PDL 1462

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1462

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA

Disposizioni per l'individuazione e la mappatura delle principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile e la delimitazione dei bacini idrografici che le alimentano nonché delega al Governo per la tutela di essi quali «santuari dell'acqua potabile»

Presentata il 5 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il professor Franco Ortolani, senatore della Repubblica della XVIII legislatura, tragicamente scomparso, prima di poter concludere il suo mandato parlamentare, il 22 novembre 2019, conduceva da tempo una battaglia contro il dissesto idrogeologico e per il riconoscimento dell'acqua come bene pubblico, comune, di importanza strategica nazionale.
Il 23 luglio 2019, nella seduta n. 136 dell'Assemblea, veniva pubblicata a sua prima firma una mozione (atto Senato n. 1-00149) relativa a un tema che gli stava particolarmente a cuore, quello della protezione e della tutela dei grandi acquiferi geologici. Franco Ortolani voleva che questi acquiferi fossero tutelati come «santuari dell'acqua potabile».
Gli acquiferi in questione infatti, grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono a immagazzinare le acque di precipitazione, alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti il bene più prezioso: l'acqua potabile. Le stesse sorgenti inoltre, anche quando non captate, garantiscono la vita biologica dei fiumi, soprattutto nel periodo estivo, quando i corsi d'acqua sono «in magra» (e lo saranno sempre di più, viste le variazioni climatiche in corso). Esse dunque sono, a maggior ragione, bisognose di una specifica tutela legislativa. La citata mozione si apre con una ricostruzione particolarmente attenta e puntuale del quadro costituzionale di riferimento, ponendo così al centro dell'attenzione – come il senatore Ortolani era solito fare – la Costituzione italiana. Viene innanzitutto richiamato l'articolo 2 che, nel sancire il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e nel riconoscere l'obbligo, per la Repubblica, di richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, «impone implicitamente che l'acqua potabile che, naturalmente, sgorga o transita sul territorio italiano, sia demanio dello Stato, affinché quest'ultimo possa disporne in modo equo e solidale tra i cittadini».
Si ricorda poi che l'articolo 9, imponendo la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, «richiede la salvaguardia delle grandi sorgenti d'acqua, da intendersi quali veri e propri “santuari naturali”, unici e irripetibili in quanto frutto di un processo geologico protrattosi per centinaia di migliaia di anni», i quali alimentano le acque sorgive garantendo la vita anche durante i periodi non piovosi.
Particolarmente pregnante il riferimento all'articolo 32, il quale, prevedendo la tutela della salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», la gratuità delle cure, l'osservanza dei limiti imposti dal rispetto della persona umana, presuppone «che l'acqua potabile, necessaria alla vita di ogni individuo, sia distribuita a tutti i cittadini, senza finalità capitalistiche, con mezzi e strumenti adeguati a consentire loro di bere in sicurezza ed in quantità adeguate per la propria salute».
Si menziona, da ultimo, l'articolo 41 il quale, nel riconoscere la libertà di iniziativa economica privata, prevede tuttavia che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, sancendo inoltre che l'attività economica, sia pubblica che privata, deve essere dallo Stato indirizzata e coordinata a fini sociali.
Viene richiamato anche l'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto «codice dell'ambiente», il quale prevede che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato» e che inoltre «qualsiasi loro uso» deve essere effettuato «salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». Si ricorda infine che il medesimo articolo 144 impone di «evitare gli sprechi» delle acque e di «favorire il rinnovo delle risorse», allo scopo «di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici».
Pertanto occorre adoperarsi al fine di impedire che le erogazioni di acque potabili vengano ulteriormente privatizzate e al fine di mettere in essere un «piano di risanamento del servizio idrico nazionale» onde evitare sprechi in questo periodo di eccezionale carenza idrica. La citata mozione si conclude dunque con la fondamentale affermazione che «l'acqua potabile, le fonti da cui essa sgorga, le falde acquifere, l'acqua accumulata in laghi naturali e artificiali, il sistema idrico inteso nel suo complesso devono intendersi alla stregua di un bene pubblico inalienabile che, in quanto tale, non solo non può essere sottomesso alle leggi del mercato a scapito dei diritti fondamentali della persona, ma deve essere dallo Stato mantenuto in modo adeguato e consono agli scopi, costituzionalmente imposti, cui esso è preposto. [...] l'intervento su tali problematiche è tanto più urgente in quanto il periodo di eccezionale cambiamento climatico impone di considerare l'acqua quale vera e propria risorsa strategica di rilevanza nazionale».
La proposta di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 riguarda le finalità, definendo la tutela delle principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, costituite dalle sorgenti di acqua potabile captate e non ancora captate, dai bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti, dai bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali e dagli acquiferi costieri.
L'articolo 2 reca le definizioni di sorgenti captate e non captate.
L'articolo 3 dispone che, al fine di tutelare le fonti di cui all'articolo 1, è necessario porre in essere una perimetrazione preliminare dei bacini idrogeologici e dei bacini idrografici che le alimentano, presenti nell'intero territorio nazionale; essa è realizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della cartografia geologica e idrogeologica disponibile e dei dati già acquisiti, sia fruibili presso gli enti locali pubblici e privati sia in possesso degli enti pubblici di ricerca.
L'articolo 4 statuisce che, al fine di porre in essere una mappatura delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, realizzata attraverso una ricognizione dettagliata delle aree interessate dalla perimetrazione di cui all'articolo 3 e di loro eventuali revisione e aggiornamento, il Ministero dell'università e della ricerca costituisce, a seconda delle esigenze, uno o più gruppi di studiosi esperti, in possesso di laurea in scienze geologiche, la cui attività è sovvenzionata da un assegno di ricerca di importo pari a quello di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. I componenti dei gruppi di ricerca e i loro coordinatori sono selezionati da un'apposita commissione composta da membri sorteggiati e rispondenti a specifici requisiti fissati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 4 destina, per lo svolgimento delle suindicate attività, risorse pari a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
All'articolo 5 si prevede l'istituzione dei «santuari dell'acqua potabile» composti da tutti i bacini idrogeologici e dai bacini idrografici individuati secondo le risultanze della perimetrazione preliminare di cui all'articolo 3 e della successiva mappatura dettagliata di cui all'articolo 4.
L'articolo 6 contiene una delega al Governo per la tutela dei santuari dell'acqua potabile.
L'articolo 7 statuisce la musealizzazione dei santuari dell'acqua potabile, posta in essere da uno specifico piano realizzato dal Ministero della cultura.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in ottemperanza all'articolo 94, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente legge ha lo scopo di tutelare le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema. Tali fonti sono costituite da:

