PDL 1380

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BISA, MOLINARI, MATONE, MORRONE, SUDANO, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, COIN, MONTEMAGNI, PRETTO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato

Presentata il 5 settembre 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'attuale regime della prescrizione del reato necessita di un ulteriore riforma, al fine di rendere più razionale, equilibrato ed efficace un istituto che, negli ultimi quindici anni, è già stato oggetto di ben quattro interventi legislativi che ne hanno progressivamente alterato la fisionomia originaria.
Punto fermo e condiviso nel dibattito penalistico è che la natura sostanziale dell'istituto, di recente e in più occasioni ribadita anche dalla Corte costituzionale, trova sicuro fondamento nell'interesse generale a non perseguire più i reati rispetto ai quali il notevole lasso di tempo trascorso dalla loro commissione abbia comportato l'affievolimento delle esigenze di prevenzione generale e speciale.
Al contempo, non va dimenticato come, parallelamente all'esigenza di garanzia per l'imputato di non essere esposto troppo a lungo ad un processo penale, vada mantenuta ferma l'altrettanto prioritaria esigenza di assicurare alle vittime del reato una tutela piena ed effettiva e una risposta efficace, da parte dell'amministrazione della giustizia, in tempi ragionevoli e per quanto possibile ben definiti.
In questa prospettiva, allo scopo di contemperare queste fondamentali e non antitetiche esigenze di garanzia e giustizia, unitamente al rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che, imponendo una riduzione statisticamente significativa, entro il 2026, dei tempi processuali, giustificano il mantenimento del diverso ma complementare istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134), la presente proposta di legge procede, con pochi e mirati interventi, anzitutto ad abrogare l'articolo 161-bis del codice penale, in virtù del quale, come è noto, la pronuncia della sentenza di primo grado determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione del reato; per tale via, si intende ripristinare a pieno la valenza sostanziale della prescrizione in tutti i gradi di giudizio, sino alla sentenza irrevocabile.
Conseguentemente, e in coerenza, si provvede a modificare l'articolo 160 del codice penale, reintroducendo la previsione secondo cui il corso della prescrizione viene interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
Sul piano dell'ampliamento della tutela delle vittime, si inseriscono poi, all'articolo 157 del codice penale, nel novero dei reati per i quali i tempi necessari a prescrivere sono raddoppiati, e all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quali casi di proroga dei termini di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, anche taluni reati connotati da particolare allarme sociale, in quanto realizzati ai danni di soggetti deboli e vulnerabili (cosiddetti reati di violenza domestica o di genere); in particolare, il riferimento è ai reati indicati al comma 1-ter dell'articolo 362 del codice di procedura penale (che, com'è noto, è stato introdotto nel codice di procedura penale dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetta legge sul «codice rosso»), che non erano ancora previsti come deroghe ai termini ordinari di prescrizione o improcedibilità, e segnatamente i delitti di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), lesione personale (articolo 582 del codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale) nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (tra le quali, l'aver commesso il fatto contro l'ascendente, il discendente, il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, o se commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i reati di cui all'articolo 612-bis e agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma».
2. Al comma 4 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «609-octies del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 612-bis e agli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale,».
3. All'articolo 160 del codice penale è premesso il seguente comma:

«Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna».

4. L'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

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