PDL 1458

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo IV
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo V
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1458

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

e dal ministro della giustizia
(NORDIO)

di concerto con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

Presentato il 5 ottobre 2023

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, si è reso necessario e urgente per introdurre disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.
Il provvedimento opera lungo quattro fondamentali direttrici, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono, e consta di dodici articoli.
Trattasi, in primo luogo, di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.
Ulteriori disposizioni riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento ai casi di presentazione di domande reiterate (cioè successive rispetto a una prima domanda già rigettata definitivamente nel merito), e hanno lo scopo di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria; altre norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e per assicurare loro adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.
Il rilevante afflusso migratorio registratosi di recente induce, inoltre, a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio.
L'ultimo capo reca disposizioni volte a prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.
Si illustrano di seguito gli articoli del provvedimento.

Capo I – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Art. 1. – (Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

Il vigente articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito denominato anche «testo unico» o «TUI»), riguardante il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, necessita di interventi modificativi in quanto presenta alcune criticità. In primo luogo, non viene individuata l'autorità amministrativa deputata all'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10 dello stesso articolo, né tantomeno gli eventuali criteri di valutazione di cui tener conto per l'analisi del singolo caso. Il comma 7 dello stesso articolo reca un erroneo richiamo al provvedimento espulsivo «di cui al comma 9», che invece disciplina la «revoca» del permesso di soggiorno. Tale richiamo determina un'applicazione non coerente con le disposizioni unionali contenute nella direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ove, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), si prevede espressamente che i soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status, qualora sia adottato un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 12. Pertanto, a legislazione vigente, la revoca interviene soltanto come conseguenza dell'espulsione. La modifica normativa inserita al comma 1, lettera a), numero 3), intervenendo, quindi, sull'articolo 9, comma 10, del testo unico, chiarisce che il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è invece disposta dal prefetto.
La disposizione messa a punto si applica, dunque, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio da almeno cinque anni, inseriti nel contesto lavorativo e sociale, cui è stato rilasciato il particolare status di soggiornante di lungo periodo che, in taluni settori, consente di beneficiare del medesimo trattamento riconosciuto ai cittadini italiani. In tali casi, il permesso di soggiorno ha una validità decennale.
La novella riporta il richiamo all'applicazione del comma 3 dell'articolo 13 del TUI, in cui è disposto che il provvedimento è immediatamente esecutivo e sono stabiliti i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere.
In caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
In caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
La disposizione inserita al comma 1, lettera a), numero 2), interviene con la modifica del richiamo al comma 9 dell'articolo 9 del TUI, che, per la necessità di evitare difficoltà anche nella fase applicativa, viene sostituito dal richiamo al comma 10. Infatti, è a seguito dell'espulsione adottata dal Ministro dell'interno che deve essere decretata dal questore la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, e non il contrario, atteso che la competenza a valutare i gravi motivi di ordine pubblico o le ragioni di sicurezza dello Stato appartiene al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUI.
Tale intervento di modifica recepisce puntualmente l'articolo 9 (in tema di revoca dello status di soggiornante di lungo periodo) paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109/CE.
La modifica normativa inserita al comma 1, lettera a), numero 1), reca un mero intervento di attualizzazione della normativa di riferimento citata.
Gli interventi inseriti alle lettere b), c), numeri 2) e 3), e d), recano le discendenti disposizioni di coordinamento e aggiornamento normativo.
La modifica di cui alla lettera c), numero 1), disciplina l'espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del codice penale. Le disposizioni vigenti e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 13 del TUI, nel far riferimento alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, nulla dicono in ordine all'ipotesi in cui invece sia destinatario di misura di sicurezza di cui agli articoli 199 e seguenti del codice penale. In considerazione, quindi, del principio sancito al quarto comma dell'articolo 200 del codice penale – in cui si prevede che «l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza» – l'intervento normativo in esame chiarisce che l'espulsione si applica anche a colui che è sottoposto a misure di sicurezza ex articoli 199 e seguenti del codice penale.
Sono poi inseriti ulteriori due periodi al comma 3, allo scopo di disciplinare la procedura. In particolare, si prevede che il nulla osta deve essere richiesto dal questore al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura e che si applicano le disposizioni di cui ai periodi quinto e sesto del medesimo comma 3 dell'articolo 13 del TUI, secondo le quali il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, nell'attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso uno dei centri di cui all'articolo 14 del TUI.
La lettera e) risponde, invece, all'esigenza di allineare la disciplina in tema di diritto di difesa prevista per gli stranieri all'articolo 17 del TUI con quella vigente per i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, anche stranieri, in forza dell'articolo 20-bis, comma 5, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», come introdotto dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32 (con l'articolo 1, comma 1, lettera d)).
La disposizione nazionale prevista per i cittadini dell'Unione e i loro familiari (anche stranieri) recepisce le previsioni unionali recate nell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE in cui è espressamente chiarito che «Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio».
L'attuale assetto normativo, infatti, determina una illogica disparità di trattamento tra «lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale» e «il cittadino unionale o il proprio familiare straniero sottoposti ad un procedimento penale ovvero parti offese nello stesso».
Il testo dell'articolo 17 del TUI, nel prevedere che «lo straniero (...) è autorizzato a rientrare in Italia», porta a ritenere il rilascio dell'assenso, a fronte di documentata richiesta, un «atto dovuto» del questore e che quindi, non sussista per detta autorità alcun margine di discrezionalità o di valutazione.
Le possibili implicazioni di tale lettura rilevano soprattutto ove si tratti di rispondere alle richieste di reingresso avanzate da stranieri espulsi dal territorio nazionale (e dell'Unione) con provvedimento del Ministro dell'interno, adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUI), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo (nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in combinato disposto con l'articolo 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43).
Con la novella si prevede, pertanto, che lo straniero «può essere autorizzato» a rientrare in Italia, introducendo, così, un margine di valutazione con riferimento a possibili gravi turbative o grave pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, derivanti dall'eventuale reingresso del soggetto nel territorio nazionale. In funzione di garanzia, si prevede che avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.
Gli interventi inseriti ai commi 2, 3 e 4 rispondono, infine, all'esigenza di allineare la normativa vigente di seguito alle modifiche in tema di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in capo al Ministro dell'interno), o per gravi motivi di pubblica sicurezza (a cura del prefetto), adottata ai sensi del nuovo comma 10 dell'articolo 9 del TUI.

