PDL 1459

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DALLA CHIESA

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'esclusione degli assegni di mantenimento periodici spettanti all'ex coniuge dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Presentata il 5 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – In conseguenza di separazione legale ed effettiva, di divorzio ufficiale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, uno dei due coniugi può trovarsi in una condizione di svantaggio, frequentemente originata dalle condizioni economiche. Nel caso in cui non abbia un proprio reddito oppure questo non sia sufficiente al proprio sostentamento, il coniuge più debole affronta forti difficoltà che si sommano a quelle derivanti da una trasformazione della propria situazione personale che può essere emotivamente e psicologicamente complessa. In questi casi è possibile che uno dei due coniugi sia chiamato a versare all'altro in difficoltà economica un assegno finalizzato a soddisfarne il mantenimento o il diritto agli alimenti.
L'assegno di mantenimento (o divorzile), regolamentato dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, rappresenta una forma economica di sostentamento erogata dal coniuge con maggiori disponibilità economiche all'altro coniuge che ha redditi insufficienti per coprire le proprie necessità, indipendentemente dalla presenza di figli.
Infatti, dopo una separazione non è raro che uno dei due coniugi possa trovarsi nella situazione di non poter provvedere da sé al pagamento di un canone di locazione, delle bollette, delle spese alimentari o per i figli. L'assegno di mantenimento interviene proprio in queste situazioni, al fine di garantire la sussistenza del coniuge in difficoltà.
Potenzialmente, l'attribuzione dell'assegno potrebbe essere per un periodo indeterminato, ma potrebbe anche cessare dopo poco tempo, come nel caso dell'ex coniuge disoccupato al momento dell'erogazione iniziale dell'assegno, il quale dopo pochi mesi trova un lavoro adeguato ovvero nel caso in cui l'ex coniuge percipiente inizi una convivenza con un altro soggetto.
Inoltre, in presenza di figli, il coniuge che si trova in una situazione economica più vantaggiosa dovrà erogare due tipi di assegno: l'assegno di mantenimento per l'ex coniuge e quello di mantenimento per i figli.
Talvolta può anche accadere che entrambi i coniugi abbiano possibilità di sostenersi autonomamente, per cui viene stabilito che uno dei due debba versare una somma mensile all'altro unicamente in favore dei figli.
In ogni caso, le modalità di erogazione del contributo economico e la parte obbligata sono stabilite sulla base di un accordo tra i coniugi oppure dal giudice.
Per determinare il valore stimato dell'assegno di mantenimento il giudice deve tener conto di diversi fattori, quali il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, le condizioni economiche effettive delle due parti e la presenza dei figli.
Sia nel caso di decisione presa di comune accordo sia nel caso di decisione assunta da un giudice, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente svantaggiato comporta conseguenze di natura fiscale diverse a seconda che l'importo sia corrisposto periodicamente o in un'unica soluzione.
Infatti, le due forme di erogazione del contributo economico, cioè l'assegno periodico e l'assegno unico, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, sono sottoposte a un regime fiscale diverso.
L'assegno di mantenimento versato in un'unica soluzione non è deducibile per il soggetto erogante, mentre per il soggetto percipiente rappresenta reddito esente da tassazione.
Al contrario, l'assegno periodico di mantenimento, dal punto di vista fiscale, è un onere interamente deducibile dal reddito per il soggetto che lo eroga e rappresenta reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il soggetto che lo percepisce.
Più specificamente, il coniuge che eroga l'assegno periodico di mantenimento ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile ai fini dell'IRPEF l'intero importo corrisposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il coniuge beneficiario dell'assegno è, invece, tenuto a indicare la somma riscossa nella propria dichiarazione dei redditi in quanto si tratta di componente di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Tuttavia, la deducibilità fiscale dell'assegno periodico di mantenimento ai fini dell'IRPEF è condizionata dal fatto che vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria a determinarne l'importo e la periodicità.
Nel caso di accordo tra i coniugi avente natura stragiudiziale, come accade ad esempio nelle separazioni di fatto, l'assegno che è eventualmente attribuito dal coniuge erogante non beneficia di agevolazioni ai fini fiscali. Allo stesso modo, il reddito corrispondente non assume rilevanza per il coniuge percipiente.
Diverso è invece il regime fiscale applicato all'assegno periodico per il mantenimento dei figli che non è deducibile dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per il coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.
Nel caso in cui il provvedimento dell'autorità giudiziaria disponga a favore del coniuge economicamente svantaggiato una somma onnicomprensiva, cioè senza distinguere la quota dell'assegno periodico destinata al sostentamento del coniuge e quella per il mantenimento dei figli, l'importo si considera destinato per il 50 per cento al coniuge e per il 50 per cento ai figli, indipendentemente dal numero di quest'ultimi.
Sebbene questo sia quanto stabilito dall'ordinamento italiano e in particolare dalla normativa fiscale, vi sono numerose situazioni in cui la separazione interviene in famiglie aventi una situazione economica già precaria al momento della cessazione del matrimonio. Pertanto la previsione dell'esenzione da tassazione degli assegni periodici di mantenimento sotto una determinata soglia costituisce una misura che rafforza la libertà e l'indipendenza del coniuge più debole. Si pensi al caso del soggetto in condizione economica precaria che percepisce un assegno di mantenimento minimo dall'ex coniuge; riducendo il carico fiscale su tale situazione di fragilità, che pesa tutta sul coniuge più debole, la leva fiscale può operare con finalità di protezione e di riequilibrio. Inoltre, mantenendo fermo il principio secondo cui chi eroga l'assegno periodico può continuare a dedurre dal proprio reddito imponibile l'intero importo corrisposto si impedisce che sullo stesso vada a gravare il peso di tale misura.
Infine, è auspicabile ridurre il divario, oggi esistente, fra chi ha la possibilità di erogare il mantenimento in un'unica soluzione e chi invece lo eroga mensilmente. Solo nel secondo caso, infatti, l'assegno è tassato in base ai normali scaglioni dell'IRPEF per il percipiente, mentre nel primo caso è esente. Questa differenziazione ai fini fiscali genera iniquità, privilegiando di fatto i nuclei con maggiori possibilità economiche e svantaggiando quelli più fragili.
La presente proposta di legge va proprio in questa direzione, escludendo dalla tassazione gli assegni periodici, fino ad un massimo di 24.000 euro annui, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Da tale limite sono esclusi gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli che restano interamente esenti da tassazione per il coniuge che li percepisce.
Al contempo, gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge restano interamente deducibili ai fini fiscali per la parte erogante, indipendentemente dall'importo corrisposto.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 3, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli assegni periodici, fino ad un massimo di 24.000 euro annui, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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