PDL 1433

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1433

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAVANDOLI, GUSMEROLI, CENTEMERO, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, DARA, FURGIUELE, MONTEMAGNI, PIERRO

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità

Presentata il 27 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Tra le numerose agevolazioni fiscali che l'ordinamento italiano ha previsto per le persone disabili o per i loro familiari, cui sono fiscalmente a carico, ve ne sono anche alcune che riguardano l'acquisto o il possesso di un'automobile. I benefìci vanno dalla detrazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), alla riduzione, o in alcuni casi anche l'esenzione, delle altre imposte che gravano sugli autoveicoli, ossia l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), nonché la tassa automobilistica.
Pur tuttavia, ad oggi non è ancora prevista una riduzione dell'aliquota dell'IVA per l'acquisto di autocaravan destinati ai disabili. La disponibilità e l'uso di un autocaravan adattato alle esigenze di persone con mobilità ridotta, in realtà, non solo potrebbe migliorare significativamente la qualità di vita degli individui affetti da tali condizioni, ma offrirebbe loro anche l'opportunità di esplorare il territorio, di partecipare a viaggi, di poter visitare amici lontani e di godere di un senso di libertà e di indipendenza che sarebbe difficile da raggiungere altrimenti. Inoltre, l'acquisto di un autocaravan con specifiche caratteristiche tecniche e strutturali è spesso una necessità per garantire alle medesime persone una mobilità adeguata e l'accesso a opportunità o a servizi ad oggi limitati o inaccessibili. Questi veicoli, infatti, sono progettati per essere adattati alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, consentendo loro di viaggiare in modo autonomo e confortevole.
La riduzione dell'aliquota dell'IVA sull'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità è, pertanto, un passo significativo verso l'inclusione sociale volta a promuovere la loro emancipazione e, quindi, la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica del Paese. Nondimeno, incentivando l'acquisto di tali veicoli si stimola l'industria automobilistica a investire in tecnologie e in design sempre più inclusivi, creando al contempo nuove opportunità di lavoro nel settore.
La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, dispone al comma 1 che agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo si applichino le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di veicoli in uso da soggetti portatori di handicap. Al comma 2, inoltre, si prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA per l'acquisto di autocaravan da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 1. Il comma 3, infine, reca la relativa disposizione di copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), e f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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