Art. 2. – (Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

La disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato, appartenenti ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti, da destinare presso le ambasciate e i consolati per potenziare le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l'Italia. Detto personale opererà nell'ambito degli uffici visti, al fine di rafforzarne le capacità di contrasto a tentativi di immigrazione illegale mediante la produzione di falsi documentali e altre attività fraudolente.
Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La destinazione di detto personale sarà effettuata previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
All'erogazione del trattamento economico spettante in base alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in relazione ai posti di organico occupati provvederà il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei limiti di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Considerata l'urgenza del potenziamento dell'operatività degli uffici visti, è autorizzata, nelle more dell'istituzione dei relativi posti di organico, l'erogazione di anticipazioni al personale inviato per l'intero importo spettante in base alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Art. 3. – (Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

La disposizione reca la modifica della disciplina relativa alla procedura – non ordinaria – di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di «concreta» esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale.
Preliminarmente occorre precisare che – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – si intende per domanda reiterata un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.
Si evidenzia, altresì, che le disposizioni recate nel TUI contemplano, tra le ipotesi di «esecuzione del provvedimento di rimpatrio», anche i casi in cui – allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero – il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni (ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del medesimo testo unico).
Orbene, la novella messa a punto disciplina, in modo più puntuale, l'ipotesi in cui la domanda reiterata è presentata «sulla scaletta» del vettore con il quale è in corso l'operazione di rimpatrio, al solo scopo di eludere o rinviare la procedura di rimpatrio.
Con la disposizione in esame l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 è integrato dal nuovo comma 1-bis, ove si prevede che, quando l'istanza reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e – fermo restando il rispetto dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
Nel secondo periodo dello stesso comma si chiarisce che, laddove sussistano le ipotesi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame.
La novella messa a punto mira ad attuare il principio sancito dalla direttiva 2013/32/UE, all'articolo 41 in tema di deroghe al diritto di permanere sul territorio nazionale in caso di domande reiterate.

