PDL 1409

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1409

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BISA, BOF, CAVANDOLI, FRASSINI, FURGIUELE, LAZZARINI, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO, PRETTO

Concessione di un incentivo per la promozione dell'occupazione giovanile presso negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici

Presentata il 15 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di riconoscimento di negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici in tutta Italia. Le istituzioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria si stanno sempre più orientando verso la conservazione di tale patrimonio nonché il riconoscimento e la salvaguardia del suo valore culturale ed economico. I negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici storici rappresentano, infatti, un patrimonio imprenditoriale, sociale e culturale che è parte integrante della storia delle città italiane e contribuisce a sviluppare e a radicare un collettivo senso di appartenenza e di identità negli abitanti.
In generale le attività storiche basano la propria connotazione su valori come la tradizione, le regole e le metodologie di lavoro non scritte che vengono tramandate di generazione in generazione e che caratterizzano ciascuna attività come unica e di eccellenza nel proprio genere. Si tratta di caratteristiche che attribuiscono a tali attività il valore di bene culturale da tutelare quale parte integrante del patrimonio delle città e di cui occorre evitare la chiusura. Anche tali realtà, infatti, devono fronteggiare il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, che resta una delle principali criticità che affligge il mercato del lavoro. Nel 2022, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 41 per cento delle assunzioni e tenderà ad aumentare ulteriormente anche per l'accelerazione della domanda attesa come effetto degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Praticamente si prevede uno scenario in cui un posto di lavoro su due resterà scoperto.
La filosofia generale che muove la presente proposta di legge consiste nell'idea che, tutelando le attività commerciali e artigiane storiche, si possa altresì tutelare l'intero comparto del commercio nelle aree dove tali attività storiche sono insediate. Proprio per questo motivo, la presente proposta di legge prevede la concessione di un incentivo ad hoc per i titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici che procedano all'assunzione di giovani di età inferiore a trent'anni con l'obiettivo che in tal modo si possano tramandare loro le competenze necessarie per la prosecuzione di attività che, in alcuni casi, sono attive da oltre un secolo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi per sostenere l'occupazione giovanile presso negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile presso negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 2 della presente legge è concesso, a domanda, un incentivo nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni, effettuate nell'anno 2024, di lavoratori che:

a) alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione;

c) siano registrati nel Programma operativo nazionale «Iniziativa occupazione giovani».

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per un periodo di dodici mesi.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

1. I beneficiari dell'incentivo di cui alla presente legge sono i titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici come definiti ai sensi delle rispettive leggi regionali.

Art. 3.
(Cumulabilità)

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è cumulabile con altre misure di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione delle stesse, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo riconosciuto ai sensi della presente legge per ciascun lavoratore assunto è pari al 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Art. 4.
(Modalità di fruizione dell'incentivo)

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
2. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine all'effettiva disponibilità di risorse per l'erogazione dell'incentivo.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2 in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare dell'incentivo spettante e allo stesso è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il successivo termine perentorio di sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della procedura telematica di cui al comma 2, l'avvenuta stipulazione del contratto che dà titolo all'incentivo.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 la riserva di somme operata in favore del richiedente decade e le somme medesime sono rimesse a disposizione di altri potenziali beneficiari.
5. L'incentivo di cui alla presente legge è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipulazione del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo, fino ad esaurimento delle risorse. In caso di insufficienza delle risorse, l'INPS ne fornisce immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 2, anche tenuto conto della ripartizione a livello regionale, per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro per il ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 della Commissione, del 1° dicembre 2022, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del Programma medesimo. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, con propria deliberazione, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

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