PDL 1373-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 5-bis  
            Capo IV               Capo IV  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                      Articolo 6-bis  
                      Articolo 6-ter  
            Capo V               Capo V  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
            Capo VI               Capo VI  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
            Capo VII               Capo VII  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
            Capo VIII               Capo VIII  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
            Capo IX               Capo IX  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1373-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( MELONI )

dal ministro della giustizia
( NORDIO )

dal ministro della salute
( SCHILLACI )

dal ministro della cultura
( SANGIULIANO )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( GIORGETTI )

e dal ministro per la pubblica amministrazione
( ZANGRILLO )

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Presentato il 10 agosto 2023

(Relatori: KELANY, per la I Commissione;
PITTALIS
, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 21 settembre 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1373 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 35 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci ben distinte finalità: 1) introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione; 2) garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, assicurare elevati e uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; 3) garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni; 4) dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi; 5) prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili; 6) consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; 7) prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; 8) abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; 9) rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura; 10) dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione; con specifico riferimento alle finalità relative a «disposizioni urgenti per la cultura» ed a «misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione», che appaiono di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia portata, la «materia finanziaria», come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria»;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 35 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 4 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che tale disposizione trova applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in proposito, l'attuale formulazione della disposizione non configura la stessa come norma di interpretazione autentica, alla luce del paragrafo 3, lettera l) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 2001, che prescrive di esplicitare nel testo dell'articolo e nella rubrica il carattere di interpretazione autentica; la stessa potrebbe però configurarsi come tale alla luce della divergenza di orientamenti giurisprudenziali dalla quale ha avuto origine, come emerso anche dall'istruttoria legislativa avviata dalle commissioni competenti in sede referente; in questa ipotesi dovrebbe essere quindi esplicitato nel testo il carattere di interpretazione autentica; nell'ipotesi che invece non si tratti di interpretazione autentica, si ricorda che in linea generale, in riferimento alla successione di leggi nel tempo, alla disciplina di carattere processuale si applica di norma il principio generale del tempus regit actum, in forza del quale le nuove disposizioni processuali possono essere applicate anche a fatti commessi in precedenza purché riguardino atti processuali non già conclusi ed esauriti negli effetti; sul punto la disposizione in esame non specifica in quale fase tali procedimenti debbano trovarsi affinché essa possa trovare applicazione, e cioè se essa, ad esempio, trovi applicazione solo per i procedimenti in cui non sia ancora stata chiesta l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni o per quelli nei quali non si sia ancora deciso sulla utilizzabilità del materiale probatorio acquisito; potrebbe quindi costituire oggetto di approfondimento l'eventualità di specificare ulteriormente in quale fase i procedimenti debbano trovarsi perché si applichi la disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 4 modifica la disciplina per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi in magistratura; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'eventualità di introdurre una norma transitoria volta a chiarire il profilo temporale di applicazione della disciplina;

l'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi; inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto; sul punto, si ricorda, che già l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013 ha previsto una deroga in parte sovrapponibile a quella in esame, che consentiva che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna; la deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017; la disposizione è stata quindi prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; analogamente a quanto disposto per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, l'articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018 consentiva che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; anche questa disposizione, originariamente introdotta fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022 fino al 31 dicembre 2023; alla luce di tali considerazioni, potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione del comma 1 dell'articolo 5, al fine di abrogare le analoghe disposizioni derogatorie già previste dall'ordinamento e in vigore sino al 31 dicembre 2023;

il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e delle modalità di istituzione di un'apposita Commissione valutativa e di monitoraggio; in proposito, si ricorda che la disciplina relativa ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è attualmente contenuta nel regolamento di cui al D.P.R. 10/03/1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), il quale disciplina, tra gli altri aspetti, le tipologie di interventi ammessi, i criteri di ripartizione, i requisiti soggettivi e oggettivi, lo schema del piano di ripartizione e le modalità di composizione delle cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento l'eventualità di un coordinamento tra le disposizioni;

il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al virus e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi; in particolare, la lettera a) del medesimo comma dispone l'abrogazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che disciplina gli istituti dell'isolamento (al comma 1) e dell'autosorveglianza (al comma 2); la lettera b) del medesimo comma, invece, nell'intervenire sulla disciplina sanzionatoria, recata dall'articolo 13 del medesimo decreto, dispone l'abrogazione esclusivamente della disciplina sanzionatoria riferita alla violazione dell'obbligo di autosorveglianza, non intervenendo invece su quella riferita alla violazione dell'abrogato istituto dell'isolamento, che è invece prevista al comma 2-bis dell'articolo 13 e risulta pertanto attualmente vigente;

