PDL 1476

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1476

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAZARIO PAGANO

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e all'articolo 1, commi 562 e 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo

Presentata il 12 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende rispondere alle istanze avanzate dai servitori dello Stato che attendono ormai da decenni una compiuta risposta.
Le istituzioni nazionali hanno potuto attuare la loro funzione anche grazie al prezioso e determinante contributo di tutti quei servitori dello Stato che nel tempo hanno impedito il propagarsi di molteplici derive criminali, difendendo i princìpi fondamentali dello Stato democratico. La difesa dei valori ordinamentali fondamentali ha però comportato sacrifici per quanto concerne la perdita di vite umane, i drammi e le sofferenze familiari.
Anche se la legislazione ha cercato di dare concrete risposte alle tante istanze di riconoscimento del merito di quanti, con la propria vita e con la sofferenza della propria famiglia, hanno difeso lo Stato, allo stato attuale il risultato ottenuto è quello di una vera e propria stratificazione normativa, che ha diversamente classificato e distinto le vittime a seconda del tipo di fenomeno criminoso posto all'origine dell'evento luttuoso.
Ad oggi permane un'illogica sperequazione tra le diverse categorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico, che menoma la dignità della persona, non allevia il dolore delle famiglie e lede il principio di eguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
L'originaria categoria delle vittime del dovere, di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, è stata dapprima affiancata da quella delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, e poi superata in termini di strumenti di tutela e benefìci, dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.
La citata legge n. 206 del 2004 recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ha rappresentato un oggettivo salto di qualità culturale attraverso il quale si è espressa in modo concreto la solidarietà della comunità nazionale verso le vittime degli atti di terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore, attuando tuttavia una sperequazione nel trattamento riservato alle vittime del dovere.
In favore delle vittime del dovere è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2016), stabilendo, al comma 562 dell'articolo 1, la «progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».
I commi 563 e 564 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005 hanno significativamente ampliato la definizione di vittime del dovere in senso sia soggettivo, comprendendovi tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, estendendo il beneficio alle varie e differenziate fattispecie.
In particolare, il comma 563 precisa che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
I soggetti richiamati dal citato articolo 3 della legge n. 466 del 1980 sono in particolare: «I magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso» che siano in attività di servizio.
Il comma 564, invece, dispone l'equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 di «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, ha introdotto termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della citata legge n. 266 del 2005.
Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate emerge un elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti al rischio di divenire vittime nello svolgimento del proprio dovere: i magistrati ordinari della magistratura italiana; gli appartenenti alle Forze armate italiane (Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Esercito italiano, Marina militare), al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, alla Polizia municipale.
Nonostante lo sforzo effettuato, mancano ancora ulteriori passi avanti per quanto concerne la maggior parte dei benefìci di cui alla citata legge n. 206 del 2004, sia in termini risarcitori sia in termini di benefìci vitalizi e pensionistici, anche estesi agli eredi e ai superstiti.
Nella precedente legislatura tali ambiti sono stati oggetto di esame da parte della Camera e del Senato. In particolare, con il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia di vittime del dovere (atto Senato n. 971) si è tentato di introdurre la perfetta equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo, tramite uno specifico rinvio alla citata legge n. 206 del 2004.
Più articolato l'intervento legislativo promosso alla Camera, che ha discusso una proposta di legge in materia di benefìci per le vittime del terrorismo, firmata da oltre 140 parlamentari di tutti i gruppi e all'attenzione delle più alte Cariche della Repubblica (atto Camera n. 2935), sul cui testo non si è pervenuti ad approvazione in conseguenza del decadere anticipato della legislatura.
Per tali motivi la presente proposta di legge, composta da tre articoli, richiama i contenuti delle iniziative legislative sopra richiamate.
L'articolo 1 estende espressamente alle vittime del dovere le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.
L'articolo 2 modifica i commi 562 e 563 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo, in particolare, nella modifica al comma 563, l'estensione dei benefìci ai familiari e superstiti dei militari deceduti in relazione ad eventi sui quali sia stato apposto il segreto di Stato, anche nei casi in cui sia stato successivamente rimosso o sia decaduto.
L'aggiunta di un'ulteriore tipologia di soggetti beneficiari appare necessaria per evitare defatiganti procedure per l'accesso ai benefìci medesimi da parte dei familiari, in relazione ad eventi per i quali per molti anni la tutela della sicurezza dello Stato non consente di conoscere esattamente la dinamica dell'evento luttuoso.
La modifica al comma 562 prevede che per tutte le categorie di soggetti di cui al comma 563 il riconoscimento del beneficio non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e decorre dalla data dell'evento dannoso.
In questo modo si dà veste di legge a quanto stabilito dalla sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022, con la quale la sezione lavoro della Corte di cassazione ha confermato quanto stabilito dalla corte d'appello dell'Aquila sulla imprescrittibilità dello status di vittima del dovere di cui ai citati commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, rigettando il ricorso del Ministero della difesa.
Quale ulteriore beneficio viene anche esclusa la compensazione con le elargizioni già ricevute.
L'intervento economico in favore dei caduti per cause di servizio si è progressivamente ampliato negli anni. Allo stato, il capitolo 1389 dello stato di previsione del Ministero della difesa rubricato «Elargizioni in favore dei militari vittime del dovere ed equiparati e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e superstiti» reca, per l'anno 2023, la somma di 72,750 milioni di euro.
Infine, tenuto conto delle risorse già stanziate, l'articolo 3 valuta in 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, la maggiore spesa per la piena equiparazione delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, di cui al comma 563 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, come modificato dalla presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 562 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento del beneficio non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza, decorre dalla data dell'evento dannoso e non è soggetto a compensazione»;

b) al comma 563, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) in relazione a eventi coperti dal segreto di Stato, anche nei casi in cui esso sia stato successivamente rimosso o sia decaduto».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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