PDL 1416

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo III
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo IV
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                Capo V
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo VI
                        Articolo 22
                        Articolo 23

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1416

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

e dal ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il pnrr
( FITTO )

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( CALDEROLI )

con il ministro per lo sport e i giovani
( ABODI )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

con il ministro dell'interno
( PIANTEDOSI )

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
( SALVINI )

con il ministro delle imprese e del made in italy
( URSO )

con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( TAJANI )

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
( PICHETTO FRATIN )

con il ministro della cultura
( SANGIULIANO )

con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
( MUSUMECI )

e con il ministro della difesa
( CROSETTO )

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Presentato il 19 settembre 2023

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Onorevoli Deputati! – Il presente decreto-legge reca specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Mezzogiorno, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.
Il provvedimento, composto da ventitré articoli suddivisi in sei capi, presenta la seguente struttura:

a) al capo I (articoli 1-6) vengono predisposte misure tese ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché, più in generale, una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse in materia di politiche di coesione, con particolare riferimento agli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; si interviene, inoltre, in materia di contratti istituzionali di sviluppo;

b) al capo II (articoli 7 e 8) viene definita la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e sono introdotte disposizioni dirette a fronteggiare e a risolvere situazioni di particolare criticità verificatesi nell'isola di Lampedusa, in ragione della grave situazione socio-economica legata all'eccezionale flusso migratorio proveniente dai Paesi del Mediterraneo;

c) al capo IV (articoli 18 e 19) vengono previste nuove procedure concorsuali dirette a rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti territoriali del Mezzogiorno nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di attuazione delle politiche di coesione;

d) al capo V (articoli 20 e 21) sono previste disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

e) al capo VI (articoli 22 e 23) sono previste le necessarie misure finali e di coordinamento.

Inoltre, al capo III (articoli 9-17) viene introdotta e disciplinata la nuova zona economica speciale (ZES) comprendente l'intera area del Mezzogiorno.
A tal fine, si evidenzia che le zone economiche speciali sono state introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. L'obiettivo del legislatore era quello di attrarre investimenti nelle aree retroportuali. In tale contesto, quindi, le zone economiche speciali sono state istituite a ridosso delle aree portuali del Mezzogiorno e tutte le attività di natura tecnico-amministrativa erano di competenza delle Autorità di sistema portuale.
La zona economica speciale è stata concepita come un'area nella quale le aziende insediate possano beneficiare di diverse tipologie di vantaggi, tra i quali, sul piano operativo, si annoverano misure semplificative, quale la previsione di un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi decisoria.
Inoltre, si rammenta che nel quadro della missione 5, componente 3 (M5C3) – Interventi speciali per la coesione territoriale, sono stati destinati 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali – di cui al decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 – volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti trans europee di trasporto (TEN-T); ulteriori 1,2 miliardi di euro sono riservati a interventi sui principali porti del Mezzogiorno.
In ordine alla governance delle zone economiche speciali poi, si rileva che l'attuale sistema non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo.
Pertanto, per la ZES unica per il Mezzogiorno si è ritenuto opportuno introdurre anche un nuovo sistema di governance, con l'istituzione di una Struttura di missione ad hoc, e la ridefinizione degli adempimenti procedurali, con l'approntamento di un nuovo sportello unico telematico e la predisposizione di un nuovo procedimento autorizzatorio, strutturato sulla base del nuovo sistema unitario della ZES e della nuova governance.
Sulla base della pregressa esperienza, si è pertanto ritenuto che una ZES unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, possa favorire una programmazione integrata e coordinata, non perdendo le specificità territoriali.
Infatti, la costituzione di un'unica ZES consente di massimizzare nello scenario internazionale l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell'Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud o che in esso volessero insediarsi.
Del resto, l'individuazione di una ZES unica per il Mezzogiorno si giustifica anche in ragione delle rilevanti difficoltà strutturali che interessano, più in generale, l'intera area, che continua a rimanere in ritardo di sviluppo rispetto alla media dell'Unione europea, come evidenziato dai principali indicatori macroeconomici.
Estendendo la zona ammessa ai benefìci a tutto il territorio del Mezzogiorno, si supera, inoltre, la centralità attribuita alle aree portuali e si apre uno spazio per una razionalizzazione e uno sviluppo del sistema delle agevolazioni fiscali.
Si illustrano di seguito i contenuti delle singole disposizioni che compongono il provvedimento.
L'articolo 1 reca disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Il comma 1, allo scopo di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, provvede all'integrale riformulazione dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).
Viene precisato che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030.
Alla lettera a) del nuovo comma 178 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, si prevede che la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione sia impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d); la dotazione finanziaria viene inoltre impiegata in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo princìpi di complementarità e di addizionalità.
La lettera b) del nuovo comma 178, in relazione agli utilizzi delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (di cui all'articolo 1, comma 177, della stessa legge n. 178 del 2020), prevede che l'imputazione, in modo programmatico, delle risorse eventualmente destinate alle amministrazioni centrali – assicurando, in tal caso, una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali – ovvero alle regioni e alle province autonome, nonché la determinazione delle somme da ripartire tra ciascuna di esse, vengano effettuate con apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).
Ai sensi della lettera c) del nuovo comma 178, relativamente agli interventi di competenza delle amministrazioni centrali, sulla base della deliberazione del CIPESS e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR definisce un apposito accordo per la coesione, d'intesa con ciascun Ministro interessato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli accordi per la coesione sono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi. In particolare, ciascun accordo contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri, al fine di verificare la loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);

