PDL 1391

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1391

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, CENTEMERO, BARABOTTI, BOF, CAVANDOLI,
DI MATTINA, FURGIUELE, PIERRO

Disposizioni in materia di termini di prescrizione del diritto alla restituzione dei crediti di cui ai libretti di risparmio postale, ai buoni fruttiferi postali, ai titoli, ai finanziamenti e alle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato

Presentata l'8 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – I buoni fruttiferi postali (Bfp) sono titoli di debito emessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa e distribuiti dalla società Poste italiane Spa. I Bpf sono per tradizione, insieme ai libretti postali di risparmio, la forma di investimento più amata dagli italiani. Pur tuttavia, il titolare del buono fruttifero postale perde il diritto al rimborso della somma investita dopo dieci anni dalla scadenza del titolo, anche se non sempre i risparmiatori sono consapevoli della durata degli stessi, specie se questi non riportano la data del termine. Accade, perciò, di frequente che il risparmiatore si veda negare da parte della società Poste italiane la richiesta di restituzione sia del capitale che degli interessi dovuti perché il suo diritto si è prescritto.
C'è però una netta differenza tra scadenza e prescrizione dei buoni fruttiferi postali. Mentre la scadenza indica il termine ultimo entro cui il titolo produce interessi, la prescrizione – che inizia a maturare solamente a partire dalla scadenza – fa venir meno il diritto ad ottenere qualsiasi rimborso, sia di capitale che di interesse. In pratica, mentre la scadenza segna il termine a partire dal quale il buono postale non è più fruttifero, e dunque non produce interessi, la prescrizione comporta l'estinzione completa del diritto a ottenere qualsiasi tipo di rimborso. Ne deriva, che dal giorno successivo alla scadenza i buoni emessi in forma cartacea diventano infruttiferi e, trascorsi altri dieci anni, si prescrivono.
Per sapere quindi con esattezza quando il buono postale di cui si è in possesso cade in prescrizione, con conseguente impossibilità di ottenere ogni tipo di rimborso, bisogna verificare innanzitutto dopo quanto tempo dalla sottoscrizione del titolo è prevista la scadenza; dopodiché, a questo periodo vanno aggiunti dieci anni, ottenendo così il tempo della prescrizione.
La presente proposta di legge aumenta i termini di prescrizione del diritto ad esigere il rimborso della somma investita in buoni postali fruttiferi scaduti. All'articolo 1, comma 1, si dispone che i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi 25 anni dalla data di scadenza dei titoli stessi. Il comma 2 specifica che le modifiche introdotte dalla legge si applicano anche ai rapporti in essere per i quali non siano ancora decorsi i termini decennali di prescrizione. L'articolo 2 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda ad adeguare alla legge le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, recante determinazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'articolo 5, comma 9, del citato decreto-legge. L'articolo 3 reca l'entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche ai termini di prescrizione dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato)

1. Al fine di tutelare il risparmio, compreso il diritto dei titolari alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati, i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi venticinque anni dalla data di scadenza dei titoli stessi. I buoni dematerializzati non si prescrivono in quanto vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo è accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell'intestatario.
2. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano anche ai rapporti in essere per i quali non siano ancora decorsi i termini decennali di prescrizione.

Art. 2.
(Norme di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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