PDL 1392

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASU, GIANASSI, ASCANI, DE LUCA, DI BIASE, GHIO, GIRELLI, LACARRA, MALAVASI, MARINO, MEROLA, ORLANDO, SCARPA, SERRACCHIANI, SIMIANI, ZAN, BONAFÈ, ANDREA ROSSI

Modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime

Presentata l'8 settembre 2023

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Onorevoli Colleghe e Onorevoli Colleghi! – Sempre più frequentemente si verificano gravissimi incidenti stradali dovuti al fatto che il conducente del veicolo sta usando il cellulare o un altro apparecchio elettronico analogo durante la guida.
Nel giugno 2023, a titolo di esempio, nella zona di Casal Palocco a Roma un bambino di cinque anni, il piccolo Manuel, ha perso la vita mentre la sorellina di quattro anni e la madre sono rimaste gravemente ferite a causa di un incidente stradale causato da un gruppo di giovani che era «impegnato» nella realizzazione di una «sfida» pubblicata sui social, cosiddetta «challenge», che consisteva nel lanciare a tutta velocità un autoveicolo nelle strade cittadine. Anche il conducente, a quel che risulta da fonti di stampa, stava usando il cellulare durante la guida.
Si tratta solo di uno degli ultimi incidenti mortali causati dallo scriteriato utilizzo di telefonini, smartphone e apparecchi analoghi la cui diffusione è ormai molto più estesa rispetto ai tempi in cui è stata approvata la legge 23 marzo 2016, n. 41, in materia di omicidio stradale, che ha introdotto nel nostro ordinamento tale fattispecie di reato, volta a punire chi per colpa avesse causato la morte, o danni gravi o gravissimi, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. La citata legge n. 41 del 2016, visto il rapido sviluppo tecnologico in atto, comincia a subire gli effetti del tempo e richiede certamente degli interventi integrativi, tenuto conto che nella formulazione attuale delle fattispecie di reato non sono previsti gli incidenti mortali o con danni gravi e gravissimi causati da un conducente che stia usando il cellulare o altro apparecchio elettronico mentre guida.
In linea generale sono rilevanti i dati pubblicati dalla Polizia stradale (https://www.poliziadistato.it/articolo/polizia-stradale-il-bilancio-del-2022) concernenti gli incidenti stradali e le vittime da essi causati: «Nel 2022, rispetto al 2021, sono aumentati gli incidenti stradali del 7,4 per cento, che sono stati 69.963 contro i 64.788 dell'anno prima; gli incidenti mortali sono stati 1.345 e le vittime 1.471. Anche questi dati hanno registrato un aumento rispettivamente del 7,5 per cento e del 10,9 per cento». Si tratta di un numero di vittime elevato che, secondo quanto sostenuto dall'associazione vittime della strada, deve però essere integrato con i dati forniti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia municipale e che porterebbe il numero delle vittime nell'anno 2022 a oltre 3.000, di cui almeno 300 pedoni investiti sulle strisce.
Le cause di questi incidenti sono molte e diverse tra loro e tra esse non può che essere compresa anche la distrazione dovuta all'uso sempre più frequente di smartphone, computer portatili ed altri apparecchi elettronici, impiegati da coloro che sono alla guida del veicolo senza l'adozione delle precauzioni stabilite dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. È stato osservato al riguardo da vari esperti che anche quando non si arriva alle azioni tragicamente irresponsabili come nel caso sopra ricordato avvenuto a Casal Palocco, la condotta di chi guida usando il cellulare o gli altri apparecchi analoghi diviene comunque pericolosa in quanto vengono compiuti gesti involontari, praticamente automatici, quali guardare lo schermo del cellulare, rispondere a messaggi, togliere comunque le mani dal volante e non fare caso a chi stia eventualmente attraversando la strada. Si tratta di gesti involontari che mettono a rischio la sicurezza di chi guida, di chi è trasportato e di tutti coloro che diventano vittime potenziali per colpa della distrazione del guidatore stesso. Al riguardo è importante leggere i dati, ripresi da numerosi articoli della stampa internazionale e nazionale, forniti dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), un'agenzia governativa statunitense appartenente al Dipartimento dei trasporti americano che, come dichiara la stessa agenzia, ha come missione, tra l'altro, quella di salvare vite umane prevenendo gli infortuni dovuti a incidenti stradali e riducendo il numero di incidenti imputabili ai veicoli.