5) i princìpi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con deliberazione del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla deliberazione di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'accordo.

Ai sensi della lettera d) del nuovo comma 178, relativamente agli interventi di competenza delle regioni e delle province autonome, sulla base della deliberazione del CIPESS e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR definisce un apposito accordo per la coesione, d'intesa con ciascun presidente di regione o di provincia autonoma, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli accordi per la coesione vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi. L'elaborazione dei suddetti accordi avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali. In particolare, ciascun accordo contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di presenza di città metropolitane nel territorio regionale, l'entità delle risorse ad esse destinate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

6) il piano finanziario dell'accordo articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con deliberazione del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'accordo.

La lettera e) del comma 178 prevede, poi, che le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 vengano assegnate con deliberazione del CIPESS – adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – a ciascuna amministrazione centrale ovvero a ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi per la coesione in precedenza sottoscritti. Inoltre, si prevede che con deliberazione del CIPESS, si provveda, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a).
La lettera f) stabilisce che ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse può dare attuazione all'accordo per la coesione successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, della deliberazione di assegnazione del CIPESS.
Ai sensi della lettera g), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali, per gli interventi di valore non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per gli interventi di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali finanziati con le risorse del Fondo, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo.
Alla lettera h), si prevede che il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione, presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027.
Alla lettera i) viene illustrato il meccanismo di erogazione delle risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, alle amministrazioni che hanno stipulato gli accordi per la coesione, già assegnate con deliberazione del CIPESS ai sensi della citata lettera e). A tal fine, le predette risorse vengono, in seguito all'avvenuta assegnazione, trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione istituito presso la Ragioneria generale dello Stato dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Successivamente, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse così trasferite in favore delle amministrazioni stipulanti gli accordi per la coesione ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle amministrazioni predette, in base alle richieste del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini, poi, del monitoraggio della spesa relativa agli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni assegnatarie hanno l'obbligo di comunicare i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario introdotto dall'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Inoltre, per far fronte a possibili di carenze di liquidità, si prevede un apposito meccanismo di riassegnazione delle risorse già assegnate ma non ancora utilizzate, che possono essere riassegnate per interventi urgenti di titolarità di altra amministrazione.
La lettera l), infine, stabilisce il trasferimento al Fondo di rotazione istituito presso la Ragioneria generale dello Stato delle altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che alla copertura finanziaria degli interventi e delle linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione stipulati con le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome, possono concorrere anche:

le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 (ossia, gli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020), qualora non già impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali risorse, peraltro, vengono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse;

i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle deliberazioni del CIPESS, ai sensi della lettera e) del citato comma 178 della legge n. 178 del 2020;

le risorse derivanti dai rimborsi europei e dal corrispondente cofinanziamento nazionale previste dall'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente.

