PDL 1408

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1408

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLO

Modifica all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soglia di sbarramento nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 14 settembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Dall'elezione diretta del Parlamento europeo avvenuta per la prima volta nel giugno del 1979 sono ormai trascorsi oltre quattro decenni. In questo lasso di tempo l'Unione europea è cresciuta, estendendosi in particolare verso l'Est europeo mentre molti altri Stati attendono di entravi a fare parte. Il sogno ideato a Ventotene da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorai di una Europa unita, federalista e democratica non potrà dirsi completamente realizzato fino a quando popoli o parte della popolazione europea non saranno rappresentati nel Parlamento europeo.
Il legislatore italiano, nell'adottare la prima legge elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge 24 gennaio 1979, n. 18), era stato molto attento a varare una legge puramente proporzionale, tanto da consentire, anche a forze che su scala nazionale avessero conseguito meno dell'1 per cento dei voti validi, di esprimere in quell'assise un proprio rappresentante. La logica sottesa era da riferire alla circostanza che, trattandosi di un Parlamento puramente rappresentativo che non esprimeva un esecutivo, fosse necessario tutelare al massimo il pluralismo democratico, consentendo anche a minoranze esigue di concorrere alla costruzione democratica dell'unità europea.
Con le modifiche apportate dal legislatore con la legge 20 febbraio 2009, n. 10, rimanendo inalterato il carattere proporzionale della legge, si introduceva per la prima volta una soglia di sbarramento nazionale, individuata nel 4 per cento dei voti validi, necessario per accedere alla ripartizione dei seggi. Questa soglia di sbarramento era individuata in base alla legge elettorale vigente in quegli anni per l'elezione della Camera dei deputati (cosiddetta legge Calderoli), che prevedeva appunto una soglia di sbarramento del 4 per cento con la deroga per le liste coalizzate che avessero superato almeno il 2 per cento su scala nazionale. La nuova legge per le elezioni del Parlamento nazionale (cosiddetta Rosatellum) abbassava il quoziente per la ripartizione dei seggi, per la quota proporzionale, all'attuale 3 per cento dei voti validi espressi. La necessità d'altronde di tutelare la rappresentatività del Parlamento nazionale era motivata anche dall'esigenza di correggere eventuali storture prodotte dalla riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei deputati e dei senatori.
Sia pur non con le medesime proporzioni dovute alla citata riforma costituzionale, anche il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è andato riducendosi per effetto dell'entrata nell'Unione europea di nuovi Paesi (con la decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE il numero si è ridotto a 73, per poi salire agli attuali 76 per effetto della decisione 2018/937/UE conseguente al recesso del Regno Unito dall'Unione europea) e con l'obiettivo di non accrescere eccessivamente il numero dei membri del Parlamento europeo stesso.
Proprio perché tale riduzione di seggi comporta di per sé, rispetto al 1979, la necessità di un numero di voti validi maggiore per le elezione di un deputato europeo spettante all'Italia, sarebbe utile rivedere la disciplina adottata nel 2009 e abolire la soglia di sbarramento allora introdotta o almeno consentire dei correttivi in grado di dare rappresentanza ad elettori ed elettrici italiani che pur esercitando il loro diritto/dovere al voto vedono negato il loro diritto ad essere rappresentati in sede europea.
La presente proposta di legge, lasciando inalterata la soglia di sbarramento nazionale del 4 per cento necessaria per accedere alla ripartizione dei seggi, introduce la possibilità di accedervi anche per le liste che, in una delle cinque circoscrizioni, ottengano almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in quella circoscrizione.
D'altronde l'affermarsi di forze radicate in determinati territori, pur non raggiungendo la soglia nazionale del 4 per cento, dovrebbe indurre il legislatore a una tutela democratica, anche con il fine di dare alla rappresentanza italiana al Parlamento europeo non solo un pluralismo politico ma anche un pluralismo territoriale. Appare coerente con l'idea di rafforzare l'autonomia regionale e responsabilizzare i territori nell'uso delle risorse comunitarie, una adeguata rappresentanza anche alle forze politiche capace di rappresentare in maniera significativa la popolazione di quel collegio.
La presente proposta di legge interviene esclusivamente sul numero 1-bis) del primo comma 1 dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiungendo ad esso le parole: «o abbiano conseguito in almeno una circoscrizione almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella medesima».

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 1-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o abbiano conseguito in almeno una circoscrizione almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella medesima».

torna su