PDL 1418

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1418

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SEMENZATO, BICCHIELLI, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI,
LUPI, PISANO, TIRELLI

Istituzione di un fondo nazionale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Presentata il 19 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di un fondo nazionale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rappresentano un problema di sanità pubblica di crescente importanza per la loro progressiva diffusione, per l'esordio sempre più precoce tra i giovani e per l'eziologia multifattoriale complessa. Si stima che in Italia tali disturbi coinvolgano circa quattro milioni di persone, di cui il 90 per cento sono donne, oltre 2 milioni gli adolescenti. Negli ultimi decenni c'è stato un progressivo abbassamento dell'età di insorgenza, tanto che sono sempre più frequenti le diagnosi in età preadolescenziale e nell'infanzia: il 59 per cento dei casi si riferisce a giovani di età compresa fra 13 e 25 anni di età, il 6 per cento riguarda fanciulli minori di 12 anni. Tra i principali disturbi relativi alla nutrizione e all'alimentazione si annoverano l'anoressia nervosa, nel 46 per cento dei casi, la bulimia nervosa, nel 28 per cento dei casi, e il disturbo da alimentazione incontrollata, nel 15 per cento dei casi.
Sono patologie gravi, caratterizzate da un'alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione del soggetto per il proprio peso e per l'immagine fortemente distorta del proprio corpo, che risultano invalidanti e possono pregiudicare, oltre ai rapporti sociali, la salute psichica e fisica dell'individuo, con conseguenze anche mortali. Infatti, se non trattati in tempi e con metodi adeguati, tali disturbi possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo.
Nella presa in carico di pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione si intersecano problematiche di tipo biologico, psichico, familiare e socio-culturale che vanno affrontate con trattamenti specializzati e multidisciplinari da parte di équipe che lavorano in modo integrato. I percorsi terapeutici di tali disturbi danno oggi risultati molto confortanti, ma la prognosi dipende da alcuni importanti fattori come la tempestività della diagnosi e del trattamento, la continuità delle cure, che non dovrebbero avere durata inferiore a due anni, e da un approccio multidisciplinare alla malattia.
L'offerta assistenziale nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione presenta alcune criticità. Dall'attuale mappatura nazionale dei centri dedicati alla cura emerge una disomogeneità nella distribuzione dei servizi sul territorio italiano, con carenza, in alcune regioni, soprattutto dei livelli di cura intensivi e di emergenza. Solo in nove regioni (Veneto, Lombardia, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Sicilia e Valle d'Aosta) vi è una rete completa nei suoi cinque livelli di assistenza, mentre risulta la mancanza totale di servizi nella regione Molise.
I posti letto destinati ai pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, distribuiti in maniera non uniforme nel territorio italiano, non sono in grado di soddisfare la richiesta di assistenza, obbligando i pazienti a rivolgersi a strutture situate fuori della loro regione. Inoltre, accade spesso che le residenze riabilitative non dispongano di posti letti riservati ai pazienti con questi disturbi, che vengono assistiti nei reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile o medicina interna, non garantendo un intervento integrato appropriato.
Vi sono poi problemi di organizzazione. La carenza di servizi, la mancanza di una rete completa in tutti i suoi livelli e la scarsità di comunicazione e coordinamento tra i servizi della rete inficiano la continuità assistenziale, elemento cruciale per l'efficacia del trattamento terapeutico di questi disturbi. Quando poi i servizi non dispongono di un'équipe multidisciplinare interna, pur essendo in grado di offrire trattamenti integrati grazie a collaborazioni con altri dipartimenti dell'ospedale o dell'azienda sanitaria, si creano difficoltà nel coordinamento dell'attività terapeutica.
Evidente è, quindi, la necessità di istituire un fondo nazionale destinato esclusivamente al trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, per finanziare in modo permanente i piani di intervento regionali e provinciali volti al miglioramento dell'assistenza alle persone affette da tali disturbi, sia per gli aspetti relativi all'efficacia clinica sia per gli interventi di adeguamento organizzativo, garantendo quanto già raccomandato dalla letteratura scientifica, dalle linee guida e raccomandazioni espresse dalla comunità scientifica a livello nazionale e internazionale e dai documenti di indirizzo del Ministero della salute.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo nazionale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con la dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento e al potenziamento dei servizi per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione al fine di promuovere il conseguimento di livelli omogenei di assistenza e di cura dei pazienti affetti da tali disturbi nell'intero territorio nazionale.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate, sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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