Il comma 3 illustra la procedura di eventuale modifica degli accordi per la coesione, prevedendone la modificabilità d'intesa tra le parti stipulanti, all'esito di un'apposita istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla deliberazione del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo è poi sottoposta – su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione – all'approvazione del CIPESS, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate, ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla deliberazione di assegnazione delle risorse. Viene precisato, inoltre, che la modifica del cronoprogramma degli interventi definito dall'accordo per la coesione è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di garantirne il rispetto per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatiore dell'intervento o della linea d'azione.
Il comma 4 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi, stipulando apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione.
Il comma 5, infine, provvede a modificare il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevedendo che non sia più necessaria, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la necessità di una preventiva deliberazione del CIPESS – adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – quando questo avvenga nell'ambito degli accordi di cui al novellato articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020.
L'articolo 2 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, stabilendo, al comma 1, il trasferimento delle risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione, su richiesta dell'amministrazione centrale, regionale o provinciale assegnataria e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, mediante il riconoscimento di anticipazioni, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. Inoltre, si prevede che la deliberazione del CIPESS di assegnazione può stabilire, in casi particolari, specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal comma 1 nonché dai commi 2 e 3.
Il comma 2 prevede che, per ciascun accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, viene erogata un'anticipazione pari al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'accordo, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non ha dato luogo a pagamenti. Per le amministrazioni assegnatarie, tali anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'accordo per il quale sono erogate.
Al comma 3 è previsto che ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse presenti apposita domanda di rimborso dei pagamenti intermedi e del saldo medio tempore effettuati. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni abbiano richiesto l'anticipazione, il rimborso può essere richiesto soltanto qualora le spese fino a quel momento sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo risultino almeno pari alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
Il comma 4 introduce il definanziamento dell'accordo per la coesione per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.
Il comma 5, in materia di monitoraggio degli interventi oggetto degli accordi di coesione, obbliga le amministrazioni assegnatarie delle risorse al costante aggiornamento del Sistema nazionale di monitoraggio introdotto dall'articolo 4 del presente decreto nonché alla trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione, almeno ogni sei mesi, di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'accordo per la coesione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile i moduli da utilizzare per l'elaborazione delle menzionate relazioni, indicando le modalità di trasmissione delle stesse.
Il comma 6, riprendendo il comma precedente in ordine al definanziamento degli accordi per la coesione, stabilisce che entro il 31 marzo di ciascun anno, tale misura è disposta con deliberazione del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta, dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, dal Dipartimento per le politiche di coesione.
Infine, il comma 7 illustra il procedimento finalizzato a garantire l'ottemperanza da parte delle amministrazioni assegnatarie agli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale. In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, infatti, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione assegni all'amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della deliberazione di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel sistema di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli stessi.
L'articolo 3, al comma 1, al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, nonché allo scopo di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione.
In particolare, il comma 1, prevede che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendano disponibili nel Sistema informativo unitario «ReGiS» i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).
Il comma 2 prevede che, nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato saranno comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 le specifiche modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi.
Il comma 3 stabilisce che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento si tenga conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico ReGiS.
Il comma 4 stabilisce che l'omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema informatico ReGiS da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.
L'articolo 5 introduce disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione, prevedendo che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, siano pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee, prevede che i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema informatico ReGiS e nel Sistema nazionale di monitoraggio siano pubblicati sul medesimo portale.
L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.
Al comma 1 apporta due modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. In particolare:

il comma 1 attualmente prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi speciali in argomento e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un contratto istituzionale di sviluppo che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Ebbene, la modifica apportata consente che la stipulazione di tali contratti sia ammessa esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea. In deroga, i contratti possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie;

il comma 6 attualmente disciplina l'inerzia o l'inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi in argomento, nonché il mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma prevedendo che, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo eserciti il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La modifica introdotta dispone, invece, che il potere sostitutivo del Governo sia attuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di governance del PNRR, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a controllo o a partecipazione pubblica, anche quotate, di società in house o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.

Infine, il comma 2 modifica l'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, disponendo che con deliberazione del CIPESS siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più solo infrastrutturali, come attualmente previsto) compresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.
Il capo II reca due disposizioni in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa.
L'articolo 7 disciplina la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
Il comma 1, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro per lo sport e i giovani e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.
Il comma 2 individua le funzioni della Cabina di regia che, in particolare:

esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

approva il Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI);

approva, in coerenza con il PSNAI, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su tali risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il comma 3 prevede che la Cabina di regia approvi un documento programmatico, denominato Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI). Tale piano individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con deliberazione del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvederà alla definizione delle modalità operative del PSNAI.
Il comma 4 dispone che l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare su dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, i commi 5 e 6 prevedono che la Cabina di regia, al fine di svolgere le proprie funzioni:

acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia.