il comma 2 dell'articolo 10 prevede che il procedimento di attuazione della riorganizzazione del Ministero della Cultura avvenga con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022; a tale riguardo, si ricorda che l'articolo 13 del DL 173/2022 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto e fino al 30 ottobre 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; il procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri siano adottati con DPR; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, fonte che nel nostro ordinamento rimane atipica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (con riferimento alla XIX legislatura si veda il parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173/2022; nella XVIII legislatura si vedano il parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, il parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, il parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020 e il parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il DPCM di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria; il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell'ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l'intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, l'articolo 5, comma 1; l'articolo 7, comma 2; l'articolo 9, comma 1; l'articolo 10, comma 2;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1373, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, il profilo temporale della spesa in conto capitale a tal fine autorizzata al comma 10 risponde a un criterio di progressività degli interventi strutturali da realizzare, che consentirà comunque di garantire la funzionalità della nuova architettura già a decorrere dal 28 febbraio 2025, in coerenza con quanto stabilito al comma 8 del medesimo articolo 2, nonché di destinare le risorse per investimenti stanziate nell'anno 2025 a ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle predette infrastrutture digitali;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che consentono, sino al 31 marzo 2033, di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso di un'anzianità di nove anni e sei mesi gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della presumibile esiguità del numero di unità di personale interessate;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili non in possesso dei prescritti requisiti di anzianità non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva o indennitaria, dal momento che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, recante la nuova articolazione in dipartimenti del Ministero della cultura, per cui si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, dei relativi regolamenti di organizzazione, il conferimento degli incarichi ai capi dei citati dipartimenti avrà luogo, in sede di prima applicazione, nel corso dell'anno 2024, in coerenza con il profilo temporale della spesa a tal fine autorizzata dal successivo comma 3;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che recano la proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 della maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, le maggiori entrate derivanti dalla predetta proroga saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, istituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, senza determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento;

rilevata la necessità di specificare, al comma 1 dell'articolo 11, che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, il personale dirigenziale generale preposto alle strutture cui è demandata la realizzazione di interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà attuata nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, in coerenza con quanto esplicitato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2026, aggiungere le seguenti: nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1373, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

considerato che l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del codice penale, in particolare aumentando il minimo edittale della pena da quattro a sei anni di reclusione per fattispecie dolosa e da uno a due anni per fattispecie colposa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di poteri o violazione di doveri propri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

condivisa l'esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il fenomeno degli incendi boschivi;

segnalata l'esigenza di un approfondimento sulle disposizioni introdotte dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, laddove si prevede un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reato sia commesso con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche tenuto conto di quanto rilevato nel parere sul provvedimento espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'aggravio di responsabilità che potrebbe determinarsi per gli operatori che coordinano la gestione degli incendi, come ad esempio i direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) siano essi vigili del fuoco, forestali o altri operatori autorizzati;

valutato positivamente quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 10, che proroga il termine ultimo di efficacia dell'incremento del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la portata delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, tenuto conto di quanto rilevato in premessa e dell'esigenza di assicurare l'effettività nel contrasto e nella lotta attiva agli incendi boschivi stessi tutelando l'ambiente e gli ecosistemi.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1373, di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 4, riguardanti i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, dall'articolo 5, in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili, dall'articolo 10, in tema di riordino delle aree funzionali e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 11, al comma 1, reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti), con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

osservato poi che il comma 2 di tale articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza, concernente il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, stabilendo, inoltre, che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» (C. 1373 Governo);

considerato, in particolare, il contenuto dell'articolo 9 del provvedimento che, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia di Covid-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, e dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di COVID-19, prevede l'abrogazione delle misure dell'isolamento per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 e dell'autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti positivi e introduce una nuova normativa sul monitoraggio della situazione epidemiologica, fermo restando in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

tenuto conto, altresì, delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge, che recano disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, prevedendo, rispettivamente, che la quota parte di spettanza statale del gettito dell'otto per mille dell'Irpef, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e che la medesima finalità sia inclusa a regime, per gli anni successivi, tra le destinazioni della quota Irpef dell'otto per mille,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, contenente disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili, unitamente a norme riguardanti il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, il recupero dalle persone tossicodipendenti, in materia d'isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di Pubblica amministrazione;

preso atto che, nel Capo II sono inserite disposizioni in materia di processo civile davanti al tribunale per i minorenni che hanno lo scopo d'intervenire con urgenza in relazione ad una problematica sorta dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, allo scopo di salvaguardare il superiore interesse del minore, ribadito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia;

evidenziato che l'articolo 6 detta disposizioni urgenti in materia di repressione degli incendi boschivi, apportando alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., idonee ad operare in sinergia con le misure recentemente adottate dalla Commissione europea per il rafforzamento delle capacità amministrative, delle conoscenze nonché degli investimenti nelle azioni di prevenzione degli incendi a livello di Unione europea;

considerato che il provvedimento non evidenzia problematicità in ordine alla sua conformità all'ordinamento comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 , recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 , recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: “indica” è sostituita dalle seguenti: “espone con autonoma valutazione” e dopo la parola “necessaria” sono inserite le seguenti: “, in concreto,”.
2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: ‘La conversazione omessa non è utile alle indagini’”;

b) al comma 2-bis, le parole: “affinché nei verbali” sono sostituite dalle seguenti: “affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi” e le parole: “dati personali definiti sensibili dalla legge” sono sostituite dalle seguenti: “fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori”.

