PDL 1441

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RACHELE SILVESTRI

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese insediate nelle aree di crisi industriale complessa per investimenti in beni strumentali nuovi

Presentata il 2 ottobre 2023

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ripropone i contenuti di un'identica proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, volta a estendere l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione fiscale concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi anche per le imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si evidenzia al riguardo che tale beneficio, in aggiunta al regime di aiuto definito ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, si considera necessario, al fine di garantire che anche tali aree possano disporre di uno strumento agevolativo efficace e flessibile, in grado di contribuire in maniera determinante al rilancio economico, produttivo e occupazionale delle aree di crisi industriale complessa, le quali – in conseguenza degli effetti causati dalla pandemia di COVID-19, nonché della situazione geopolitica internazionale causata dall'aggressione della Russia in Ucraina – rischiano di veder ampliato il divario di sviluppo socio-economico che le separa da altri territori, nonostante il quadro economico complessivo, anche grazie alle misure introdotte dal Governo Meloni, sia nel complesso confortante. La necessità di prevedere un nuovo beneficio fiscale in aggiunta a quelli attualmente previsti trae origine anche da un'attenta analisi dei risultati provvisori generati dalle misure attualmente previste per tali aree che spesso si dimostrano inefficaci e farraginose.
Il riconoscimento quale area di crisi industriale complessa, ai sensi del citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, concerne situazioni con impatto significativo sulla politica industriale nazionale che riguardano i territori «soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio». Si ricorda, a tal fine, che al Ministero delle imprese e del made in Italy è attribuito il compito di attuare le politiche e i programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi economico-produttiva, mediante la stipula di appositi accordi di programma di adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), elaborati da Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e approvati dal Gruppo di coordinamento e controllo. I PRRI, adottati tramite appositi accordi di programma, promuovono investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. I territori attualmente riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa interessano quattordici regioni; tra esse vi sono regioni che, all'interno dei propri confini, comprendono almeno due aree riconosciute quali aree di crisi industriale complessa, come la regione Marche che comprende l'area della Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno e il distretto fermano-maceratese. Il Legislatore, con il citato decreto-legge n. 120 del 1989, ha introdotto uno strumento utile a favorire la riconversione produttiva di alcuni territori che stavano subendo una desertificazione industriale. Un declino produttivo che stava generando parallelamente un netto e costante aumento della disoccupazione e un peggioramento delle condizioni socio-economiche. Nel corso degli anni, tuttavia, le azioni intraprese in attuazione del citato decreto-legge n. 120 del 1989 hanno mostrato alcune lacune, tra cui la non specificità delle misure emanate rispetto alle caratteristiche economico-produttive dei territori. A ciò si aggiunge, inoltre, una forte burocratizzazione delle procedure amministrative che comporta tempi e modalità di erogazione delle risorse non allineati alle logiche economiche, produttive e di mercato. La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, s'inserisce pertanto all'interno dei risultati positivi che la misura fiscale sta determinando nei confronti delle imprese situate regioni del Mezzogiorno d'Italia, attraverso una rapida riconversione dei processi produttivi basata sul rinnovamento delle attrezzature e quindi dei processi produttivi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle imprese situate nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi di cui al comma 99 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
2. All'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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