L'articolo 8, al comma 1, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, conseguente all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione siciliana, predisponga un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e di altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici esistenti.
Il piano degli interventi di cui al precedente periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle amministrazioni di cui al medesimo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione.
Il piano degli interventi identificati dal CUP viene approvato con deliberazone del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che assegna le relative risorse al comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso.
In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al presente articolo, nonché di quelli inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della citata legge n. 147 del 2013, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8, come determinato nella deliberazione del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. Gli oneri derivanti dalla norma trovano copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 2 prevede che le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.
Ai sensi del comma 3, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.
Al comma 4 viene chiarito che gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e che alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.
Il comma 5 prevede, nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, l'applicazione alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, della disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, nonché delle disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Il comma 6 stabilisce, al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al precedente periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

Il comma 7 stabilisce, con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, che la valutazione di incidenza è conclusa in 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.
Infine, al comma 8 viene chiarito che gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

L'articolo 9 reca, al comma 1, la definizione di Zona economica speciale.
Al comma 2 viene istituita la nuova Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, che, dal 1° gennaio 2024, sostituirà le attuali Zone economiche speciali, istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12, e disciplinate nel dettaglio dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
L'articolo 10 definisce l'organizzazione della governance della nuova ZES unica.
Al comma 1 si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Cabina di regia ZES, alla quale vengono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e della quale è illustrata altresì la composizione. In particolare, la Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni del Mezzogiorno sui territori delle quali si estende la nuova ZES unica per il Mezzogiorno. Viene prevista, poi, la possibilità di partecipazione, nella qualità di osservatori e su invito, anche dei rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia viene svolta da una segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni che ne fanno parte, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al comma 2 si provvede ad istituire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la nuova Struttura di missione per la ZES unica, denominata «Struttura di missione ZES», posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. In ordine alla composizione della Struttura, al cui vertice è posto un coordinatore, se ne prevede l'articolazione in due direzioni generali, a loro volta suddivise in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
Il comma 3 elenca i compiti e le funzioni attribuite alla nuova Struttura di missione, tra le quali riveste particolare importanza lo svolgimento delle attività istruttorie e l'assunzione delle funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica necessaria per l'attuazione dei progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, precedentemente di pertinenza dei Commissari straordinari per le ZES istituiti dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ai quali, con il presente decreto, la Struttura di missione si sostituisce.
Il comma 4 individua, in collegamento con le previsioni del comma 2, le unità di personale di cui si compongono le diverse articolazioni della Struttura, ossia:

3 unità dirigenziali di livello generale, costituite dal coordinatore e da una unità per ciascuna delle due direzioni generali;

4 unità dirigenziali di livello non generale;

60 unità di personale non dirigenziale, delle quali:

30 unità sono individuate tra il personale dell'Agenzia per la coesione territoriale già confluito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

30 unità sono individuate tra il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche) od anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero, ancora, da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999), il cui trattamento economico, in tal caso, è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Si precisa che all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario;

un contingente di esperti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per i quali è contestualmente fissato un compenso massimo annuo pari ad euro 50.000 (al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) ed un limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Il comma 5 rimette ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei seguenti aspetti:

organizzazione, anche territoriale, della Struttura di missione;

competenze degli uffici dirigenziali;

la data a partire dalla quale le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

Il comma 6 consente alla Struttura di missione ZES di svolgere, a richiesta degli enti competenti, le funzioni di stazione appaltante, operando, in tal caso, a fini acceleratori, a mezzo di ordinanze e in deroga ad ogni disposizione di legge (eccezion fatta per le disposizioni della legge penale, dei princìpi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli eurounitari), ai sensi dell'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ciò, allo specifico fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, con previsione dell'esercizio delle funzioni ora descritte fino al 31 dicembre 2026, ossia al termine di scadenza del Piano.
Il comma 7 consente alla Struttura di missione, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni ordinarie nonché di quelle di stazione appaltante di cui al comma precedente, di avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA.
Il comma 8 sancisce, a partire dalla data individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5, la cessazione dall'incarico dei Commissari straordinari per le ZES nominati ai sensi del citato decreto-legge n. 91 del 2017. Allo stesso tempo, viene disposta l'automatica cessazione – sempre a decorrere dalla medesima data – anche degli incarichi dirigenziali già conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari, laddove non dovessero essere confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione della Struttura di missione.
Il comma 9, coerentemente con la prossima cessazione dall'incarico, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari per le ZES trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
Il comma 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha previsto il trasferimento, in via temporanea, alla Presidenza del Consiglio dei ministri di trenta unità di personale da destinare alle amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione.
Il comma 11 provvede a quantificare i costi di funzionamento della Struttura di missione e a indicarne le relative coperture finanziarie.
Il comma 12 dispone una modifica al decreto-legge n. 91 del 2017, meglio precisando, all'articolo 5-bis, le categorie di progetti da attuare all'interno dell'area ZES e da qualificare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
L'articolo 11 contiene disposizioni in merito al Piano strategico della ZES unica.
Il comma 1 stabilisce il contenuto del Piano, di durata triennale, con il quale è definita, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo diversificato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari da realizzare nonché le modalità di attuazione.
Il comma 2 prevede che tale Piano sia predisposto dalla Struttura di missione, con la partecipazione e la consultazione delle regioni interessate.
Il comma 3 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia ZES, venga approvato il Piano di sviluppo strategico della ZES.
L'articolo 12 istituisce, presso la Struttura di missione, il portale web della ZES unica.
Al comma 1 viene indicata la finalità del portale, che è quella di favorire un'immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefìci connessi.
Il comma 2 precisa che il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefìci riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
Il comma 3 prevede che per l'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione (CapCoe) finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
L'articolo 13 istituisce lo sportello unico digitale ZES, denominato «S.U.D. ZES».
In particolare, il comma 1 provvede all'istituzione dello sportello presso la Struttura di missione ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che, nel caso di procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 14, svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'autorizzazione unica.
L'estensione dello sportello unico in ragione della definizione del nuovo perimetro territoriale della ZES unica per il Mezzogiorno garantirà il rafforzamento del presidio e la maggiore efficienza del processo di decisione della governance dei programmi di investimento pubblico relativi alla ZES unica qualificandosi quale intervento finalizzato a stimolare, favorire e determinare il cambiamento strutturale del funzionamento delle pubbliche amministrazioni attraverso la progettazione e l'implementazione di una piattaforma digitale unica per tutte le ZES. L'adozione di una strumentazione unica, il coinvolgimento degli stakeholders di tutte le aree garantiranno, in tal senso, il superamento di difformità procedurali e comporteranno un miglioramento di carattere permanente della capacità amministrativa e tecnica con impatto generale sull'attuazione delle politiche settoriali volte al rafforzamento della ZES unica per il Mezzogiorno.
Il comma 2 delinea le funzioni attribuite allo sportello unico, il quale, sempre limitatamente agli interventi sottoposti alla suddetta autorizzazione unica, rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione ai procedimenti amministrativi in materia di:

attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

interventi edilizi, compresi gli interventi di trasformazione del territorio a iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, alla modifica e all'esercizio di un'attività produttiva;

realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Al comma 3 è previsto che il S.U.D. ZES operi secondo i migliori standard tecnologici e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi di procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il SUAP, a sua volta, trasmette immediatamente le predette domande di autorizzazione unica alla Struttura di missione ZES, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite dal citato decreto ministeriale 12 novembre 2021.
Infine, il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dello sportello unico si provveda a valere sulle disponibilità del Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
L'articolo 14 introduce il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive all'interno dell'area della ZES unica, già regolamentato, con riferimento al vigente sistema delle ZES e al relativo regime commissariale, dall'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017.
Il comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, viene previsto che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, non soggetti a SCIA, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata – in base alla procedura analiticamente descritta al successivo articolo 15 – su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
Al comma 2 si prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Al comma 3 si precisa che, stante l'unitarietà del contenuto dell'autorizzazione unica e del relativo procedimento autorizzatorio, non è consentito il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
Ai sensi del comma 4, a fini ulteriormente acceleratori, ogni regione compresa nell'area della ZES unica trasmette al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, entro sessanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2024, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La convenzione è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1.
L'articolo 15, in continuità con la disposizione precedente, illustra nel dettaglio i contenuti e le funzioni dell'autorizzazione unica e ne descrive compiutamente il procedimento di rilascio.
Il comma 1, a tal fine, stabilisce che le imprese che intendano avviare attività produttive ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica sono tenute a presentare apposita istanza allo sportello unico S.U.D. ZES, corredata della relativa documentazione ed eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti il compimento della necessaria istruttoria tecnico-amministrativa.
Il comma 2, poi, precisa che dell'avvenuta presentazione dell'istanza al soggetto richiedente è rilasciata, in via telematica, apposita ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il comma 3 disciplina l'ipotesi della richiesta di un eventuale supplemento istruttorio, stabilendo che, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, lo Sportello unico S.U.D. ZES può – previa richiesta delle amministrazioni competenti – richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di consentire al soggetto istante di far fronte alla richiesta di integrazione, è attribuita a questi la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, infine, la domanda si intende respinta.
Il comma 4, proseguendo nella descrizione del procedimento unico autorizzatorio, prevede che, entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della citata legge n. 241 del 1990. Con riferimento alla predetta conferenza di servizi, è altresì previsto che:

tutte le amministrazioni coinvolte in sede di conferenza rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni, in luogo dei 45 giorni stabiliti dall'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Tale riduzione dei termini si giustifica alla luce della particolare rilevanza degli interventi previsti all'interno della ZES unica, già qualificati ex lege, ai sensi dell'articolo 14, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la previsione del termine ordinario dei 30 giorni per il rilascio delle determinazioni di competenza viene mantenuta, ma, nelle sole ipotesi in cui le determinazioni debbano essere rilasciate da amministrazioni deputate alla tutela di interessi cosiddetti «sensibili», ossia preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni eurounitarie;

