PDL 1485

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida o di assistenza delle persone prive di vista o con disabilità ai mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico

Presentata il 16 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira ad integrare i contenuti della legge 14 febbraio 1974, n. 37, concernente la gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico, poiché il diritto di essere accompagnato dal proprio cane deve essere in primo luogo rafforzato per le persone non vedenti o ipovedenti ma soprattutto dovrebbe essere esteso a coloro che, affetti da una disabilità fisica o psichica, sono supportati nella vita quotidiana dai propri cani, risorsa preziosissima di aiuto e di assistenza. La medesima previsione deve riguardare le persone diabetiche accompagnate dal cane di allerta che svolge un servizio di assistenza e di supporto di importanza spesso vitale anche per i bambini affetti da tale patologia.
L'esigenza di operare un'attenta revisione della normativa vigente che, come evidenziato, riconosce al non vedente il diritto di essere accompagnato gratuitamente su ogni mezzo di trasporto pubblico dal proprio cane nonché il diritto di accesso agli esercizi aperti al pubblico con il cane guida, nasce dalla constatazione che spesso tale diritto, di fatto, non è pacificamente riconosciuto.
Proprio allo scopo di rendere maggiormente efficace la richiamata normativa, la presente proposta di legge è volta a prevedere che il diritto di essere accompagnato dal proprio cane guida si intende anche per i mezzi di trasporto privati che svolgono servizio pubblico, come i taxi e le auto a noleggio con conducente anche prenotate tramite applicazioni su smartphone. Si intende, inoltre, precisare che il diritto di accesso con il proprio cane guida debba valere per tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le strutture sanitarie e di ricovero pubbliche e private, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, le università pubbliche e private, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi di cultura pubblici e privati, nonché le spiagge libere e gli stabilimenti balneari privati aperti al pubblico.
Sempre allo scopo di rafforzare l'effettività delle previsioni, agendo anche in una prospettiva di deterrenza, una delle modifiche proposte concerne la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi ostacola o impedisce il libero accesso, che viene raddoppiata passando da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 5.000 euro.
Un ulteriore aspetto su cui la presente proposta di legge vuole incidere è l'ampliamento della platea di soggetti cui viene riconosciuto il diritto di accompagnamento: non può essere trascurata l'importanza della fase di addestramento dei cani guida, dei cani di accompagnamento e dei cani di allerta, per cui agli addestratori, nello svolgimento delle attività di educazione di questi cani, deve essere riconosciuto il medesimo diritto di libero accesso ai mezzi di trasporto e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La persona priva di vista, l'ipovedente, la persona con disabilità fisica o psichica e il paziente diabetico hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida o d'assistenza nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico e sugli autoservizi pubblici non di linea senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla persona priva di vista, all'ipovedente, alla persona con disabilità fisica o psichica e al paziente diabetico è riconosciuto altresì il diritto di accedere con il proprio cane guida o di assistenza ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, quali le strutture sanitarie e di ricovero, le scuole di ogni ordine e grado, le università, le strutture ricettive, i convitti e i luoghi della cultura, nonché le spiagge, anche oggetto di concessione, e gli stabilimenti balneari»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Gli addestratori dei cani guida e dei cani di assistenza muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalle scuole per cani guida e per cani di assistenza riconosciute possono accedere con il cane in fase di addestramento a ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa e a ogni esercizio aperto al pubblico»;

d) al terzo comma, le parole: «sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero alle persone con disabilità fisiche e psichiche o ai pazienti diabetici con il proprio cane di assistenza sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica a chi ostacola o impedisce l'accesso agli addestratori dei cani guida o dei cani di assistenza in fase di addestramento»;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, la persona priva di vista, l'ipovedente, la persona con disabilità fisica o psichica, il paziente diabetico e l'addestratore hanno diritto di farsi accompagnare dal cane guida o dal cane di assistenza anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal sesto comma»;

2. Il titolo della legge 14 febbraio 1974, n. 37, è sostituito dal seguente: «Gratuità del trasporto e diritto di accesso ai luoghi pubblici e aperti al pubblico dei cani guida o di assistenza delle persone prive di vista o con disabilità».

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