PDL 1482

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MONTEMAGNI, ZIELLO, SIMIANI, ZUCCONI, DEBORAH BERGAMINI, FABRIZIO ROSSI, BARABOTTI, NISINI, ZINZI, BENVENUTO, BOF, PIZZIMENTI, OTTAVIANI, PRETTO, ZOFFILI

Disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale

Presentata il 16 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di garantire il recupero di una serie di manufatti peculiari del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, privi di opere di urbanizzazione, costruiti su palafitte o appoggiati e ancorati al terreno, utilizzati per la pesca o adibiti al ricovero di piccole imbarcazioni, comunemente conosciuti come «bilance da pesca» e «ricoveri per barchini».
Il lago di Massaciuccoli e il Padule settentrionale sono fortemente caratterizzati dalla presenza di tali strutture, che sono nate in modo spontaneo ma che al momento della loro costruzione e per molti anni sono state legate alle licenze da pesca delle persone che le hanno utilizzate.
Si tratta di strutture talmente particolari e uniche nel loro genere che non è stato possibile riconoscerle nei regolamenti con discipline specifiche e, pertanto, l'iter per il loro recupero è stato definito fino ad oggi, erroneamente, nell'ambito delle norme per le costruzioni edilizie vere e proprie. Ciò ha reso praticamente impossibile il recupero di tali strutture che presentano oggi evidenti segni di deterioramento e decadimento, diventando sempre più evidente e improcrastinabile la necessità di adottare norme speciali per poter intervenire e conservare un fattore antropico significativo e caratteristico che rappresenta un patrimonio della cultura locale e nazionale.
Si tratta di circa cinquecento manufatti, chiaramente distinti in due tipologie: le strutture da pesca, ossia le «bilance da pesca», e i ricoveri per piccole imbarcazioni, ossia i «ricoveri per barchini», cui si aggiungono le altre attrezzature galleggianti storicizzate e antropomorfizzate con particolari caratteristiche ambientali e costruttive coerenti con il contesto ambientale. Gran parte di tali manufatti sono stati già censiti e schedati dall'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Già da tempo, il citato Ente Parco e i comuni di Massarosa, Viareggio e Vecchiano hanno avviato una serie di incontri tecnici per l'individuazione delle modalità con cui affrontare la problematica di censimento e recupero dei manufatti. Tuttavia, non è stato possibile superare gli ostacoli imposti sia dal quadro normativo edilizio vigente, statale e regionale, sia dall'insieme dei vincoli imposti dall'allora competente Autorità di bacino del fiume Serchio, dalla Soprintendenza e delle varie leggi regionali in materia idraulica che si sono susseguite.
In tempi più recenti, a livello locale, il citato Ente Parco ha iniziato il percorso partecipato per la redazione del Piano integrato per il Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli all'interno del quale viene formalmente riconosciuto il valore testimoniale delle bilance da pesca, creando i presupposti per il loro recupero. Tuttavia, la normativa nazionale e regionale non consente il mantenimento delle peculiari caratteristiche dei manufatti.
Si noti, che il recupero delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini è coerente con la Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il 20 ottobre 2000, e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante, in particolare, le seguenti definizioni che sottolineano le interrelazioni tra fattori naturali e umani:

«“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

“Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano».