al di fuori dei casi indicati nell'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990 (ossia, nei casi in cui l'amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, ovvero qualora ritenga che le condizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di modificare la decisione finale, ovvero qualora siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso non superabili), l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, anche in considerazione dei potenziali impatti del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza, nonché del conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES;

contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. In ogni caso, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che, alternativamente:

non abbiano partecipato alla riunione;

pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione;

abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il comma 5, in continuità con la previsione di cui all'articolo 14, comma 1, precisa il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che:

sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto;

ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento;

comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il comma 6 disciplina la peculiare ipotesi in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale (cosiddetto «PAUR»). Stante la già rammentata rilevanza degli interventi da attuare all'interno dell'area della ZES unica, è sempre prevista la partecipazione anche di un rappresentante della Struttura di missione ZES. Inoltre, nei casi predetti, si introduce un procedimento ad hoc diretto ad una rapida composizione di eventuali valutazioni contrastanti tra amministrazioni emerse in seno alla conferenza di servizi, che abbiano condotto a un diniego dell'autorizzazione. In tali ipotesi, infatti, si prevede che il coordinatore della Struttura di missione ZES possa chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Successivamente al deferimento, la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede l'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine, al fine di raggiungere l'intesa. Infine, a fini acceleratori, è previsto che l'intera procedura descritta dal comma in esame debba svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
Il comma 7 estende l'applicabilità della disciplina dell'autorizzazione unica introdotta dai commi da 1 a 6 anche agli interventi aventi ad oggetto opere od attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro tre giorni dalla ricezione, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi e rilascia l'autorizzazione unica. Anche in tali ipotesi è prevista la partecipazione di un rappresentante della Struttura di missione ZES. Inoltre, anche nel caso in cui il rappresentante della Struttura di missione abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, si prevede che il coordinatore della Struttura di missione ZES possa chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. Qualora la questione venga effettivamente deferita, trovano applicazione le stesse disposizioni già esaminate in relazione alle ipotesi di deferimento al Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, ivi compreso il termine massimo di conclusione della procedura, ossia sessanta giorni.
Il comma 8 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.
Nelle more dell'esercizio della delega al Governo per la revisione del sistema tributario, di cui all'articolo 1 della dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, e in coerenza con i princìpi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della citata legge, in materia di sviluppo economico del Mezzogiorno, l'articolo 16 del presente decreto-legge introduce il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In particolare, il comma 1 prevede che, per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il comma 2 chiarisce che possono fruire dell'agevolazione gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione del presente articolo; in particolare, il credito di imposta non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non trova, inoltre, applicazione alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014.
Il comma 4 prevede che, fermo restando il limite di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni con esclusione delle spese di manutenzione. Non possono accedere all'agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Qualora, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Viene, inoltre, precisato che il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo quanto previsto dal presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.
Il comma 5 individua la base giuridica europea per la compatibilità della misura; si prevede che il credito di imposta viene concesso ai sensi dell'articolo 14 del richiamato regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, concernente gli aiuti a finalità regionale in esenzione dalla notifica.
Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, si prevede che le imprese beneficiarie debbano mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefìci concessi e goduti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al momento del riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Inoltre, al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria. In particolare, il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse.
Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sono, inoltre, definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
L'articolo 17, al comma 1, prevede lo slittamento del termine stabilito ex lege per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito denominato «Piano»), come disciplinato ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 516 e 516-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Nel dettaglio, infatti, il citato articolo 1, comma 516-bis, ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano.
In attuazione di tale previsione, l'allora Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha dunque emanato il decreto n. 350 del 2022, il quale, all'articolo 2, comma 3, ha previsto che, entro i successivi 90 giorni dalla pubblicazione del bando per la definizione e l'aggiornamento del Piano, le autorità di bacino distrettuali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di governo d'ambito trasmettono allo stesso Ministero – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche le relative informazioni e la documentazione necessaria alla redazione del Piano medesimo.
Per quanto qui di interesse, per l'anno 2023, in attuazione della citata normativa (di rango primario e di attuazione), la Direzione generale per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettivamente, ha pubblicato il bando per la redazione del Piano in data 21 giugno 2023, con ciò facendo spirare in data 20 settembre 2023, in attuazione della citata disposizione, il termine per la trasmissione della relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con nota presentata in sede di Conferenza unificata del 2 agosto 2023, tuttavia, le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto il termine sopra indicato eccessivamente breve, stante il necessario adeguamento della propria attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto n. 350 del 2022 sopra citato, al recepimento della direttiva europea relativa alle acque destinate al consumo umano e del nuovo regolamento comunitario per il riutilizzo a fini irrigui delle acque depurate, nonché a quanto richiesto in materia dal Commissario nazionale per l'emergenza idrica.
Alla luce di tali necessità, si rende pertanto necessaria una proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale citato, per il solo anno 2023, dal 20 settembre al 30 ottobre (così come richiesto dalla stessa Conferenza unificata).
Al fine di non alterare la partecipazione delle amministrazioni alla determinazione e revisione del Piano, la proroga del termine de qua deve intendersi riferita anche alla possibilità di integrare o modificare quanto eventualmente già precedentemente trasmesso da talune amministrazioni.
Il comma 2 prevede che, al fine di supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.a può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.
Il comma 3 prevede che la società SACE S.p.a. dia comunicazione del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla società medesima e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito.
Il comma 4 disciplina la destinazione degli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.
Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
Il comma 6 incrementa da 1 a 3 il numero dei rappresentanti della Conferenza unificata che compongono la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 221 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il capo IV in materia di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione è composto di due articoli.
L'articolo 18 reca misure volte a rafforzare l'integrazione delle politiche di coesione con le risorse del PNRR.
Il comma 1 dell'articolo in esame modifica i commi 12 e 14 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR; in particolare, con la modifica recata al comma 12, secondo periodo, viene innalzato da 30.000 a 50.000 euro il compenso annuo lordo previsto per gli incarichi, in numero non superiore a dieci, conferiti a titolo non esclusivo, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione; con la modifica al comma 14 si prevede che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), per la quale si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 19, al comma 1 autorizza, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2024, di 2.200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ciò al fine precipuo di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle predette regioni ed enti territoriali nell'attuazione delle politiche di coesione di livello territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali.
Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui a comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
Il comma 3 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1 tra le amministrazioni interessate e individua i relativi limiti di spesa.
Il comma 4 prevede che, al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione e delle connesse elevate professionalità, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una o più procedure per esami. A tal fine, il citato Dipartimento si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), che adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Inoltre, viene quantificato il limite massimo di spesa per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma.
Il comma 5 prevede che coloro che hanno superato il concorso e che sono collocati in graduatoria in posizione utile siano assegnati alle amministrazioni di destinazione secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Inoltre, in coerenza con la finalità della presente disposizione, ossia mettere a disposizione delle regioni e degli enti territoriali dei funzionari esperti in politiche di coesione, si prevede che coloro che hanno superato il concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale elenco le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere, non oltre il termine di due anni dalla data di approvazione, previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinato allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
Il comma 6 prevede che, al termine della procedura selettiva, i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata non superiore a tre mesi, erogato:

