PDL 1464

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Presentata il 5 ottobre 2023

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Onorevoli Deputati! – La proposta di legge al Parlamento in esame intende porre rimedio ad una grave e persistente situazione, accresciuta e consolidatasi nel tempo, caratterizzata da una distorsione del principio di libera concorrenza del mercato nel comparto dell'autoriparazione delle imprese di carrozzeria, con risvolti preoccupanti anche per la circolazione veicolare.
In Italia operano circa oltre 20.000 carrozzerie che danno lavoro a più di 60.000 addetti; di questi il Piemonte conta circa 2.600 imprese e 8.000 persone occupate.
Il settore delle imprese artigiane di autocarrozzeria è da sempre ritenuto un importante punto di riferimento per la ricchezza che produce e per l'occupazione che crea in quanto sbocco lavorativo di molti giovani che escono dalle scuole professionali. Il comparto, però, sta attraversando una fase molto critica in quanto condizionato dalla crisi energetica e dal rincaro dei materiali di ricambio, che mettono a forte rischio la sua sopravvivenza dal momento che le imprese si trovano nella situazione di dover subire passivamente un contesto di mercato caratterizzato, di fatto, da abuso di posizione dominante, nonché da una dipendenza economica nei confronti delle compagnie di assicurazione causata da una sempre maggiore canalizzazione della clientela da parte delle stesse mediante il ricorso a condizionamenti contrattuali oltre che da dinamiche liquidative volte a non riconoscere i costi aziendali delle imprese artigiane.
Al fine di contrastare tale situazione, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2017, nel settore dell'autoriparazione introducendo una disposizione volta a tutelare la libera concorrenza tra imprese di carrozzeria, nonché a rafforzare la qualità degli interventi riparativi.
Nello specifico, con la legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), è stato modificato l'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), riconoscendo al danneggiato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del proprio veicolo dal riparatore di propria fiducia, abilitato ai sensi della legge n. 122 del 1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), sancendo così il diritto dell'assicurato di scegliere liberamente la propria impresa di autoriparazione.
Tuttavia, i risultati attesi da tale disposizione sono stati vanificati dai comportamenti messi in atto da molte compagnie assicurative, permanendo così pratiche distorsive della concorrenza e del mercato attraverso forme di canalizzazione forzata della riparazione.
Le imprese di carrozzeria non convenzionate si vedono sottrarre commesse di lavoro da parte di clienti (o potenziali clienti) indotti a rivolgersi altrove con conseguente forte riduzione della propria attività e dei margini di guadagno. Ciò comporta, spesso, la chiusura dell'attività per mancanza di lavoro.
Per altro verso, le imprese convenzionate hanno perso la loro capacità di libera determinazione delle tariffe di mano d'opera secondo le regole di mercato, in quanto indotte dalle compagnie di assicurazione ad accettare tariffe al di sotto di quelle normalmente applicate.
Ne deriva il forte rischio che gli interventi riparativi svolti alle condizioni sopra descritte, per garantire margini di guadagno utili alla sopravvivenza delle imprese, di fatto costringano le stesse a lavorare sottocosto, molte volte sacrificando la qualità con conseguente aumento del rischio della sicurezza dei veicoli che circolano su strada.
Si evidenzia, pertanto, che un corretto rapporto tra le imprese artigiane di autocarrozzeria e le compagnie assicuratrici non può prescindere dalla tutela della libertà dell'iniziativa privata di cui dall'articolo 41 della Costituzione, nonché dal quadro normativo comunitario in tema di libertà di concorrenza e di divieto di abuso di posizione dominante.
Il testo della proposta di legge al Parlamento intende, quindi, ripristinare le regole di un mercato libero, ponendo fine a un sistema di condotte che, oltre a violare i princìpi generali del diritto e della concorrenza, è in evidente contrasto con il novellato articolo 148 del codice delle assicurazioni private. A tal fine, la proposta di legge intende modificare sia l'articolo 148 (Procedura di risarcimento) che l'articolo 149-bis (Trasparenza delle procedure di risarcimento) del codice citato.
La proposta di legge al Parlamento n. 255 è stata presentata in data 4 maggio 2023 ed è stata assegnata in data 8 maggio 2023 alla III commissione in sede referente. Sul provvedimento si sono svolte sia le consultazioni on line sia le audizioni con gli enti e i soggetti interessati alla materia.
Il testo è stato licenziato dalla III commissione consiliare permanente con parere favorevole a maggioranza il 27 luglio 2023, senza subire modifiche sostanziali, e quindi approvato dal Consiglio regionale in data 26 settembre 2023, senza ulteriori emendamenti.
Il provvedimento si compone di tre articoli e, nello specifico:

l'articolo 1 prevede l'inserimento, all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, di tre commi. Il comma 11-ter prevede, a pena di nullità, il divieto per le imprese di assicurazione di inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati e che hanno a oggetto l'introduzione di limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti, discriminazioni nei massimali e nelle franchigie, previste per una medesima garanzia, nonché penali o rivalse di qualsiasi natura; il comma 11-quater specifica che il divieto sopra indicato si applichi alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni disciplinate dal decreto legislativo n. 209 del 2005; il comma 11-quinquies sancisce, a carico delle imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli, l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, se la sostituzione avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti e, infine, la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali;

l'articolo 2 prevede, invece, l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 149-bis (Trasparenza delle procedure di risarcimento) di due distinti commi. Il comma 1-bis è volto a specificare che la presenza della cessione del credito non fa venire meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1; il comma 1-ter dispone, invece, che il cessionario del credito è legittimato al pari del cedente a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146 e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza;

l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria in quanto le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, alcuna previsione di oneri a carico del bilancio statale, né invia diretta né in via indiretta.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari, si rinvia alla relazione tecnica.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Da un punto di vista finanziario, la proposta di legge al Parlamento contiene una disposizione di neutralità finanziaria, in quanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
La proposta di legge al Parlamento, infatti, prevede due modifiche puntuali al codice delle assicurazioni private, dettando nuove disposizioni a tutela delle imprese artigiane di autocarrozzeria e contro eventuali comportamenti lesivi della libera concorrenza del mercato, messi in atto da diverse compagnie assicurative negli ultimi anni.
Lo scopo di questi interventi normativi è descritto nella relazione illustrativa.
Non sono, pertanto, previsti oneri a carico dello Stato, trattandosi di disposizioni di carattere eminentemente ordinamentale.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti:

«11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali concernenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 149-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 149-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venire meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza».

Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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