PDL 1456

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1456

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Istituzione della professione di operatore shiatsu

Presentata il 4 ottobre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Lo shiatsu è una disciplina nata in Giappone che ha radici nella medicina tradizionale cinese e nella filosofia zen. L'ideogramma shiatsu letteralmente tradotto significa: premere con le dita, da shi-dito/dita e hatsu-pressione/premere. Da decenni in Italia si cerca di introdurre una disciplina che contempli un idoneo riconoscimento dello shiatsu ma, pur procedendo su vari fronti, purtroppo non si è ancora approdati a un'apposita soluzione normativa.
Oggi lo shiatsu con il metodo Namikoshi è riconosciuto dal Ministero della salute giapponese come la forma più alta di fisioterapia manuale riabilitativa e viene proposto e praticato in moltissimi reparti ospedalieri. Grazie alle sue applicazioni di ascolto, respiro e pressione, eseguite con scrupolo e attenzione, lo shiatsu ripristina e riequilibra tutte le funzioni naturali del corpo e gli equilibri osmotici, articolari, circolatori che costantemente, nel quotidiano, tendono ad alterarsi.
La giurisprudenza nazionale ha ormai largamente attestato che si tratta di un'attività non sanitaria, per cui gli operatori shiatsu ne sollecitano il riconoscimento come terapia evolutiva con una propria identità professionale, culturale e sociale, che propone una diversa interpretazione dei concetti di salute e di cura di sé stessi, nonché di benessere dei singoli e dell'intera collettività.
Nel considerare il valore dello shiatsu e delle altre discipline olistiche occorre tenere a mente la definizione di salute proposta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1948, cioè «lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».
Non a caso l'OMS stessa auspica l'integrazione delle pratiche in medicina e incoraggia l'interazione fra operatori convenzionali e non convenzionali.
Oggi le medicine alternative non sono più un oggetto oscuro, ma hanno visto riconosciuto il loro fondamento pratico negli ambienti scientifici. L'Istituto superiore di sanità ha più volte auspicato ufficialmente l'integrazione fra terapie farmacologiche e trattamenti delle medicine alternative, come la medicina tradizionale cinese, l'omeopatica, e altre.
È ormai stata acquisita dalla cultura medica, d'altra parte, l'unione profonda del corpo e della mente nell'essere umano e delle complesse interazioni che esso ha con l'ambiente circostante, sociale e naturale. Moltissime patologie sono, infatti, chiaramente influenzate dal livello di stress, come ad esempio, la cefalea tensiva, l'asma bronchiale, la colite ulcerosa, l'eczema cutaneo, l'anoressia, la bulimia, la tachicardia e le aritmie, mentre altre problematiche molto diffuse sono legate allo stress psico-sociale, come le dipendenze da alcol, droga, fumo e gioco. Alcuni approcci non farmacologici, visto il loro provato effetto contro lo stress, possono essere di aiuto non solo a livello preventivo, ma nel vero e proprio percorso di guarigione da questo tipo di disturbi e poi nel decorso successivo. In sostanza, mantenere un livello basso di stress favorisce la terapia farmacologica antalgica.
Per quanto riguarda lo shiatsu, si è rilevato che esso, oltre a essere efficace contro le diverse patologie da stress, è importante anche per coadiuvare terapie mediche che affrontano malattie o disagi comportamentali, come la sindrome di Rett, che è una grave patologia neurologica, i fenomeni di tentato suicidio nell'adolescenza e i sintomi depressivi.
Eppure, nel nostro Paese, l'operatore shiatsu non è ancora riconosciuto come figura professionale, diversamente, per esempio, da uno psicoterapeuta o da un fisioterapista, mentre in alcune nazioni europee ciò è già avvenuto. In Italia non è presente un apposito percorso di studio riconosciuto e pertanto le scuole per l'insegnamento dello shiatsu sono private, con la conseguenza che il diploma da esse rilasciato non ha un valore legale. Finora le associazioni di categoria, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti.
Ma è ora tempo di rispondere, come si intende fare con la presente proposta di legge, alla necessità di un riconoscimento ufficiale dell'operatore shiatsu, per colmare un vuoto normativo esistente, istituendo un registro per gli operatori e le scuole nonché stabilendo requisiti per dare credibilità e sostegno ai soggetti che possiedono i parametri di qualità richiesti, in modo sia di proteggere gli utenti da operatori non competenti sia di valorizzare nel giusto modo gli operatori e gli insegnanti garantendone l'autonomia.
L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la figura professionale di operatore shiatsu. L'articolo 2 reca la definizione e i princìpi della pratica dello shiatsu nonché la definizione delle associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. L'articolo 3 definisce il profilo professionale dell'operatore shiatsu e le sue competenze. All'articolo 4 si disciplina la formazione professionale dell'operatore shiatsu. Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni in materia di vigilanza e tutela dell'utenza nonché di validazione e certificazione delle competenze. L'articolo 7 prevede il riconoscimento delle competenze ai fini della formazione professionale. L'articolo 8, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di operatore shiatsu)

1. È istituita la figura professionale di operatore shiatsu nell'ambito delle attività salutogeniche e di promozione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita.