in presenza, da istituzioni universitarie, specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dall'associazione Formez PA, sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le modalità organizzative del corso di formazione sono stabilite con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di 1.000 euro mensili lordi. Il pagamento della citata borsa di studio è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle amministrazioni di assegnazione. Inoltre, viene quantificato il limite massimo di spesa per l'anno 2024 per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma.
Ai sensi del comma 7, fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
Il comma 8 reca la copertura finanziaria della disposizione.
Infine, il capo V detta disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.
L'articolo 20 modifica il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rimodulando i termini del trattenimento degli stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale presso i centri di permanenza per i rimpatri.
I termini attuali – 3 mesi, prorogabili di ulteriori 45 giorni – sono rimodulati in 6 mesi, cui possono aggiungersene altri 12, per un totale di 18 mesi, in coerenza con la misura massima restrittiva consentita dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in materia di rimpatri, nei casi in cui lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.
In conformità alla citata direttiva e alla raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione europea, del 16 novembre 2017, ciascun periodo di trattenimento ha durata trimestrale ed è sottoposto a convalida, anche in funzione di riesame della posizione giuridica del soggetto trattenuto, dell'Autorità giudiziaria.
L'articolo 21, in relazione all'urgenza e alla necessità connessa con l'incremento dei flussi migratori, prevede:

al comma 1, modifiche alle disposizioni relative alle opere di difesa nazionale, qualificandole come opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale e aggiungendo all'elenco delle opere i punti di crisi e i centri di permanenza per i rimpatri di cui agli articoli 10-ter e 14 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Per la realizzazione delle opere di difesa e sicurezza nazionale è previsto che il Ministero della difesa possa ricorrere alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per le procedure di acquisizione in caso di somma urgenza e di protezione civile;

