PDL 1429

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1429

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, ZINZI, BENVENUTO, MONTEMAGNI, PIZZIMENTI, BARABOTTI, CAVANDOLI, DI MATTINA, OTTAVIANI, PRETTO

Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Presentata il 26 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dalla volontà di consentire tempi celeri e certi per l'approvazione degli interventi edilizi pubblici e privati nel nostro Paese.
Attraversiamo un periodo ove la fluttuazione continua dei prezzi delle materie prime e la carenza di imprese, in aggiunta ai limiti temporali stringenti imposti alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rendono sempre più indispensabili tempi certi e celeri, che spesso, se disertati, fanno perdere investimenti e portano gli investitori a rinunciare agli interventi medesimi.
Infatti, è sempre più frequente l'adozione di leggi speciali e poteri commissariali in deroga alle norme vigenti, per poter superare i blocchi che normalmente caratterizzano il procedimento autorizzativo in Italia.
A pesare maggiormente sulla lentezza degli iter autorizzativi dei progetti e sulle lungaggini burocratiche sono i tempi occorrenti per l'emissione dei pareri delle soprintendenze ai beni culturali e paesaggistici che rallentano i procedimenti amministrativi.
Con l'intervento di riduzione dei tempi e l'introduzione dell'istituto del silenzio assenso, si intende dare una tempistica certa, decorsa la quale i lavori edilizi possano avere il loro avvio.
Chiaramente rimangono esclusi da tale istituto i beni archeologici e quelli monumentali per i quali la complessità dell'analisi e il valore storico del bene giustificano tempi di valutazione più approfonditi.
Riteniamo che sia necessaria una riduzione dei tempi e una scadenza certa, come diritto dei cittadini che non possono trovarsi sempre imbrigliati in tempi imprevedibili e incalcolabili semplicemente per ottenere un parere.
La presente proposta di legge intende anche semplificare il lavoro degli enti preposti all'espressione del parere che, ove da una prima analisi non emergano particolari criticità, non devono spendere risorse e tempo per esprimere un parere scontato, ma possono tranquillamente lasciare maturare i tempi del silenzio assenso, riducendo di molto il lavoro istruttorio che può essere concentrato sulle opere realmente bisognose di particolare tutela paesaggistica.
Negli anni il vincolo paesaggistico ha assorbito moltissime fattispecie come il vincolo boschivo di competenza dei servizi forestali, che oggi viene comunque assoggettato al parere della soprintendenza, il vincolo ex legge Galasso n. 431 del 1985 di competenza del genio civile oggi assoggettato anche al vincolo paesaggistico.
Per tutto quanto sopra esposto riteniamo importante, in conformità con i tempi del procedimento autorizzativo degli altri Paesi europei, garantire quantomeno una certezza dei tempi nel rilascio delle autorizzazioni e una loro velocizzazione proprio per favorire un corretto rapporto tra il cittadino, gli enti locali e l'apparato burocratico centrale che, troppo spesso, pone un freno ad investimenti e alle legittime istanze e diritti dei cittadini.
Pertanto, la presente proposta di legge interviene sul codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «codice», e in particolare sull'articolo 146, relativo al procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Le modifiche proposte eliminano prima di tutto, al comma 6 dell'articolo 146 del codice, il divieto per le regioni di poter delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ad altri enti, competenti nei rispettivi territori, qualora tali enti non possano garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Si tratta di una norma che esclude dalla delega una serie di enti, soprattutto i comuni minori, che non hanno nel proprio organico un numero di dirigenti adeguato che possa ottemperare a tale obbligo, concentrando le pratiche a pochi uffici provinciali o di unioni di comuni che, inevitabilmente, non riescono a rispettare i tempi imposti dalla normativa. Riteniamo che, per distinguere i soggetti in grado di svolgere il procedimento amministrativo dell'autorizzazione paesaggistica, sia sufficiente l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche già previsto dalla norma.
La lettera b) del comma 1 della proposta di legge interviene sul comma 8 dell'articolo 146 del codice, riducendo da venti giorni a quindici giorni il tempo assegnato all'amministrazione competente, dal ricevimento del parere del soprintendente o dalla maturazione del silenzio assenso, per emettere il provvedimento amministrativo.
La lettera c) del comma 1 della proposta di legge interviene sul comma 9 dell'articolo 146 del codice, riducendo da sessanta giorni a quarantacinque giorni il tempo assegnato al soprintendente per rendere all'amministrazione competente il prescritto parere, decorsi i quali, senza che questi abbia reso il prescritto parere, il parere si intende reso in senso favorevole. Si ritiene sufficiente il tempo di quarantacinque giorni, anche in analogia a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 146 del codice.
Infine, la stessa lettera c) esclude dall'istituto del silenzio assenso le istanze di autorizzazione paesaggistica relative ai vincoli previsti:

dall'articolo 142, comma 1, lettera m), del codice, ossia relativi a zone di interesse archeologico;

dall'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice ossia relativi a ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, e a complessi e immobili dal valore estetico e tradizionale, compresi centri e nuclei storici, appositamente dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice.

Pertanto, la proposta di legge prevede l'espressa valutazione della compatibilità paesaggistica da parte del soprintendente esclusivamente per gli immobili di interesse archeologico e per gli immobili vincolati, appositamente dichiarati di notevole interesse pubblico, per i quali, anche il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, non permette la libera installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti degli edifici, senza la preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza.
Si auspica un celere esame della presente proposta di legge per garantire l'accelerazione e la semplificazione del procedimento amministrativo per l'approvazione degli interventi edilizi nel nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia» sono soppresse;

b) al comma 8, ultimo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

c) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, il parere si intende reso in senso favorevole e l'amministrazione competente provvede alla conclusione del procedimento con pronuncia favorevole all'istanza di autorizzazione paesaggistica. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle istanze di autorizzazione paesaggistica relative a vincoli imposti ai sensi, dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141, e dell'articolo 142, comma 1, lettera m)».

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