PDL 1466

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1466

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DALLA CHIESA

Disposizioni per la tutela dei lavoratori affetti da patologie o stati clinici che determinano una condizione di fragilitą

Presentata il 6 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivitą, inserendola tra i diritti fondamentali della persona. Questo comporta che la salute deve essere tutelata in ogni ambito, compreso quello lavorativo.
La presente proposta di legge introduce una specifica normativa per i lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili» di datori di lavoro pubblici e privati, ossia quelle lavoratrici e quei lavoratori che, a causa di plurime patologie o delle terapie salvavita cui sono sottoposti sono maggiormente esposti al rischio di contrarre gravi infezioni, anche mortali, dovute a virus o a batteri.
Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, riconosce ai lavoratori del settore pubblico e privato rientranti nelle condizioni di fragilitą di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravitą individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitą agile. Il comma 2 prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in tale modalitą, le lavoratrici e i lavoratori fragili possono richiedere l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite da contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, previa presentazione di una certificazione medica comprovante la propria impossibilitą a svolgere la mansione assegnata prima dell'insorgenza della condizione di fragilitą. Il comma 3 interviene a estendere alle lavoratrici e ai lavoratori fragili la disciplina di accesso ai benefģci e ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il comma 4, infine, interviene in materia di periodo di comporto. Nello specifico prevede che per le lavoratrici e i lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, la durata massima del periodo di comporto č fissata a 220 giorni per anno solare, non cumulabili. Si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera ove preveda condizioni pił favorevoli.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravitą di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitą agile.
2. Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalitą agile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 1 possono richiedere l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite da contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, previa presentazione di una certificazione medica comprovante la propria impossibilitą a svolgere la mansione lavorativa assegnata prima dell'insorgenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 1 il periodo di comporto ha una durata massima di 220 giorni per anno solare, non cumulabili. Si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera ove preveda condizioni pił favorevoli.

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