PDL 1401

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1401

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MORRONE, GUSMEROLI, CAVANDOLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BISA, BOF, BORDONALI, MARCHETTI, MATONE, PIERRO

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi a mutui contratti per l'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale

Presentata il 12 settembre 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui ai sensi della normativa vigente danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. È previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell'altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell'anno d'imposta in cui si fruisce della detrazione ed è subordinata alla presenza concomitante di due presupposti: che il contribuente che usufruisce della detrazione abbia stipulato il relativo contratto di mutuo e sia titolare, anche per una quota minima, della proprietà dell'immobile.
Ne conviene, che la normativa ad oggi vigente non permette la detrazione nel caso in cui sia il contribuente convivente non contitolare del diritto di proprietà dell'abitazione adibita ad abitazione principale, ovvero il garante del mutuatario, che molto spesso sono i genitori dell'intestatario di un mutuo per l'acquisto della prima casa, a pagare le rate del mutuo e i relativi interessi ed accessori. Tale situazione crea un'evidente disparità di trattamento tra l'intestatario del mutuo e il soggetto effettivamente onerato del pagamento delle relative rate e dei relativi interessi che non può usufruire, al pari dell'intestatario del mutuo, della detrazione d'imposta.
La presente proposta di legge, quindi, per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, è volta a riconoscere la detrazione d'imposta anche al garante o al parente entro il secondo grado che sostiene l'effettivo pagamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi.
L'articolo 1 dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, gli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale possono essere portati in detrazione anche dal contribuente convivente non assegnatario o dai parenti entro il secondo grado dell'intestatario del mutuo non contitolari di diritto di proprietà. Si prevede, inoltre, che la medesima detrazione spetti anche nel caso in cui il contribuente convivente non assegnatario o suoi parenti entro il secondo grado, non contitolari di diritto di proprietà, sostengano il pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori in luogo dell'intestatario del mutuo del relativo immobile. L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo del comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il sostegno alle famiglie e fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia, a decorrere dall'anno di imposta 2024, per gli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione di cui al periodo precedente è fruibile, oltre che da parte da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare, anche dal contribuente convivente non assegnatario o dai suoi parenti entro il secondo grado non contitolari di diritto di proprietà. La detrazione spetta, altresì, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni di cui al comma 1, lettera b), al coniuge convivente ovvero a suoi parenti entro il secondo grado che sostengono il pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori in luogo dell'intestatario del mutuo medesimo».

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

torna su