Art. 2.
(Definizioni e princìpi)

1. Lo shiatsu è una tecnica evolutiva manuale non invasiva di origine orientale che si pone nel campo della salutogenesi e opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone, linee e punti specifici, effettuate principalmente con le mani, i pollici, gli avambracci, i gomiti e le ginocchia, portate con il peso del corpo rilassato e modulate a seconda della risposta del ricevente nonché con stiramenti e mobilizzazioni. Nella sua pratica non è previsto l'uso di creme od oli né di macchinari per la valutazione dello stato della persona o per il suo trattamento. Gli effetti dello shiatsu devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso, che non sostituisce in alcun modo le terapie fornite dal Servizio sanitario nazionale.
2. Ai sensi della presente legge, per «associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy», si intendono le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che associano esclusivamente operatori e insegnanti shiatsu.

Art. 3.
(Profilo professionale e competenze)

1. L'operatore shiatsu possiede conoscenze complesse di carattere teorico e pratico e, in base allo stile di shiatsu praticato, è in grado di organizzare ed eseguire un trattamento personalizzato secondo lo stato della persona trattata.
2. L'operatore shiatsu promuove il benessere e il mantenimento della salute della persona attraverso:

a) l'osservazione e l'ascolto;

b) le pressioni eseguite sul corpo del ricevente che ripristinano tutte le funzioni naturali del corpo, stimolando le capacità di autoguarigione dell'organismo;

c) lo sviluppo nel ricevente di una presa di coscienza delle proprie dinamiche corporee, relazionali e conflittuali;

d) l'assoluta attenzione al trattamento della persona e alle sue potenzialità;

e) il lavoro in équipe con figure sanitarie nell'ambito della medicina integrata.

3. Le pratiche svolte dall'operatore shiatsu non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non hanno ad oggetto la diagnosi, la cura e la riabilitazione di specifiche patologie né prevedono la prescrizione di farmaci o di diete.
4. L'attività di operatore shiatsu è svolta in piena indipendenza e autonomia ed è distinta dalle attività riservate alle professioni sanitarie di medico, psicologo, nutrizionista e fisioterapista con cui l'operatore shiatsu può operare in sinergia, secondo le indicazioni fornite dai professionisti sanitari e dal responsabile del piano terapeutico.

Art. 4.
(Formazione professionale)

1. La formazione professionale dell'operatore shiatsu comprende 1200 ore di formazione teorica e pratica dedicate, in misura non inferiore al 75 per cento, alla teoria e alla tecnica shiatsu. La formazione professionale ha una durata non inferiore a trenta mesi e comprende un tirocinio pratico.
2. La formazione professionale dell'operatore shiatsu è erogata da enti accreditati dalle regioni o da scuole private, anche aventi forma associativa, accreditate dalle associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e abilitate a rilasciare attestazione ai propri iscritti.
3. La formazione professionale in materia di teoria e tecnica shiatsu di cui al comma 1 negli enti accreditati dalle regioni o nelle scuole private di cui al comma 2 è erogata da insegnanti che:

a) appartengono a una delle associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) sono iscritti nell'elenco degli insegnanti di una delle associazioni di cui alla lettera a);

c) sono muniti di attestazione di qualità e qualificazione dei servizi di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

d) hanno un'anzianità non inferiore a tre anni.

Art. 5.
(Vigilanza e tutela dell'utenza)

1. Ai fini della tutela dell'utenza, gli operatori shiatsu devono essere associati a una delle associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy che abbia attivato uno sportello di riferimento per l'utenza. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le associazioni professionali di cui al primo periodo esercitano la sorveglianza nell'esercizio della professione, curano, controllano e verificano la formazione permanente dei propri associati nonché l'osservanza dell'obbligo dell'assicurazione per i rischi professionali e del rispetto del codice deontologico, e ad esse si applicano integralmente le disposizioni della citata legge n. 4 del 2013.

Art. 6.
(Individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Le associazioni di operatori e insegnanti shiatsu iscritte nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero delle imprese e del made in Italy sono riconosciute come enti titolati a individuare e a validare le competenze dei propri associati. Le forme aggregative delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo che rispondono ai requisiti e agli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 gennaio 2013, n. 4, sono riconosciute come enti titolati a certificare le competenze degli associati, individuate e validate dalle associazioni di appartenenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.
(Riconoscimento delle competenze ai fini della formazione professionale)

1. Le competenze degli operatori shiatsu individuate, validate e certificate ai sensi dell'articolo 6 possono essere riconosciute, in misura non superiore all'80 per cento, ai fini della formazione professionale di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

torna su