PDL 1413

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1413

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di velocipedi a pedalata assistita

Presentata il 15 settembre 2023

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Onorevoli Deputati! – Come è noto, con l'articolo 75, suddiviso in numerosi commi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», è stato disciplinato l'utilizzo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Peraltro, le problematiche emerse nell'uso di tali strumenti di locomozione sono apparse sin da subito analoghe a quelle che si riscontrano per l'uso dei velocipedi a pedalata assistita (cosiddette e-bike) disciplinato dall'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo che, peraltro, non obbliga gli utilizzatori delle e-bike a dotare le stesse di apposite luci, né ad indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità). Per la guida delle e-bike non è previsto del resto nemmeno il requisito di un'età minima (14 anni) come invece è previsto per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, oltre all'obbligo del casco sino all'età di 18 anni.
Proprio per introdurre una maggiore sicurezza nell'uso dei velocipedi a pedalata assistita e un'età minima per il loro utilizzo, con la presente proposta di legge statale si intende estendere la normativa statale in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai menzionati velocipedi a pedalata assistita.
Si prevede infine che anche per le e-bike sia affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità di introdurre l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei predetti velocipedi a pedalata assistita.
Riassumendo, in sintesi la presente proposta di legge statale prevede per l'uso delle e-bike le seguenti prescrizioni:

che le e-bike siano dotate di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti;

che il conducente del velocipede a pedalata assistita debba circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando transita all'interno di gallerie o circola in ore notturne (ossia: da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere);

che l'uso delle e-bike sia consentito solo a coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;

l'uso di idoneo casco protettivo, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, per i conducenti di età inferiore a diciotto anni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvii apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità di introdurre l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e dei velocipedi a pedalata assistita.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge statale propone alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», per introdurre nell'ordinamento giuridico una maggiore sicurezza sull'utilizzo dei velocipedi a pedalata assistita (cosiddette e-bike) nella circolazione stradale.
L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individua le caratteristiche dei velocipedi nell'ambito dei veicoli disciplinati dal medesimo codice della strada e stabilisce che sono considerati velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente le caratteristiche tecniche ivi indicate.
La proposta di legge statale in esame, al fine di garantire la maggior tutela sia del conducente che degli altri utenti della strada, ad integrazione di quanto già previsto dal codice della strada, estende ai velocipedi a pedalata assistita alcune disposizioni sulla sicurezza nella circolazione stradale previste dalla disciplina in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 1, commi da 75 a 75 vicies-ter, della suindicata legge n. 160 del 2019, considerando che le problematiche emerse nell'uso dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono analoghe a quelle che si riscontrano per l'uso dei velocipedi a pedalata assistita.
L'articolo 1 della proposta di legge statale, pertanto, estende la disciplina di tutela prevista per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica dalla citata legge n. 160 del 2019, ai velocipedi a pedalata assistita, stabilendo che:

a) durante tutto il periodo dell'oscurità e qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, gli stessi siano provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti (comma 75-sexies);

b) durante tutto il periodo dell'oscurità, sia per la circolazione nei centri abitati che fuori dei centri abitati, sussista l'obbligo per il conducente di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (comma 75-septies);

c) possano essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (comma 75-octies);

d) nel caso siano condotti da utilizzatori di età inferiore a diciotto anni, sussista l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (comma 75-novies).

L'articolo 2 reca disposizioni per avviare una apposita istruttoria presso i Ministeri competenti con il fine di verificare:

a) la necessità di introdurre anche per i velocipedi a pedalata assistita l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi;

b) le modalità per intensificare i controlli sull'uso dei velocipedi a pedalata assistita, per vietarne la circolazione e sanzionarne l'utilizzo qualora siano modificati per aumentarne la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada. È previsto inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte, in quanto si tratta di disposizioni che introducono nell'ordinamento una maggior sicurezza nella circolazione stradale dei velocipedi a pedalata assistita (articolo 1) e che prevedono un'istruttoria presso i Ministeri competenti sull'obbligo di assicurazione e su un aumento dei controlli sulla circolazione stradale delle e-bike (articolo 2), l'attuazione delle quali avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di velocipedi a pedalata assistita)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75-sexies, dopo le parole: «propulsione prevalentemente elettrica» sono inserite le seguenti: «e i velocipedi a pedalata assistita»;

b) al comma 75-septies, dopo le parole: «propulsione prevalentemente elettrica» sono inserite le seguenti: «e del velocipede a pedalata assistita»;

c) al comma 75-octies, dopo le parole: «propulsione prevalentemente elettrica» sono inserite le seguenti: «e i velocipedi a pedalata assistita»;

d) al comma 75-novies, dopo le parole: «I conducenti» sono inserite le seguenti: «dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e dei velocipedi a pedalata assistita».

Art. 2.
(Ulteriori disposizioni)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei velocipedi a pedalata assistita nonché di intensificare i controlli, per vietare la circolazione e sanzionare i velocipedi a pedalata assistita modificati per aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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