PDL 1405

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1405

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZINZI, CARRÀ, PRETTO, SUDANO, BOF, CAVANDOLI, DI MATTINA, GIAGONI, NISINI

Modifica all'articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende

Presentata il 13 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La lotta alle mafie è ormai da anni un obiettivo dello Stato e le attività tese a bloccare i flussi finanziari alle imprese in «odore di mafia» deve continuare ad essere un principio assoluto di questa «guerra».
Tuttavia nella personale esperienza come avvocato e docente di materie giuridiche il primo firmatario della presente proposta di legge rileva spesso, soprattutto nel territorio di provenienza della Campania, la necessità di fare i conti con la burocrazia e i suoi tempi.
Il riferimento è alle imprese che richiedono l'iscrizione nelle «white list» delle diverse prefetture – uffici territoriali del Governo competenti a livello nazionale: qualora non la ottengano, od ottengano una interdittiva antimafia, grazie alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, le stesse possono attivare la procedura ex articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede una verifica sulla immanenza mafiosa nella società. Qualora l'ente economico non sia intriso di tale «bubbone criminale» il tribunale penale delle misure di prevenzione può stabilire un periodo di controllo al fine di acclarare se la valutazione prognostica vada confermata. Durante il periodo del controllo giudiziario l'azienda ritorna «in bonis» sotto l'aspetto dell'informativa antimafia potendo continuare a contrattare con la pubblica amministrazione.
Tuttavia tale normativa presenta una lacuna: al termine del controllo giudiziario, infatti, qualora non si proceda alla confisca della società perché ritenuta intrisa di mafiosità e il tribunale competente per le misure di prevenzione statuisca, con decreto, il buon esito del controllo stesso, la persona giuridica si trova in una situazione di incertezza, non essendo iscritta d'ufficio nella white list e non ritornando efficace la misura interdittiva precedentemente sospesa.
L'impresa, in tal caso, deve avanzare un'istanza di riesame che, però, non viene quasi mai istruita in tempi veloci dal prefetto competente impedendo, pertanto, alla stessa impresa che ha dimostrato allo Stato di essere «sana» di poter continuare il percorso virtuoso intrapreso e causando, spesso, la perdita delle commesse in essere.
I tempi della valutazione prefettizia, infatti, possono durare anche diversi mesi.
La presente proposta di legge intende colmare questo vuoto normativo, fortemente disapprovato sia dalla magistratura penale sia da quella amministrativa che nelle loro pronunzie sono state talvolta costrette, ad esempio, a disporre una serie di rinvii all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul punto, al fine di scongiurare tali problemi. Le disposizioni proposte prevedono che, in caso di buon esito del controllo, il prefetto sia tenuto d'ufficio al riesame della posizione dell'azienda che deve essere concluso entro il termine di sei mesi dal provvedimento del tribunale competente per le misure di prevenzione, prorogabile al massimo di altri sei mesi. Durante questo periodo l'impresa può continuare a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ferma restando la sospensione dell'interdittiva antimafia fintantoché il prefetto non abbia concluso il riesame.
Tale riesame, infine, deve avere ad oggetto fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della precedente valutazione che ha determinato l'applicazione della misura del controllo giudiziario disposta dal tribunale e dallo stesso tribunale già valutati in termini positivi per l'azienda.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. In caso di esito positivo del controllo, il prefetto procede d'ufficio al riesame della posizione del soggetto controllato. Il riesame ha una durata massima di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. Nel corso del riesame si mantiene la sospensione degli effetti di cui all'articolo 94.
7-ter. Il riesame ha a oggetto eventuali elementi nuovi e diversi da quelli già valutati dal tribunale a seguito dell'istanza di cui al presente articolo. In caso di assenza di tali elementi nuovi e diversi il prefetto rilascia un'informazione positiva».

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