PDL 1481

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1481

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCANI, BRAGA, CASU, BAKKALI, BARBAGALLO, BONAFÈ, CARÈ, CURTI, DI BIASE, LAI, MADIA, MALAVASI, MANZI, MARINO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, SERRACCHIANI, VACCARI

Istituzione della legge annuale per lo sviluppo digitale

Presentata il 13 ottobre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La transizione digitale è parte integrante del programma europeo Next Generation EU e costituisce, assieme alla transizione ecologica, una delle due direttrici fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la sostenibilità dei Paesi membri dell'Unione europea.
Tutti i settori e gli ambiti nei quali si esplica l'azione di politiche pubbliche per la transizione digitale, quali le comunicazioni elettroniche, la sanità, l'istruzione, i trasporti, l'energia, l'e-commerce, l'industria audiovisiva, la sicurezza, l'ambiente, l'agricoltura e la tutela del mare, la pubblica amministrazione eccetera, sono chiamati a una trasformazione fondamentale i cui benefìci siano diretti a contrastare le diseguaglianze e ad accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso a servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, a garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, a promuovere un commercio elettronico equo, a tutelare il pluralismo, le garanzie e i diritti degli utenti nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
I temi della transizione digitale sono trasversali nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oltre a trovare nella missione 1 specifiche proposte coerenti con gli obiettivi sulla digitalizzazione fissati nel programma strategico per il decennio digitale 2030, di cui alla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che stabilisce un ciclo annuale di cooperazione per conseguire i target e gli obiettivi comuni. Questo quadro di governance si basa su un meccanismo di cooperazione annuale che coinvolge la Commissione europea e gli Stati membri. Tale meccanismo si articola in un sistema di monitoraggio strutturato, trasparente e condiviso basato su: l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per la misurazione dei progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030; una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e formula le raccomandazioni per le azioni; la pubblicazione, ogni due anni, delle tabelle di marcia strategiche per il decennio digitale aggiornate in cui gli Stati membri delineano le azioni adottate o pianificate per raggiungere gli obiettivi per il 2030, nonché un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali.
La differenza tra le tendenze stimate e il percorso ideale consentirà alla Commissione europea di monitorare il divario nello sforzo necessario. La stessa Commissione riesaminerà gli obiettivi entro il 2026 per fare il punto sugli sviluppi tecnologici, economici e sociali.
Il 15 dicembre 2022 la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha firmato la dichiarazione europea sui diritti e i princìpi digitali, successivamente presentata dalla Commissione nel gennaio 2022, nella quale si struttura l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura e sostenibile che ponga le persone al centro, in linea con i valori fondamentali dell'Unione europea e i diritti fondamentali: le tecnologie digitali devono proteggere i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli attori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro; le persone dovrebbero beneficiare di un ambiente on line equo, essere al sicuro da contenuti illegali e dannosi ed essere potenziate quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artificiale; l'ambiente digitale dovrebbe essere sicuro e protetto. Tutti gli utenti, dall'età dell'infanzia a quella più avanzata, dovrebbero essere potenziati e protetti; la tecnologia deve unire, non dividere, le persone e tutti i cittadini europei devono avere accesso a internet, alle competenze digitali, ai servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro eque; i cittadini dovrebbero essere in grado di impegnarsi nel processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo sui propri dati; i dispositivi digitali dovrebbero garantire la sostenibilità e la transizione verde. Le persone devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi.
Accanto alle politiche espressamente dedicate alla costruzione delle reti di connettività (VHCN), all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione e alla promozione dei servizi digitali (con il Digital Services Act, di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022) e della concorrenza sui mercati digitali (con il Data Markets Act, di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022), particolare rilievo assumono le politiche volte a governare l'accesso, la fruizione e la cessione dei dati, come la trasparenza degli algoritmi, da ultimo oggetto di regolazione europea, attuata o in fase di approvazione, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Data Act) della Commissione (COM (2022) 68 final), il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati (Data Governance Act), la proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (Data Health Act) della Commissione COM (2022) 197 final, la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act) della Commissione (COM (2021) 206 final), nonché il dibattito in corso sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali.
La natura trasversale e progressiva degli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 e del PNRR, nonché la centralità assunta dalla transizione ecologica all'interno delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel ciclo di programmazione 2021-2027, impongono l'istituzione di un punto focale di osservazione, di coordinamento e di aggiornamento delle numerose iniziative, europee e nazionali, che si incentrano sul tema della transizione digitale.
Per tali ragioni, appare necessario che l'Italia si doti di una legge annuale per il digitale, finalizzata all'accertamento dei progressi nell'adozione delle politiche, all'individuazione e alla rimozione degli ostacoli tecnologici e regolatori all'accesso e al dispiego dell'innovazione digitale, al rafforzamento delle tutele e delle garanzie per gli utenti dei servizi digitali e i lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali, e all'aggiornamento, ove necessario, del quadro normativo per garantire l'accesso di imprese, utenti, consumatori e lavoratori a un ecosistema digitale che ne tuteli i diritti e che diffonda equamente i suoi benefìci.
Nel merito, la proposta di legge istituisce il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione costituito da un rappresentante ciascuno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti o delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.
Il Governo è tenuto a presentare alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale del Comitato, il disegno di legge annuale per lo sviluppo del digitale, diviso in diverse sezioni e accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale dei mercati e dei servizi digitali, nonché di garanzie e tutela per i cittadini, con particolare riguardo per i minori; lo stato di attuazione degli interventi previsti in precedenti leggi per lo sviluppo digitale nonché nelle direttive e nei regolamenti europei vigenti, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
Le sezioni del disegno di legge annuale per lo sviluppo del digitale prevedono: a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative nonché alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali; b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, sempre ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; c) l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative; e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per lo sviluppo del digitale, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
Per il funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per lo sviluppo digitale, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale, di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, di garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese, di accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso a servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini, di garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, di mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali, di promuovere un commercio elettronico equo, di tutelare il pluralismo, le garanzie e i diritti fondamentali dei cittadini nel web, nonché la sovranità dei dati personali e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per lo sviluppo digitale e la regolazione, di seguito denominato «Comitato», costituito da un rappresentante ciascuno dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il Comitato è presieduto, con rotazione annuale, da un rappresentante delle autorità indipendenti e delle agenzie che lo compongono. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo digitale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori al dispiego dell'innovazione digitale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale del Comitato di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per lo sviluppo digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione annuale di cui al comma 2 nonché degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale.
4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale, di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative, e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazione annuali;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il conseguimento dei medesimi fini di cui alla lettera a);

c) l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria;

d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze normative;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in leggi vigenti concernenti le materie di cui al comma 1, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

5. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 3 una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi dell'Unione europea in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per lo sviluppo del digitale nonché nelle direttive e nei regolamenti europei vigenti, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

6. Per il funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui. Il personale da assegnare al Comitato è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del personale di ruolo della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

torna su