PDL 1427

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1427

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CANDIANI

Disciplina dell'attività di avioturismo nonché disposizioni per lo sviluppo delle infrastrutture a essa destinate e per la promozione della cultura aeronautica

Presentata il 25 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – In Italia in poco più di dieci anni le piste private di aviazione sono passate da qualche decina, all'inizio degli anni '80, a oltre 500. Il nostro Paese è inoltre dotato di 96 aeroporti, dei quali 24 intercontinentali, strategici e primari (così definiti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile) dove si svolge il traffico commerciale e passeggeri su tratte nazionali e internazionali.
Nel complesso, in Italia, ci sono oltre 40.000 praticanti con 20.000 aeromobili leggeri, ultraleggeri, di aviazione generale e veleggiatori senza motore circolanti. In Europa si stima la presenza di un parco di aeromobili leggeri e ultraleggeri a motore e veleggiatori di oltre due milioni di unità, con praticanti il cui scopo precipuo è quello di spostarsi su tutto il territorio europeo verso contesti paesaggistici attrattivi, condizioni meteorologiche favorevoli e strutture di approdo avioturistico specializzate.
Negli ultimi decenni l'interesse verso il volo turistico ha registrato una crescita esponenziale che ha stimolato lo sviluppo, nel nostro Paese, di un patrimonio di inestimabile valore costituito da piste di volo (pubbliche e private) disseminate su tutto il territorio nazionale, da punti di decollo e atterraggio per il volo veleggiato, da aree attrezzate, da scuole e da servizi specializzati.
La presente proposta di legge è volta a valorizzare e ottimizzare tale patrimonio, promuovere l'occupazione attraverso la formazione di nuove professionalità, dotarsi di nuovi strumenti culturali per la promozione del territorio nazionale nonché a incrementare il turismo da Paesi esteri e la competitività dell'industria turistica del nostro Paese.
La presente proposta di legge, che nasce con uno spirito condiviso e unanime, reca quindi disposizioni puntuali che introducono norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, inteso come attività effettuata con veleggiatori e aeromobili (privi o provvisti di motore) da e verso appositi scali attrezzati, per il raggiungimento di mete turistiche, nonché come strumento per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Si riconosce, inoltre, il ruolo e l'utilità sociale a costo zero per la comunità delle piccole infrastrutture di volo che in caso di calamità naturali o eventi catastrofici possono diventare efficienti basi operative per le strutture istituzionali preposte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca norme per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo al fine di sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, salvaguardare, consolidare e sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, delle elisuperfici e dei campi di volo, aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
2. In conformità all'articolo 117 della Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto delle norme adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di turismo.
3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «avioturismo»: l'attività di volo turistica praticata a scopo culturale o ricreativo con aeromobili leggeri di aviazione generale e velivoli da volo da diporto o sportivo (VDS), con e senza motore, o aerostati per la vista e l'esplorazione in volo del territorio, per il trasporto di equipaggi e passeggeri in luoghi turistici, per raggiungere scali avioturistici o per raggiungere e volare in aree dotate di caratteristiche orografiche e aerologiche adatte al veleggiamento con velivoli privi di motore e apparecchi per il volo libero;

b) «scalo avioturistico»: la struttura, dotata di apposita area idonea al decollo e all'atterraggio, destinata a servire unicamente o precipuamente l'aviazione da diporto effettuata con velivoli VDS provvisti di motore o con aeromobili di aviazione generale o aerostati e loro equipaggi, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) «distretto avioturistico»: la ripartizione territoriale costituita da comuni montani o parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, caratterizzata dalla presenza di particolari condizioni orografiche e aerologiche adatte al veleggiamento laddove siano presenti sia aree attrezzate idonee al decollo e all'atterraggio di apparecchi per il volo libero sia servizi complementari;

d) «servizi complementari»: i servizi di manutenzione, rifornimento e ricovero dei velivoli e apparecchi per il volo libero, di assistenza, ospitalità e ristoro per gli equipaggi e i passeggeri nonché ogni altro servizio turistico;

e) «attività avioturistica»: tutte le attività di cui al presente articolo esercitate, negli scali avioturistici e nei distretti avioturistici, ivi comprese quelle complementari, da associazioni, società di capitali o di persone, in rapporto di connessione con il territorio circostante e con le attività turistiche che vi insistono;

f) «volo libero (VL)»: l'attività sportiva di volo condotta mediante l'uso di apparecchi per il volo libero;

g) «punti di decollo e atterraggio per il volo libero»: le aree e le strutture idonee per il decollo e l'atterraggio di apparecchi per il volo libero;

h) «campo di volo»: qualunque area idonea alle manovre di decollo e atterraggio di velivoli VDS su aree idonee di proprietà privata o pubblica non appartenenti al demanio aeronautico in cui l'accesso è subordinato al semplice consenso del proprietario;

i) «aeroporto locale»: l'aeroporto non individuato di interesse nazionale quale nodo essenziale per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato in materia di trasporto aereo;

l) «aviosuperficie», «idrosuperficie», «elisuperfìcie»: le infrastrutture definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

m) «guida avioturistica»: colui che per professione istruisce e assiste persone singole o gruppi nella pratica del volo libero o affianca in volo i passeggeri per migliorare la loro esperienza culturale illustrando le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche naturali e antropiche del territorio sorvolato.