2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1” sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «che assicurino»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni»;

al secondo periodo, dopo la parola: «Fermi» è inserita la seguente: «restando»;

al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;

al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;

al comma 8, le parole: «infrastrutture digitali cui» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280”»;

al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza) – 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale”.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124”.

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: “nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”;

b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”;

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis”;

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali”;

2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali”;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: “all'articolo 51, comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis”.

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: “all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,”.
6. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»;

al secondo periodo, le parole: «compone il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola: «“Possono» è sostituita dalle seguenti: «“5. Possono»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato»;

alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile».

Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria) – 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna “Dotazione organica”, la cifra: “45” è sostituita dalla seguente: “70”.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti: «le parole: “o foreste” sono sostituite dalle seguenti: “, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale” e»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni”.
1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: “423-bis, primo comma,” sono soppresse»;

alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter».

Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis. – (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) – 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)”.

Art. 6-ter. – (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) – 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: “di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,” sono inserite le seguenti: “353, 353-bis,”;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote”;

2) al comma 3, le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2 e 2-bis”;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché in materia di trasferimento fraudolento di valori”.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: “dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies”;

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”;

c) all'articolo 452-quater, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «all'articolo 47, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge» e dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»;

alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b), le parole: «10-ter, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «del Ministero della salute.» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute»;

al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 32, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 32, primo comma,».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «è fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «continua ad applicarsi»;

al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dopo le parole: «decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite le seguenti: «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,»;

al comma 2, le parole: «, dell'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: “I comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali”».

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Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione;

Considerate, a tal fine, le esigenze – emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica – di garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO PENALE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO PENALE

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

1. Identico.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Identico.

2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: «indica» è sostituita dalle seguenti: «espone con autonoma valutazione» e dopo la parola «necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,».

2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: “La conversazione omessa non è utile alle indagini”»;

b) al comma 2-bis, le parole: «affinché nei verbali» sono sostituite dalle seguenti: «affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi» e le parole: «dati personali definiti sensibili dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori».

2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse.

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.
(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni)

Articolo 2.
(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

2. Identico.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

9. Identico.

9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

b) identica.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Identico.

Articolo 2-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

«n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4»;

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

2) dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

«b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis».

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

6. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO CIVILE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.
(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

Articolo 3.
(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

1. Sino al 30 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 26-bis:

a) identico:

1) al comma 3, dopo le parole «dell'incarico direttivo», sono aggiunte le seguenti: «o semidirettivo»;

1) identico;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

2) identico:

«Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;

« 5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni.»;

b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole «degli incarichi direttivi» sono aggiunte le seguenti: «e semidirettivi».

b) identica.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.

Articolo 5.
(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori
dirigenziali dei ruoli EPE e IPM)

Articolo 5.
(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori
dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

2. Identico.

2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

Articolo 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna «Dotazione organica», la cifra: «45» è sostituita dalla seguente: «70».

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale)

1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;

a) al primo comma, le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;

b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;

b) identica;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

c) identica.

«La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni».

1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse.

Articolo 6-bis.
(Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

«c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».

Articolo 6-ter.
(Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;

2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di trasferimento fraudolento di valori».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452- octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

c) all'articolo 452-quater, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Capo V
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.
(Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

Articolo 7.
(Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.
(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)

Articolo 8.
(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico.

a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole «scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse»;

b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

3. Identico.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Articolo 9.
(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

Articolo 9.
(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) l'articolo 10-ter è abrogato;

a) identica;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole «10-ter, comma 2» sono soppresse.

b) all'articolo 13, comma 1, le parole «, 10-ter, comma 2» sono soppresse.

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.».

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: «e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute» e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.».

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«Art. 53 (Aree funzionali) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

«Art. 53 (Aree funzionali) – 1. Identico:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

a) identica;

b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

b) identica;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

c) identica;

d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

d) identica;

e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

e) identica;

f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

f) identica;

g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

g) identica;

h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

h) identica;

i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali.»;

i) identica ;

i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;

b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

b) identica.

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Identico.

4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

4. Identico.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

5. Identico.

5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo VIII
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)

Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma 4-bis , dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Identico.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Schillaci, Ministro della salute
Sangiuliano, Ministro della cultura
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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