PDL 1450

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1450

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro della cultura
(SANGIULIANO)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro del turismo
(GARNERO SANTANCHÈ)

con il ministro e per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
(FITTO)

e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014

Presentato il 3 ottobre 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Contesto dell'Accordo

La Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «Accordo SEE», conformemente all'articolo 128 di tale Accordo. Come è noto, l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.
Nel 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per adattare l'Accordo SEE e l'Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo a un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia. Nello stesso anno, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per l'adeguamento degli accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea (o tra l'Unione europea e i suoi Stati membri) e uno o più Paesi terzi in vista dell'adesione della Croazia.

Iter procedurale di firma dell'Accordo

L'11 aprile 2014, l'Unione europea ha firmato l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, insieme con tre protocolli aggiuntivi, ossia: a) il protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo; b) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea (CEE) e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea; c) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la CEE e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
L'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, così come il protocollo aggiuntivo relativo al meccanismo finanziario norvegese (i due rimanenti protocolli aggiuntivi sono in applicazione provvisoria dal 1° agosto dello stesso anno).
L'Italia ha firmato l'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo e il suo atto finale nel novembre 2014. In tale occasione, le Parti contraenti hanno preso nota dei tre protocolli aggiuntivi sopra menzionati, allegati all'atto finale. I tre protocolli, non avendo natura mista, non necessitano della firma e della ratifica da parte degli Stati membri.

Finalità dell'Accordo

L'accordo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, dettando in proposito disposizioni di dettaglio, e impegna l'Unione europea a fornire una versione facente fede dell'Accordo SEE in lingua croata, entrata nel novero delle lingue ufficiali dell'Unione.
A titolo informativo, si segnala che, in virtù del primo protocollo aggiuntivo, è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. I due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo.

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, di seguito denominato «Accordo», si compone di sette articoli. Costituiscono parte integrante dell'Accordo due allegati, ai quali rinviano – rispettivamente – gli articoli 3 e 4 dell'Accordo.
Sono allegate all'Atto finale dell'Accordo anche sei dichiarazioni comuni, relative all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, alla data di scadenza delle disposizioni provvisorie, all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, agli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, ai settori prioritari di cui al protocollo 38 ter dell'Accordo SEE e, infine, ai contributi finanziari.
In occasione della firma dell'Accordo, le Parti contraenti (ivi compresa la Croazia, nuova Parte contraente) hanno preso atto di una dichiarazione generale comune degli Stati membri dell'EFTA.
In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'Accordo. L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali inter alia l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede.
Il medesimo articolo introduce un addendum al protocollo 38 ter dell'Accordo SEE. In virtù di tale addendum, la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'addendum in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.
Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. Sono conseguentemente introdotte le modifiche formali necessarie a tal fine. L'allegato A dell'Accordo stabilisce in proposito i punti dell'Accordo SEE e dei suoi protocolli che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate. Si prevede poi l'applicazione delle procedure stabilite dall'Accordo SEE laddove un atto precedentemente integrato nello stesso richieda degli adattamenti non previsti dall'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo.
L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.
L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.
L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia – nuova Parte contraente – purché lo stesso giorno entrino in vigore anche i tre protocolli aggiuntivi sopra ricordati.
L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Dichiarazioni comuni

La prima dichiarazione comune riguarda l'entrata in vigore anticipata e l'applicazione provvisoria dell'Accordo. Nella dichiarazione comune le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'Accordo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione.
La seconda dichiarazione comune concerne la data di scadenza delle disposizioni provvisorie Al riguardo le Parti confermano che le disposizioni transitorie previste dal trattato di adesione della Croazia all'Unione europea sono riprese nell'Accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello dello Spazio economico europeo fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.
La terza dichiarazione comune, relativa all'applicazione delle norme di origine dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce, al paragrafo 1, le condizioni secondo le quali una prova di origine rilasciata da uno Stato membro dell'EFTA o dalla Croazia nel quadro di un accordo preferenziale tra gli Stati dell'EFTA e la nuova Parte contraente, o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato dell'EFTA o di una nuova Parte contraente, è considerata prova dell'origine preferenziale dallo Spazio economico europeo. Le norme specifiche riguardano: a) le prove di origine rilasciate a posteriori nel quadro di un regime preesistente alla data di adesione della Croazia all'Unione europea; b) lo status di esportatore autorizzato nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati dell'EFTA e la Croazia (paragrafo 2); c) le richieste di verifica delle prove d'origine (paragrafo 3).
La dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone prevede che, alla luce dell'aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione sancita dall'Accordo SEE, e tenuto conto degli adattamenti settoriali di cui già beneficia il Liechtenstein in tale settore, le Parti decidono di tenere debitamente conto della nuova situazione di fatto determinata dall'adesione della Croazia al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein dagli allegati V e VIII dell'Accordo SEE.
Infine, nella dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter dell'Accordo SEE, le Parti ricordano che non tutti i settori elencati all'articolo 3 del protocollo 38 ter dell'Accordo SEE devono essere coperti nel caso della Croazia. Tale articolo elenca infatti i cinque settori prioritari di intervento nell'ambito del contributo finanziario dello Spazio economico europeo a beneficio degli Stati membri dell'Unione europea (tutela e gestione dell'ambiente; cambiamento climatico ed energia rinnovabile; società civile; sviluppo umano e sociale; tutela del patrimonio culturale).
L'ultima dichiarazione comune riguarda i contributi finanziari. Con tale dichiarazione congiunta, le Parti hanno deciso che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento dello Spazio economico europeo non costituissero un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza, prevista per il 30 aprile 2014.
Da ultimo, nella dichiarazione generale comune degli Stati membri dell'EFTA, gli Stati medesimi sottolineano che le dichiarazioni congiunte rilevanti ai fini dell'Accordo SEE, allegate all'atto finale dell'Accordo di adesione della Croazia all'Unione europea, non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo sulla partecipazione della Croazia allo Spazio economico europeo o dall'Accordo SEE.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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