Art. 2.
(Norme di salvaguardia)

1. Ai fini della presente legge e per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 gli aeroporti locali sono considerati strategici e non soggetti a modifiche di destinazione d'uso.
2. Sono altresì considerate strategiche tutte le infrastrutture individuate come scali avioturistici ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.
(Semplificazioni procedurali per la realizzazione di campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al fine di incentivare la realizzazione di nuovi campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonché al fine di accrescere la ricettività e l'efficienza di quelle esistenti, gli interventi edilizi per la realizzazione di hangar per rimessaggio, di officine per la manutenzione, di punti di rifornimento del carburante, di moduli abitativi adibiti a servizio di foresteria, bar, ristoranti, punti di ristoro, nonché di ogni altra pertinenza o struttura servente delle predette superfici, sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l'esercizio delle attività produttive concernenti i nuovi campi di volo, le aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici e gli edifici ad essi afferenti si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2010, n. 160.
3. Nel caso di campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti pianivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente, fatti salvi eventuali vincoli ambientali e fermo restando il prosieguo delle attività qualora antecedenti all'istituzione del vincolo. La destinazione d'uso dei manufatti realizzati ai sensi del presente comma non è modificabile.
4. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici già afferenti ad aviosuperfici, idrosuperfici o elisuperfici, è sempre consentita la modifica della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche dell'edificio preesistente.
5. L'incremento planivolumetrico è sempre consentito nel limite massimo del 30 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e purché ciò non comporti una riduzione dell'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli. Gli interventi edilizi di cui al presente comma sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici presenti sul loro territorio.
7. Entro i successivi sessanta giorni dall'effettuazione della ricognizione di cui al comma 6, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti per renderli compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Ove sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con riguardo a specifiche superfici individuate ai sensi del comma 4, ridurre il limite massimo di incremento planivolumetrico consentito ai sensi del comma 3.
9. Per le idrosuperfici è consentita la predisposizione di approdi galleggianti per l'attracco degli idrovolanti, lo sbarco e l'imbarco degli equipaggi.
10. Nel caso di approdo a terra su spiagge pubbliche o aperte al pubblico è consentito il flottaggio a motore acceso per l'avvicinamento o l'allontanamento su canali appositamente predisposti e delimitati con adeguata segnalazione.

Art. 4.
(Scali avioturistici)

1. Gli aeroporti locali, le aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici nonché i campi di volo che ne facciano richiesta possono assumere la qualifica di scalo avioturistico, purché rispettino i requisiti tecnici e ricettivi definiti ai sensi dei commi 2 e 4.
2. Con decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti minimi essenziali, tecnici e ricettivi, che ciascun scalo avioturistico garantisce ai piloti e agli equipaggi che lo utilizzano anche in via temporanea.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione degli aeroporti, delle aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici e dei campi di volo presenti sul territorio regionale e delle loro caratteristiche.
4. Nei centottanta giorni successivi alla ricognizione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi i requisiti minimi di cui al comma 1, definiscono i criteri di individuazione e classificazione degli scali avioturistici, fermo restando l'obbligo di prevedere cinque categorie, in ordine crescente, in ragione delle strutture di cui ciascuno scalo avioturistico dispone nonché dei servizi da esso offerti o ad esso correlati.

Art. 5.
(Distretti avioturistici)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione dei punti di decollo e atterraggio più frequentati per l'attività di volo libero con apparecchi privi di motore presenti sul territorio regionale e delle loro caratteristiche.
2. Nei centottanta giorni successivi alla ricognizione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono i criteri di individuazione, classificazione e costituzione dei distretti avioturistici.

Art. 6.
(Volo turistico e servizi correlati)

1. Gli aeroclub, le scuole di volo, gli istruttori VDS e le associazioni sportive presenti sul territorio nazionale possono effettuare voli con velivoli VDS provvisti di motore per finalità turistico-ricreative con decollo e atterraggio presso lo stesso punto, anche previa corresponsione di un corrispettivo da parte del passeggero. I suddetti voli devono essere condotti da soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore VDS in corso di validità.
2. Possono altresì effettuare voli in biposto per finalità turistico-ricreative con apparecchi per il volo libero, anche previa corresponsione di un corrispettivo da parte del passeggero, i soggetti in possesso di attestazione della qualifica di istruttore o abilitati all'esercizio del biposto turistico professionale (BTP) con passeggero affiancato.
3. L'abilitazione all'esercizio del BTP è rilasciata dall'Aero Club d'Italia. Ai redditi derivanti dall'attività di volo turistico, percepiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica, su istanza dei medesimi soggetti, il regime di cui al combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 7.
(Istituzione della figura professionale di «guida avioturistica»)

1. È istituita la figura professionale di «guida avioturistica» con il compito di fornire suggerimenti, istruzioni, assistenza tecnica, informazioni culturali e servizi di accompagnamento, anche con mezzi a motore, a piloti, equipaggi e passeggeri per una migliore conoscenza ed esperienza del territorio italiano nelle condizioni di massima sicurezza a terra e in volo.
2. Nei servizi di accompagnamento di cui al comma 1 sono comprese anche le attività di trasporto dei piloti, dei passeggeri e delle relative attrezzature verso i punti di decollo e di recupero dai punti di atterraggio.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri per la formazione delle «guide avioturistiche» e per il rilascio del relativo attestato per l'esercizio dell'attività.

Art. 8.
(Promozione dell'avioturismo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente, attraverso iniziative e stanziamenti a valere sul bilancio regionale o provinciale.
2. Per la promozione dell'avioturismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano, altresì, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo incrementate di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura disciplina, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del turismo, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome è riconosciuta priorità ai progetti finalizzati alla promozione di itinerari avioturistici interregionali in ordine crescente in ragione del numero di regioni o province autonome coinvolte.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.
(Istituzione della «Settimana nazionale del volo»)

1. La Repubblica italiana riconosce la terza settimana del mese di aprile di ciascun anno quale «Settimana nazionale del volo».
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Settimana nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul tema del volo.
4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una cultura condivisa sul tema del volo, possono essere altresì organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie e incontri. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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