PDL 1483

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1483

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GIANASSI, CASU, BRAGA, BARBAGALLO, SERRACCHIANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PELUFFO, MAURI, ROGGIANI, CURTI, FORATTINI, DI SANZO, GHIO, TONI RICCIARDI, GIRELLI, ANDREA ROSSI, MARINO, LAI, BERRUTO, BONAFÈ, BAKKALI, MALAVASI, SIMIANI

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità di pedoni e ciclisti

Presentata il 16 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – In Italia negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti gravi, anche mortali, a causa dell'angolo cieco dei mezzi pesanti, ovvero la limitata o nulla visibilità che i conducenti hanno su determinate zone intorno al loro veicolo.
Questo fenomeno risulta particolarmente pericoloso nei contesti urbani, dove i mezzi pesanti condividono la strada con pedoni e veicoli più piccoli come le biciclette. Dall'inizio del 2023, in tutto il territorio italiano, si sono registrate 87 vittime tra i ciclisti di cui 5 a Milano, queste ultime tutte causate da camion e betoniere (a cui va aggiunta l'uccisione di una donna a piedi, investita da un camion in retromarcia). A livello nazionale gli incidenti mortali causati da autocarri sono stati 17.
Il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, approvato lo scorso anno dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pone una particolare enfasi sull'impatto della circolazione dei veicoli pesanti sulla sicurezza stradale dell'utenza più vulnerabile della strada nelle città, in particolare sul «Sistema di rilevamento punto cieco (Blind spot warning)» e l'«avviso di collisione con pedoni e ciclisti (Moving off inhibit system)».
La città di Londra ha introdotto, a partire dal 2021, norme che consentono di accedervi solo ai mezzi pesanti che rispettano determinati standard di sicurezza, tra cui l'adozione di dispositivi che contengano i rischi dell'angolo cieco. Questo ha determinato una significativa riduzione del numero di incidenti mortali che coinvolgono biciclette e pedoni causati dai camion.
In questo contesto va specificato che anche l'Unione europea ha adottato decisioni per contrastare con efficacia questa problematica, a seguito delle quali, a partire dal mese di luglio 2024, tutti i nuovi autocarri venduti in Europa dovranno essere conformi alle norme generali di sicurezza (GSR) aggiornate in base al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada.
L'aggiornamento delle GSR conseguente alle nuove indicazioni nella sicurezza automobilistica potranno contribuire a ridurre il rischio di incidenti causati da un errore umano. L'aggiornamento comporta l'obbligatorietà di una serie di sistemi di sicurezza attiva a supporto dei conducenti nei nuovi camion a partire da luglio 2024.
Sempre dal 1° ottobre 2023, è obbligatorio per i camion (N3) e gli autobus (M3) installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede.
Nonostante tali indicazioni europee valide per i nuovi automezzi, per i numerosi automezzi immatricolati o realizzati precedentemente potrebbero passare decenni prima che siano equipaggiati con i nuovi sistemi di sicurezza, considerando la lunga vita operativa di tali veicoli (la metà dei mezzi pesanti in circolazione ha più di 15 anni).
Appare quindi evidente la necessità di un intervento del legislatore nazionale che abbia come obiettivo una modifica celere e puntuale del codice della strada, finalizzata a obbligare i mezzi pesanti che non rientrano nelle previsioni del regolamento comunitario di equipaggiarsi con appositi kit di sicurezza per eliminare l'angolo cieco, dotandosi in particolare di una segnaletica adesiva che indichi sul lato posteriore la presenza di angoli ciechi e di dispositivi dotati di segnali acustici di allerta capaci di rilevare la presenza di utenti vulnerabili.
Nonostante tali kit di sicurezza non siano attualmente particolarmente onerosi, appare tuttavia doveroso prevedere altresì uno stanziamento di risorse per agevolare l'acquisto dei medesimi, analogamente a quanto è stato fatto negli scorsi anni per l'istallazione dei dispositivi di sicurezza antiabbandono di minori nelle auto.
La presente proposta di legge è composta da due articoli.
L'articolo 1, al comma 1, novella il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che tutti i mezzi pesanti siano dotati di segnaletica adesiva che indichi sul lato posteriore la presenza di angoli ciechi e di sensori, con segnali acustici di allerta, in grado di rilevare la presenza di utenti vulnerabili della strada, come ad esempio pedoni o ciclisti. Tale comma indica anche le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per i trasgressori.
L'articolo 1, al comma 2, demanda ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali di tali dispositivi mentre il comma 3 riguarda la data di applicazione delle citate disposizioni, fissata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per contribuire parzialmente all'acquisto dei dispositivi di allerta. Il comma 2 demanda al medesimo dicastero l'adozione di un decreto per la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione e di ripartizione del Fondo stesso. Il comma 3 reca, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo della presenza di sistemi di segnalazione di pedoni e ciclisti)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Fondo per l'acquisto di sistemi di segnalazione di pedoni e ciclisti)

1. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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