PDL 1446

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1446

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, BARABOTTI, GIACCONE, NISINI, CAPARVI, GIAGONI, ANDREUZZA, BAGNAI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, BORDONALI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, FRASSINI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, MARCHETTI, MATONE, MONTEMAGNI, MORRONE, PRETTO, TOCCALINI, ZOFFILI

Disposizioni per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

Presentata il 3 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nel mondo ogni giorno muoiono circa 6.300 lavoratori a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ossia 1 ogni 15 secondi e 2,3 milioni all'anno. Il costo umano di queste tragedie quotidiane è enorme e l'onere economico causato dalle scarse pratiche di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro equivale ogni anno al 4 per cento del prodotto interno lordo mondiale.
Purtroppo la situazione in Italia è in linea con questi dati. I decessi sono stati più di 1.000 nel 2022, circa tre al giorno, un dato pari a quello del periodo prepandemico, e la situazione, come emerge anche dal rapporto presentato dall'INAIL nello scorso mese di giugno, appare peggiorata nell'anno in corso. Nel primo quadrimestre del 2023 le vittime rilevate sono state 264, di cui 207 sul luogo di lavoro e 57 in itinere, con una media di oltre 66 decessi al mese e più di 15 alla settimana. Rispetto allo stesso periodo del 2022, le vittime sono quindi 3 in più. In una sola giornata, il 25 maggio, ce ne sono state 5, 3 soltanto in Lombardia. E ancora il 31 agosto ci sono state 5 vittime nel tragico incidente di Brandizzo, in Piemonte, e il 14 settembre altre 2 vittime a Bologna e a Salerno. Si può parlare di strage.
La morte di questi lavoratori riporta certamente l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, per arrestare questa strage continua, è necessario intervenire assicurando interventi mirati alla diminuzione dei rischi, ma evidenzia anche la necessità che lo Stato si faccia carico dei bisogni dei figli delle vittime. Parliamo, in moltissimi casi, di bambini e ragazzi per cui lo stipendio del genitore defunto costituiva l'unica fonte di reddito familiare e che pertanto si trovano a dover affrontare il proprio avvenire privati di ogni certezza. Ad oggi le famiglie delle vittime possono contare solo su un contributo una tantum di importo variabile ma sempre davvero esiguo (non oltre 4.000 euro).
La presente proposta di legge intende offrire ai giovani già così duramente provati dalla perdita di un genitore la garanzia di poter proseguire negli studi e avviarsi ad un'attività lavorativa in linea con le proprie inclinazioni e gli studi seguiti. Troppo spesso, infatti, l'evento drammatico della morte del genitore pregiudica irrimediabilmente l'avvenire degli orfani chiamati anzi tempo a farsi carico dei bisogni primari della famiglia e pertanto costretti ad abbandonare gli studi. L'istituzione del «Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti», con una dotazione annua di 2 milioni di euro, potrà essere uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo e dimostrare una concreta attenzione dello Stato nei confronti delle vittime di infortuni mortali sul lavoro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 2.
(Finalità)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate all'erogazione dei seguenti benefìci:

a) borse di studio;

b) assegni per il pagamento integrale o parziale delle rette per la frequenza di convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

2. I benefìci di cui al comma 1 sono riservati ai figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro, che siano studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori e che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 e per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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