a) sorgenti captate e non captate di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto beni comuni indispensabili per la tutela della salute, dell'ecosistema e del patrimonio paesaggistico nazionale;

b) bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti;

c) bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;

d) acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) «sorgenti non captate»: le sorgenti d'acqua potabile non ancora inglobate in manufatti collegati ad acquedotti;

b) «sorgenti captate»: le sorgenti d'acqua già inglobate in manufatti collegati ad acquedotti ai fini della distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 3.
(Perimetrazione preliminare delle principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile)

1. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more della produzione della mappatura di cui all'articolo 4 della presente legge, effettua una perimetrazione preliminare dei bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile di cui all'articolo 1 della medesima legge nell'intero territorio nazionale.
2. La perimetrazione preliminare di cui al comma 1 è effettuata sulla base:

a) della cartografia geologica e idrogeologica disponibile;

b) dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali;

c) dei dati in possesso degli enti o dei soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile, che devono essere obbligatoriamente forniti entro il termine di venti giorni, qualora richiesti.

Art. 4.
(Mappatura delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile)

1. Al fine di produrre una mappatura delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, realizzata attraverso una ricognizione dettagliata delle aree interessate dalla perimetrazione di cui all'articolo 3 e di loro eventuali revisione e aggiornamento, il Ministero dell'università e della ricerca costituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seconda delle esigenze, uno o più gruppi di studiosi in possesso della laurea in scienze geologiche ed equipollenti, secondo la tabella di equiparazione tra diplomi di laurea, lauree specialistiche e lauree magistrali, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, esperti nelle discipline comprese nel macrosettore 04/A-Geoscienze, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1:

a) gli studiosi sono sovvenzionati da un assegno di studio della durata di ventiquattro mesi, di importo pari a quello di un assegno di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, non devono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche o private e devono possedere il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b) ogni gruppo di ricerca è coordinato da un professore universitario o da un ricercatore universitario a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di tipo B in possesso di abilitazione a professore universitario; può altresì essere coordinato da un ricercatore di un ente pubblico di ricerca in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo;

c) la selezione degli studiosi dei gruppi di ricerca e loro coordinatori è affidata a un'apposita commissione composta da membri sorteggiati e rispondenti a specifici requisiti fissati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e avviene secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

d) i soggetti di cui al comma 1 sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

e) l'assegno di studio di cui alla lettera a) non è cumulabile con qualunque altra borsa di studio o assegno di ricerca.

3. Ai fini cui al presente articolo, è contemplato il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte per attività di ricerca da assegnisti e coordinatori, delle spese per l'acquisto del materiale di consumo necessario per le analisi chimico-fisiche-petrografiche in sito e in laboratorio e delle spese per la produzione di cartografia tematica.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Riconoscimento dei «santuari dell'acqua potabile»)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con proprio decreto, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i «santuari dell'acqua potabile» composti dai bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile individuati secondo le risultanze della perimetrazione di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna, con proprio decreto, da adottare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche e l'elenco dei santuari dell'acqua potabile di cui al comma 1, a seguito della mappatura di cui all'articolo 4.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Delega al Governo per la tutela dei santuari dell'acqua potabile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la tutela dei santuari dell'acqua potabile di cui all'articolo 5, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema nell'ambito delle aree perimetrate dei santuari dell'acqua potabile;

b) tutela e salvaguardia delle principali sorgenti di acqua potabile captate e non captate esistenti nei santuari dell'acqua potabile, adottando prescrizioni ancora più cautelative e in deroga a quelle previste dal comma 3 dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) tutela degli acquiferi, bacini idrogeologici, bacini idrografici e acquiferi costieri, compresi nelle aree perimetrate dei santuari dell'acqua potabile, adottando prescrizioni ancora più cautelative e in deroga a quelle previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 7.
(Musealizzazione dei santuari
dell'acqua potabile)

1. Il Ministro della cultura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno specifico piano di musealizzazione ambientale dei santuari dell'acqua potabile da aggiornare con cadenza biennale.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, garantisce un'adeguata campagna di comunicazione sul piano di cui al comma 1 presso le scuole di ogni ordine e grado.
3. Per la finalità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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