Già da qualche anno i rapporti della citata agenzia si concentrano sull'utilizzo improprio del telefono cellulare al volante, classificato come uno degli elementi più pericolosi per la guida. Molte indagini dello stesso ente, almeno dal 2010, hanno rilevato come l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri mezzi tecnologici analoghi durante la guida sia sempre crescente tra le cause di incidenti stradali. Ad esempio, nella ricerca del 2020 risulta che negli Stati Uniti il 24 per cento degli incidenti sono stati causati, appunto, dall'uso dei telefonini mentre si era alla guida.
La NHTSA aggiunge che utilizzare un telefono mentre si è al volante impedisce di mantenere lo sguardo sulla strada, interferendo negativamente sui tempi di reazione e sull'attenzione dei conducenti, con gravi rischi per la sicurezza. Inviare dei messaggi durante la guida riduce altresì i tempi di reazione al volante nella stessa misura di quattro birre assunte in un'ora. Se ipotizziamo, mediamente, di impiegare sette secondi per rispondere a un messaggio di testo sullo smartphone, viaggiando a cinquanta chilometri orari è come se si percorressero quasi cento metri al buio, senza vedere quello che accade davanti a noi. Sulle strade extraurbane o in autostrada la situazione diventa ancora più grave perché la velocità è nettamente superiore, e quando si arriva a prendere atto della presenza di un ostacolo sulla carreggiata o anche della vettura che ci precede, non c'è tempo né spazio sufficiente per frenare. Inviare un brevissimo messaggio tramite sms o WhatsApp richiede un tempo di circa dieci secondi, durante i quali si percorrono circa trecento metri senza prestare attenzione alla strada. Quando ci si scatta una foto, cosiddetto «selfie», ci si distrae per quattordici secondi che equivale a guidare per strada bendati per quattrocento metri. Per consultare un social network si possono impiegare fino a venti secondi con tragiche conseguenze che negli Stati Uniti, nel 2021, hanno causato 3.522 vittime per «distracted driving», secondo la definizione fornita dal Dipartimento dei trasporti statunitense. Come detto, le rilevazioni sono fatte per gli Stati Uniti ma è del tutto chiaro che valgono ovunque, come dimostrano anche le ricerche di psicologia cognitiva che già all'inizio degli anni '10 del XXI secolo mettevano in evidenza i rischi di mettersi alla guida usando il cellulare. A titolo di esempio, si ricorda la ricerca di I. E. Hyman ed altri, Did You See the Unicycling Clown? Inattentional Blindness While Working and Talking on A Celle Phone, in Applied Cognitive Psychology, 2010, n. 24, pp. 597-607.
Dunque, le riflessioni dovute alle indagini condotte negli Stati Uniti possono essere trasferite, mutatis mutandis, anche in Italia, laddove, come viene riportato da vari media specializzati, si stima che nel 2021 la guida distratta o l'andamento indeciso dovuto all'utilizzo di cellulare o di analoghi strumenti elettronici avrebbe causato oltre il 15 per cento degli incidenti stradali ed è chiaro che è necessario intervenire anche dal punto di vista legislativo per limitare le conseguenze di condotte irresponsabili e pericolose di chi si mette alla guida.
Appare dunque necessario intervenire per modificare la citata legge n. 41 del 2016, inserendo tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale anche quella, al momento non prevista a carico del conducente, di aver causato l'incidente facendo uso durante la marcia del cellulare o di altri dispositivi analoghi. La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, a tal fine inserisce tra le fattispecie dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi e gravissime, anche la condotta vietata dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, laddove si stabilisce che «è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani», in modo da colmare quello che appare essere un vuoto legislativo non più accettabile.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589-bis del codice penale)

1. All'articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale)

1. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: «53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,»;

c) al quarto comma, dopo le parole: «53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» sono inserite le seguenti: «ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,».

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