Inoltre, il recupero delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini si presenta coerente anche con il Piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) del 20 maggio 2015, avente valenza di piano paesaggistico, che persegue «la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano».
La presente proposta di legge intende riconoscere il significativo valore delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini e altre attrezzature galleggianti storicizzate e antropomorfizzate con particolari caratteristiche ambientali e costruttive coerenti con il contesto ambientale, quale patrimonio storico-culturale, antropico e ambientale del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale, introducendo nell'ordinamento nazionale norme a carattere speciale ai fini della puntuale tutela di tali attrezzature e strutture.
Riteniamo, infatti, che l'approvazione di una legge nazionale con disposizioni derogatorie di una serie di disposizioni del settore edilizio sia l'unico modo per poter garantire il recupero, la conservazione e la rivalutazione di tali manufatti, unici nel loro genere, considerandoli per quello che sono, ossia dispositivi da pesca.
Per garantire la conformità paesaggistica degli interventi su tali strutture la presente proposta di legge prevede l'emanazione di un regolamento, concertato tra tutti gli enti competenti, che, da una parte, provvede alla definizione dello stato dei luoghi e dei manufatti individuando le criticità più urgenti e, dall'altra, introduce un abaco delle tipologie di materiali ammessi negli interventi di recupero o di ricostruzione, nel rispetto dei valori ambientali e naturali dell'area afferente al lago di Massaciuccoli e al Padule settentrionale.
Si auspica un celere esame della presente proposta di legge per evitare l'ulteriore deterioramento e la conseguente perdita di strutture caratteristiche e fortemente identitarie del paesaggio del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.
Si auspica altresì che l'approvazione della presente proposta di legge possa rappresentare un gesto concreto per ridare lustro alle bilance da pesca e a tutto il lago di Massaciuccoli, tanto caro al Maestro Giacomo Puccini di cui il 29 novembre 2024 si celebra il centenario della morte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle bilance da pesca, ai ricoveri per barchini e alle attrezzature galleggianti storicizzate e antropomorfizzate con particolari caratteristiche ambientali e costruttive coerenti con il contesto ambientale, presenti nel lago di Massaciuccoli e nel Padule settentrionale e nei relativi canali, già censite dall'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli o realizzate fino al 31 dicembre 1993, e utilizzate per l'esercizio della pesca.

Art. 2.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge riconosce le bilance da pesca, i ricoveri per barchini e le attrezzature galleggianti di cui all'articolo 1 quale patrimonio storico-culturale, antropico e ambientale del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale e reca disposizioni per una puntuale tutela di tali strutture e attrezzature, in coerenza con la loro naturale destinazione, nel rispetto dei valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici delle stesse, promuovendo altresì il loro recupero e la loro utilizzazione.

Art. 3.
(Disciplina applicabile agli interventi di recupero e di ricostruzione)

1. A tutti gli interventi, anche edilizi, finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle strutture e delle attrezzature di cui all'articolo 1 si applica la disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA è firmata da un tecnico abilitato ed è depositata allo sportello unico per l'edilizia territorialmente competente. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le deroghe all'osservanza delle norme tecniche previste dall'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della preminente salvaguardia delle particolari caratteristiche ambientali e costruttive.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo strettamente necessari a perseguire le finalità di cui alla presente legge sono eseguiti in deroga alle disposizioni previste dal testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dalle leggi regionali, dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi locali, ferme restando le certificazioni di legge per gli impianti eventualmente presenti e fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge.
3. Fatte salve le opportune verifiche effettuate da tecnico abilitato e dagli enti competenti, al fine di assicurare la non compromissione di eventuali sistemi arginali, le strutture e le attrezzature di cui all'articolo 1, in quanto strumenti da pesca, non sono assoggettati alle limitazioni di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
4. Gli interventi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguiti ai sensi dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 4.
(Regolamento regionale)

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui all'articolo 1 sono eseguiti secondo le prescrizioni di un regolamento da adottare da parte della regione Toscana, di concerto con l'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e gli enti locali interessati, previa intesa con il Ministero della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) elaborazione del quadro generale dello stato attuale delle bilance da pesca e dei ricoveri dei barchini nonché dei luoghi in cui gli stessi sono ubicati;

b) individuazione e descrizione delle criticità e degli interventi più urgenti al fine di promuovere il celere recupero delle strutture e delle attrezzature di cui all'articolo 1;

c) individuazione di un abaco delle tipologie di materiali ammessi negli interventi di recupero o di ricostruzione, nel rispetto dei valori ambientali e naturali dell'area afferente al lago di Massaciuccoli e al Padule settentrionale.

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