PDL 1438

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, GRAZIANO, FASSINO, CARÈ

Conferimento della medaglia d'oro al valor militare o al valor civile alla memoria al personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale medico-sanitario, al personale dipendente e ai volontari del Servizio nazionale della protezione civile e al personale dei corpi di polizia locale caduto a causa dell'emergenza epidemiologica del COVID-19

Presentata il 29 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato oltre 35.000 decessi nel territorio nazionale, tra cui la morte di moltissime persone appartenenti al personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale medico-sanitario, del personale dipendente e dei volontari di protezione civile e del personale della polizia locale.
Tutte queste persone sono state dei veri e propri eroi che hanno combattuto con coraggio quella che tutti noi abbiamo vissuto come una vera e propria «guerra» contro il Coronavirus e cittadini che hanno messo a rischio la propria vita, perdendola, per rendere un servizio di assistenza e presidio in favore di tutta la comunità nazionale.
La presente proposta di legge, dunque, mira a riconoscere il valore di tutti questi nostri cittadini che hanno pagato un prezzo altissimo nello sforzo di contenere l'epidemia, mediante l'immediato riconoscimento in loro favore della medaglia d'oro al valor militare conferita, previa indicazione del Ministero della difesa, dal Presidente della Repubblica ai sensi del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e della medaglia d'oro al valor civile, conferita, su proposta del Ministro dell'interno, dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzione dell'onorificenza)

1. Il Ministro della difesa, previa apposita istruttoria, trasmette al Presidente della Repubblica i dati anagrafici del personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio, contratto durante lo stato d'emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata, ai fini di cui agli articoli 1415 e 1420 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla loro memoria. Le onorificenze di cui al primo periodo sono conferite in deroga alle disposizioni di cui al libro quarto, titolo VIII, capo V, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relative alla presentazione di proposte di onorificenze al valor militare. L'insegna e il brevetto della medaglia d'oro al valor militare di cui al presente articolo sono attribuiti secondo le disposizioni del citato articolo 1420 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
2. Il Ministro dell'interno, previa apposita istruttoria, trasmette al Presidente della Repubblica i dati anagrafici del personale medico-sanitario, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dipendente e dei volontari di protezione civile e del personale della polizia locale, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio, contratto durante lo stato d'emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata, ai fini del conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla loro memoria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge n. 13 del 1958. L'insegna e il brevetto della medaglia d'oro al valor civile sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 della citata legge n. 13 del 1958.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

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