o associazioni sportive costituite all'estero)

1. Le società o associazioni sportive aventi sede all'estero costituite all'estero da italiani o da soggetti aventi origine italiana possono chiedere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e al Comitato italiano paralimpico (CIP), per le discipline di competenza, il riconoscimento come enti sportivi di interesse nazionale.
2. Il CONI e il CIP, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è concesso a titolo gratuito e non comporta l'erogazione di alcuna provvidenza economica da parte del CONI e del CIP in favore delle società o associazioni sportive riconosciute.

Art. 2.
(Procedura per il riconoscimento e iscrizione nei registri del CONI e del CIP)

1. Il CONI, attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, pubblica ogni anno un bando informativo contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di riconoscimento di cui all'articolo 1.
2. Le domande di riconoscimento, corredate dallo statuto e dall'atto costitutivo, devono pervenire al CONI e al CIP attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare operante nello Stato estero in cui le società o associazioni sportive di cui al comma 1 svolgono la propria attività.
3. Il CONI e il CIP concedono alle società o associazioni sportive riconosciute l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo CONI Italia e CIP Italia sulle divise sportive in uso.
4. Le società o associazioni sportive riconosciute sono iscritte in una sezione speciale dei registri del CONI e del CIP.
5. In caso di scioglimento della società o associazione sportiva riconosciuta, la stessa provvede, attraverso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente ai sensi del comma 2, ad effettuare una comunicazione al CONI e al CIP ai fini della cancellazione dai registri di cui al comma 4.
6. Il CONI e il CIP, attraverso i Comitati olimpici e paralimpici nazionali degli Stati esteri in cui le società o associazioni sportive riconosciute hanno la propria sede, possono esercitare controlli periodici sulle attività svolte dalle medesime ai fini del mantenimento della loro iscrizione nei registri di cui al comma 4.

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