Art. 4. – (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La disposizione interviene nell'ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale disciplinato dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Il comma 1, lettera a), fa riferimento, in particolare, al caso in cui il richiedente non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, impedendo, di fatto, alla commissione territoriale di poter esaminare nel merito la richiesta.
Segnatamente, nel novellare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008, si prevede, nella cennata ipotesi di mancata presentazione, che la manifestazione di volontà precedentemente espressa dallo straniero non costituisca domanda secondo le procedure previste dal decreto n. 25 del 2008 e il relativo procedimento non si consideri instaurato.
Viene inoltre novellato l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, il quale prevede, in caso di allontanamento, la sospensione dell'esame della domanda (comma 2) e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. L'intervento normativo riduce il termine di sospensione – in conformità all'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE – da 12 a 9 mesi (comma 1, lettera b)).
In tal caso, il procedimento è estinto, in attuazione del principio unionale enunciato all'articolo 28, paragrafo 1, terzo capoverso («Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.»).
La novella non preclude alcun diritto allo straniero che, se rintracciato in un successivo momento, potrà comunque, sempre, (ri)manifestare l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Art. 5. – (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati, introducendo, nell'ambito del decreto legislativo n. 142 del 2015, talune novelle in materia di accertamento dell'età del minore e di accoglienza.
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo che, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore – qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni – per un periodo, comunque, non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11.
In materia di accoglienza, il vigente articolo 19 del suddetto decreto legislativo prevede che il minore straniero non accompagnato, dopo una prima accoglienza in strutture governative a ciò destinate, finalizzata ad esigenze di soccorso e protezione immediata, sia accolto nella rete dei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990. Tale sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori.
In caso di temporanea indisponibilità nelle predette strutture, è previsto che l'assistenza e l'accoglienza siano temporaneamente assicurate dall'ente locale nel cui territorio si trova il minore. Il comma 3-bis, in particolare, dispone che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dal comune, essa è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, attraverso l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati.
La novella in esame è coerente sia con l'articolo 24, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 – che dispone che gli Stati membri possano ospitare i minori stranieri ultrasedicenni non accompagnati in centri di accoglienza per adulti – sia con l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale dispone che il minore straniero non accompagnato può essere accolto nei centri di cui all'articolo 9, purché venga assicurata al minore una permanenza separata dagli adulti ivi presenti, atteso che l'accoglienza del minore, con la novella in commento, avviene in specifiche sezioni dedicate.
La disposizione di cui al comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 19-bis del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, al fine di poter rispondere all'esigenza di introdurre ulteriori strumenti necessari per l'individuazione dell'età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, tenuto conto del superiore interesse del fanciullo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
In particolare, il numero 3) della lettera b) introduce il nuovo comma 6-ter, il quale stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale), l'autorità di pubblica sicurezza – in deroga alle disposizioni di carattere generale previste dal comma 6 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 – possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. La suddetta autorità di pubblica sicurezza ne dà immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione.
La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato e trasmesso all'autorità giudiziaria.
Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.
Sempre in relazione alla materia dell'accertamento dell'età del minore, l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (cosiddetta «legge Zampa»), disciplina, tra l'altro, la relativa procedura, nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo le modalità dei commi 3 e 3-bis.
Il nuovo comma 3-ter [inserito dal numero 1) della lettera b)] prevede che, se, sulla base degli accertamenti previsti ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato ai sensi dell'articolo 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la pena può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il numero 2) della lettera b), allo scopo di assicurare l'accelerazione della procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del sedicente minore di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che tale procedura debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni.
Il nuovo comma 6-bis, introdotto dal predetto numero 3) della lettera b), rimette gli accertamenti, previsti dal comma 6 dell'articolo 19-bis citato, alle équipe multidisciplinari e multiprofessionali – previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati – che dovranno essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6. – (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

La disposizione intende assicurare l'effettività della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il minore straniero non accompagnato che ha raggiunto la maggiore età, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno previsto, a seconda dei casi, per motivi di lavoro subordinato o per lavoro autonomo.
A tal fine, la novella introdotta all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, attraverso l'inserimento del comma 1-bis.1, prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dei suddetti permessi di soggiorno sia demandata ai soggetti individuati dalla disposizione medesima.
In caso di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti oggetto dell'asseverazione, consegue la revoca del permesso di soggiorno e la comunicazione al pubblico ministero competente ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale. La finalità della previsione normativa in commento risiede, pertanto, nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza, in capo allo straniero neomaggiorenne, delle condizioni che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno e nell'apprestamento di un efficace strumento per il contrasto del fenomeno dell'irregolare presenza di migranti nel territorio nazionale.

Capo III – MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Art. 7. – (Disposizioni in materia di accoglienza)

La disposizione è finalizzata a consentire il potenziamento della capacità della rete nazionale di accoglienza nei casi di situazioni di estrema urgenza connesse ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale.
In particolare, al comma 1, lettera a), mediante la modifica apportata all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si prevede che, in presenza delle situazioni di estrema urgenza sopra accennate, in ragione di esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si possa derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, per i centri governativi di cui all'articolo 9, nonché per le strutture ricettive temporanee di cui all'articolo 11 (cosiddetti «CAS»), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi; la deroga è consentita nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Per la determinazione delle modalità concrete di attuazione di tale facoltà di deroga per le specifiche strutture di accoglienza di cui si tratta la novella rimette ad una commissione tecnica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione e dell'ente locale interessati, la definizione delle modalità attuative delle deroghe previste al comma 1.
Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che indica le persone portatrici di esigenze particolari, comprendendovi tutte le donne e non solo quelle che si trovino in stato di gravidanza; per conseguenza, vengono rese applicabili a tutte le donne le misure specificamente previste, come l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 28-bis e 28-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e l'accesso prioritario al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 39.
Il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 citato, e segnatamente sul comma 3-bis, mediante una disposizione finalizzata a potenziare la capacità della rete nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati – in particolare delle strutture recettive temporanee di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetti «CAS minori») destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni – che sono attivate in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di tali minori qualora l'accoglienza non possa essere disposta nelle strutture del citato Sistema di accoglienza e integrazione ovvero in strutture di accoglienza temporanee predisposte dai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 citato. La novella, pertanto, prevede che, nei casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, i prefetti possono realizzare o ampliare le strutture di cui all'articolo 19, comma 3-bis, anche in deroga al limite di capienza previsto, nella misura massima del 50 per cento.

