PDL 1382

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1382

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, AMBROSI, AMICH, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, GIOVINE, IAIA, LAMPIS, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, PADOVANI, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e per la valorizzazione del teatro sociale

Presentata il 5 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e per la valorizzazione del teatro sociale. In particolare, l'articolo 1 reca le finalità della legge ed elenca le attività teatrali da organizzare negli istituti penitenziari per attuare tali finalità (commi 1-3). Si prevede, inoltre, l'istituzione di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, istituito presso l'Osservatorio (comma 4), i cui compiti sono elencati rispettivamente ai commi 5 e 7. Il comma 6 stabilisce che il Tavolo tecnico presenti annualmente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e azioni prioritarie in coerenza con una programmazione triennale. Il comma 8 individua le attività degli enti, delle associazioni e delle imprese, anche sociali, che collaborano con l'amministrazione penitenziaria alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge. Il comma 9 prevede che nella relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, sia istituita un'apposita sezione sulle attività svolte ai sensi della legge e sulle iniziative realizzate per la promozione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nonché una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle attività teatrali e sugli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 2.
L'articolo 2 prevede che, in ciascun istituto penitenziario che ne sia sprovvisto siano individuati appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.
Al fine di sostenere le attività del teatro sociale, gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione, rispettivamente, di un Tavolo tecnico presso il Ministero della cultura e di un Fondo per la promozione del teatro sociale, nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione di 2 milioni di euro.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità. Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, e di un Tavolo tecnico)

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nonché al loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, tramite lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge promuove la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione e di corsi di formazione e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati, di programmi e di iniziative per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.
3. Ai fini di cui al comma 1 e ai sensi di quanto disposto dal comma 2, negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, sono promosse le seguenti attività, come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti:

a) la realizzazione di attività teatrali;

b) la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

c) l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali;

d) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate, comprese anche le esperienze a livello internazionale;

e) la realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.

4. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è istituito un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, di seguito denominato «Osservatorio», al cui interno opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al comma 3, di seguito denominato «Tavolo tecnico», al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui al comma 2, nonché un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i componenti e le modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico.
5. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e svolge, previa intesa con il comitato senza fini di lucro Coordinamento nazionale Teatro in carcere, i seguenti compiti:

a) consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, comprese le attività rivolte a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del giudice minorile, e promuovere rapporti con altre realtà territoriali e istituzionali, nel quadro delle politiche per il lavoro, sociali, educative, formative e culturali da sviluppare nei predetti istituti e nel territorio;

b) mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;

c) definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale;

d) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le università e con le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;

e) valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

6. Il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti di cui al comma 5, presenta ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritarie.
7. L'Osservatorio:

a) favorisce la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e secondo le modalità individuate dalle direzioni dei predetti istituti e dei servizi minorili;

b) promuove la conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, presso i cittadini, le istituzioni, gli enti del Terzo settore e gli organismi con o senza fini di lucro attraverso i propri canali di comunicazione e di informazione;

c) promuove la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione ai diversi mestieri del teatro e nella produzione teatrale in ambito lavorativo nonché una più efficace integrazione tra le attività finalizzate al reinserimento sociale e quelle finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti;

d) raccoglie dati e informazioni in ordine alle esperienze e alle attività teatrali più significative a livello nazionale.

8. Le imprese sociali e gli enti e le associazioni di cui al comma 2, in collaborazione con il Tavolo tecnico:

a) promuovono la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, aperte alla cittadinanza e finalizzate anche al rinnovamento del linguaggio e del ruolo del teatro, alla conoscenza delle problematiche collegate alla detenzione e al miglioramento della relazione tra la realtà carceraria e la realtà locale;

b) organizzano percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, anche prevedendo la collaborazione di esponenti di rilievo del settore teatrale;

c) collaborano con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.

9. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è integrata con un'apposita sezione sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, realizzate ai sensi della presente legge e sulle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché con una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.

Art. 2.
(Spazi dedicati alle attività teatrali)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destina una quota parte delle risorse previste per interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti detenuti, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali, anche in collaborazione con i teatri stabili.

Art. 3.
(Istituzione del Tavolo tecnico sul teatro sociale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Tavolo tecnico per la valorizzazione del teatro sociale, composto da rappresentanti delle principali manifestazioni del teatro sociale, da rappresentanti dei comuni, da professori universitari esperti in materia di teatro sociale, da rappresentanti delle associazioni che operano nel settore del teatro sociale, da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Tavolo tecnico si riunisce ogni tre mesi presso il Ministero della cultura.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di enti dello spettacolo, di esperti in materia di teatro sociale. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

Art. 4.
(Fondo per la promozione del teatro sociale)

1. Al fine di sostenere le attività del teatro sociale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la promozione del teatro sociale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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