al comma 2, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire le aree interessate dalla realizzazione di un numero idoneo di strutture, anche temporanee, di permanenza e rimpatrio, e di centri di accoglienza (si tratta delle strutture di cui ai citati articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015), anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. È previsto che il piano possa essere aggiornato periodicamente anche in relazione all'afflusso di ulteriori risorse finanziarie. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente;

al comma 3, l'incarico al Ministero della difesa, per il tramite del Genio militare e delle Forze armate, anche avvalendosi della società in house Difesa servizi S.p.A., di realizzare le strutture definite dal comma 2. Tali opere sono qualificate di diritto opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, senza la necessità di predisporre un decreto ministeriale in tal senso;

al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, volto a finanziare la realizzazione delle predette strutture, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023;

da ultimo, il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4;

il comma 6 autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo, e di 400.000 euro per l'anno 2023, per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6.

L'ultimo capo, il VI, contiene disposizioni finali.
L'articolo 22 predispone il necessario coordinamento con la precedente disciplina normativa delle ZES e introduce disposizioni transitorie applicabili nelle more del concreto avvio del nuovo sistema della ZES unica.
In tale ottica, il comma 1, incidendo sul decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12 (ovverosia la normativa di disciplina del vigente sistema delle ZES), provvede:

all'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, delle norme ritenute non più attuali alla luce dalle disposizioni del presente decreto;

ad effettuare le opportune modifiche formali alle disposizioni ritenute compatibili.

Il comma 2, al fine di garantire in ogni caso l'avvio delle iniziative imprenditoriali nell'area della ZES unica nelle more della concreta operatività della Struttura di missione, prevede l'applicazione, per le istanze presentate successivamente al 1° gennaio 2024, del procedimento autorizzatorio unico previsto dal presente decreto e la provvisoria ultrattività dei Commissari straordinari per le ZES attualmente operativi, che svolgeranno, in via temporanea, le funzioni demandate alla Struttura di missione.
Il comma 3 prevede, per le finalità di cui al comma 2, che a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati nella lettera c);

c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica – Interregionale Puglia-Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

Il comma 4 prevede che, per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, resta fermo l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023, ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle zone economiche speciali (ZES) come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 123, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1.
I commi 5 e 6 recano disposizioni finanziarie e contabili.
L'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023.

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché delle aree interne del Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 7 settembre e del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura, per la protezione civile e le politiche del mare e della difesa;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA COESIONE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato “Accordo per la coesione”, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2;

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione; a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2, e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di presenza nel territorio regionale di Città metropolitana, l'entità delle risorse ad esse destinate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).».

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.
3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profilli finanziari definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A..
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: «e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostitute dalle seguenti: «, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020».

Art. 2.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.
2. Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa viene erogata un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.
3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.
5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse.
6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.
7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'accordo.

Art. 3.
(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione)

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione – Sistema nazionale di monitoraggio)

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, i relativi codice identificativo gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie, del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui all'articolo 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» è soppressa.

Capo II
STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Art. 7.
(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.
2. La Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sia sulle risorse europee o regionali, sia su quelle nazionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI.
4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alle manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti identificati dal codice unico di progetto (CUP), assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.
2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.
5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro la soglia massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.
8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Capo III
ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD – ZES UNICA

Art. 9.
(Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Art. 10.
(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto–legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto–legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Art. 11.
(Piano strategico della ZES unica)

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

Art. 12.
(Portale web della ZES unica)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 13.
(Sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES)

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette immediatamente alla Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Art. 14.
(Procedimento unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, nonché in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
4. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2, ogni regione interessata presenta al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.

Art. 15.
(Autorizzazione unica)

1. Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
4. Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, il soggetto attuatore svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 16.
(Credito d'imposta ZES unica)

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.
3. SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.
4. Gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;».

Capo IV
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 18.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, secondo periodo, le parole: «30.000» sono sostituite dalle seguenti: «50.000»;

b) al comma 14, le parole: «cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 19.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. A decorrere dall'anno2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.
5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinato allo svolgimento di attività direttamente afferenti le politiche di coesione.
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato da Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f).

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Art. 20.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21.
(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

1. All'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;

b) dopo il comma 1-bis) è inserito il seguente:

«1-ter) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.
3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.
4. Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.
7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»;

2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse;

4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.
3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);

c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica – Interregionale Puglia – Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 23.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2023.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR
Zangrillo,
Ministro per la pubblica amministrazione
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Giorgetti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Sangiuliano, Ministro della cultura.
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Crosetto, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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