PDL 1423

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1423

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZINZI, BOF

Disposizioni per il riconoscimento dei titoli sportivi nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni

Presentata il 21 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Come noto, i concorsi pubblici sono organizzati in modo da tener presente, nella valutazione dei candidati, gli eventuali servizi svolti e i titoli in loro possesso. Con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono state stabilite le regole generali per il riconoscimento dei titoli, poi ulteriormente dettagliate in successivi provvedimenti, come il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, in cui sono definite le categorie di titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi.
Nei predetti decreti e regolamenti si fa riferimento a master, attività di docenza, pubblicazioni, attestati, abilitazioni professionali, incarichi, qualifica e anzianità di servizio, mentre il punto 5 della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018 è espressamente dedicato alla valutazione dei titoli. Il principio generale che si intende promuovere è quello per cui chi si è dedicato per molti anni allo studio e alla valorizzazione delle proprie capacità certamente potrà beneficiare di un punteggio per titoli direttamente proporzionale all'impegno profuso.
Tuttavia, occorre considerare come nell'ambito sportivo per il raggiungimento di risultati di rilievo, in ambito nazionale e mondiale, occorrano anni di duro allenamento e sacrifici notevoli, che richiedono impegno, abnegazione, affinamento, brama, giorno dopo giorno, senza scorciatoie. Un tempo, quello impiegato per la formazione e il perfezionamento nell'ambito delle discipline sportive, sottratto non tanto e non solo a sé stessi, nel breve periodo, quanto alla possibilità di un approfondimento in campo culturale o professionale.
Talora i risultati di rilievo raggiungono l'eccezionalità di successi mondiali e olimpici: una scalata al tetto del mondo che onora la maglia indossata e dà lustro, visibilità e prestigio alla nazione, senza tuttavia procurare rilevanti vantaggi per quegli atleti che praticano discipline considerate, nella maggior parte dei casi, sport minori. Di qui l'origine della presente proposta di legge che prevede, anche per gli atleti distintisi in competizioni sportive di rango mondiale o olimpioniche con la conquista di medaglie, la possibilità di ottenere crediti aggiuntivi nei concorsi pubblici, equiparandoli a un master, a una pubblicazione o a un servizio qualificato. Del resto anche nel percorso scolastico, almeno fino a quello universitario, i titoli sportivi danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 prevede l'inserimento dei titoli mondiali assoluti od olimpici fra i titoli da valutare. Il successivo articolo 2 disciplina le modalità di valutazione e i punteggi da assegnare ai singoli titoli. Infine l'articolo 3 reca le norme sull'ambito di applicazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per il riconoscimento dei titoli sportivi nei concorsi pubblici)

1. In tutti i concorsi pubblici, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite, il merito sportivo è inserito tra le categorie dei titoli valutabili, secondo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2.
(Valutazione dei titoli acquisiti per merito sportivo)

1. La fattispecie del merito sportivo, di cui all'articolo 1, è riconosciuta esclusivamente qualora il candidato abbia ottenuto una medaglia olimpica o una medaglia d'oro conquistata come campione mondiale assoluto, individuale o a squadre.
2. Il valore da attribuire alle singole medaglie di cui al comma 1 ai fini dell'attribuzione del punteggio finale è stabilito secondo le seguenti modalità:

a) per la prima medaglia d'oro olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, nel singolo concorso, a un'abilitazione professionale, pari a 12 punti; per ogni medaglia d'oro olimpica successiva alla prima, si aggiunge il punteggio di un master universitario di primo livello, pari a 1,5 punti, fino al raggiungimento del punteggio massimo cumulabile previsto per i master, pari a 3 punti;

b) per ogni medaglia d'argento olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, nel singolo concorso, a una pubblicazione scientifica, fino al raggiungimento del punteggio suppletivo massimo previsto per le pubblicazioni, pari a 8 punti;

c) per ogni medaglia di bronzo olimpica e per ogni medaglia d'oro conquistata come campione mondiale assoluto è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, nel singolo concorso, a uno stato di servizio qualificato ottimo, ovvero al lavoro originale prodotto nell'ambito del servizio prestato fino al raggiungimento del punteggio suppletivo massimo previsto, pari a 5 punti.

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a qualsiasi concorso pubblico, compresi quelli banditi dalle regioni a statuto ordinario e dalle regioni a statuto speciale.

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