Art. 8. – (Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

L'intensa pressione migratoria conseguente in particolare agli arrivi consistenti e ravvicinati di migranti ha determinato un incremento delle attività dei punti di crisi (cosiddetti «hotspot») di cui all'articolo 10-ter del TUI e dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 presenti nel territorio nazionale, con conseguente incremento esponenziale dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in gran parte indifferenziati, prodotti dalle persone ospitate nelle predette strutture e un connesso sforzo organizzativo, logistico e finanziario sostenuto dai comuni ove sono situate tali strutture.
In ragione di quanto precede, l'intervento normativo in commento, ai commi 1 e 2, intende assicurare un adeguato sostegno organizzativo e finanziario ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture da esso considerati, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività ivi svolte può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, fare ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'individuazione – sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture – degli ambiti territoriali interessati e la determinazione degli importi da assegnare ai prefetti competenti per le finalità previste.
Il comma 4 determina gli oneri connessi alle predette attività, relativamente all'ultimo trimestre dell'anno 2023 e a ciascuno degli anni 2024 e 2025, con individuazione della copertura finanziaria.

Capo IV – MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 9. – (Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

Attualmente per l'operazione «Strade sicure» è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2022, compete al personale delle Forze armate impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 47 ore di straordinario mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
In considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del paese (partendo da quelle di Milano, Roma e Napoli) il Governo ha avviato il programma «Stazioni sicure», con il dispiegamento di un certo numero di personale delle Forze di polizia al fine di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie delle principali città metropolitane, offrendo in tal modo maggiore tranquillità a tutti i cittadini e turisti che si accingono a utilizzare i treni per i loro spostamenti. Ciò rende possibile anche la prevenzione e la perseguibilità dei reati che si manifestano in tali ambienti, come lo spaccio di droga, le minacce, l'interruzione di pubblici servizi.
In tale prospettiva, la disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale appartenente alle Forze armate facenti parte dell'operazione «Strade sicure», da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, le principali stazioni ferroviarie. Tale personale svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cosiddetta operazione «Stazioni sicure», per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.
L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti livelli di operatività ed efficienza, prevede e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese rapportate al periodo di impiego.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 1 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base ai quali:

1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10. – (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

La disposizione prevede che, per l'anno 2023, le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia per garantire la sicurezza del Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro, attingendo alle risorse disponibili nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le predette risorse sono così ripartite: 5,7 milioni di euro per ciascuna alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri; 2,85 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza; 750.000 euro alla Polizia penitenziaria.

Art. 11. – (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

La disposizione è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio.
Le iniziative che si intende finanziare con l'intervento normativo rivestono carattere di urgenza e priorità, anche alla luce dell'attuale contesto geopolitico. L'immediatezza della disponibilità delle risorse nelle relative poste di bilancio è di fondamentale importanza per avviare in tempo utile le connesse procedure acquisitive.
Non v'è dubbio che la necessità urgente di disporre di tali risorse si inserisce in un mutato quadro generale a livello mondiale, che richiede un generale riallineamento delle strategie e delle competenze che andranno velocemente a dislocarsi nelle rispettive missioni istituzionali nei comparti della Sicurezza interna e della Difesa.
A tal fine, con l'intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per le esigenze di potenziamento della Polizia di Stato, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti, nonché di quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.
Con il comma 2, infine, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
I commi 3 e 4 sono volti a consentire, per il triennio 2023-2025, il finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono chiamate sempre più a concorrere alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare, sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza nei centri di permanenza per il rimpatrio esistenti e in quelli da realizzare, sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri.
I commi 5 e 6 sono volti a consentire, per il triennio 2023-2025, il finanziamento di interventi diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi migratori, svolte dal Corpo della guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economico-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità la relativa spesa è stata quantificata in 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. – (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 13. – (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023.

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;

3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»;

2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;

3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi»;

d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;

e) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».

2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo.».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché»;

b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».

Articolo 2.
(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.
2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.
3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 3.
(Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».

b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni»;

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza» sono soppresse;

c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».

Articolo 8.
(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.
4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo IV
MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 9.
(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 10.
(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;

b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;

c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;

d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11.
(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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