PDL 1480

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1480

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Modifica all'articolo 135 della Costituzione in materia di composizione della Corte costituzionale nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi provinciali della provincia autonoma di Bolzano e nei conflitti di attribuzione in cui sia parte la medesima provincia

Presentata il 12 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! — Quello della provincia autonoma di Bolzano è un territorio con caratteristiche particolari, sia per quanto riguarda gli aspetti etnico-linguistici e culturali, sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. Infatti circa il 75 per cento della popolazione residente è di madrelingua tedesca o ladina ed esistono tuttora alcuni istituti che derivano dalla tradizione giuridica germanica e che rappresentano quasi dei corpi estranei rispetto all'ordinamento civile nazionale che è basato in larga parte su schemi romanistici. Tra questi figurano, ad esempio, il maso chiuso, il sistema tavolare e alcuni istituti più specifici come le interessenze e le vicinie per l'amministrazione dei beni di uso civico.
Questo insieme di peculiarità ha alimentato l'elevato contenzioso con lo Stato davanti alla Corte costituzionale, che è aumentato a dismisura dopo la riforma del titolo V della Costituzione. In molti casi, infatti, la provincia autonoma è direttamente coinvolta in tale contenzioso anche e soprattutto in virtù delle predette peculiarità giuridiche e culturali che si rispecchiano nelle leggi provinciali e che spesso sono causa di conflitti di competenza e frizioni con la normativa statale.
Per le predette ragioni, con l'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale si prevede, integrando il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, che nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi della provincia autonoma di Bolzano e nei giudizi sui conflitti di attribuzione di cui è parte la medesima provincia, la composizione della Corte costituzionale venga integrata con un ulteriore giudice, nominato dal Presidente della Repubblica tra una terna di candidati designati dal Consiglio provinciale di Bolzano. Si tratterebbe della nomina di un giudice che sia espressione di quel territorio e che conosce fino in fondo le problematiche di quelle realtà, potendo apportare un valore aggiunto nella giurisprudenza della Corte in quanto più sensibile alle esigenze di quella particolare comunità.
L'articolo 2 disciplina i requisiti per la nomina, la durata in carica e le prerogative del giudice.
Con l'articolo 3 si demanda ad una norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la definizione dei criteri e delle modalità di designazione della terna di candidati tra i quali viene nominato il giudice. Si prevede inoltre l'adeguamento della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla legge costituzionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano e nei giudizi sui conflitti di attribuzione di cui è parte la medesima Provincia, la composizione della Corte costituzionale è integrata con un ulteriore giudice, nominato dal Presidente della Repubblica tra una terna di candidati designati dal Consiglio provinciale di Bolzano».

Art. 2.

1. Il giudice nominato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 135, primo comma, secondo periodo, della Costituzione, appartiene al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia autonoma di Bolzano e possiede i requisiti necessari per la nomina a giudice costituzionale di cui all'articolo 135, secondo comma, della Costituzione.
2. Il giudice di cui al comma 1 è nominato per nove anni, decorrenti dal giorno del giuramento, e non può essere nuovamente nominato. Egli non può essere eletto Presidente della Corte costituzionale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, al giudice di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti i diritti e le prerogative dei giudici di cui all'articolo 135, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 3.

1. Con norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono definiti i criteri e le modalità di designazione della terna di candidati di cui all'articolo 1.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono apportate le necessarie modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

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